Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. E questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n.15363 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione terza, in data 13/07/2011 in materia di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Nel caso di specie, un soggetto aveva proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia che aveva rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione. In particolare, il ricorrente dopo aver eccepito la nullità/inesistenza della notifica del precetto con il quale gli era stato intimato il pagamento di una somma di denaro in favore di un condominio, per essere avvenuta la stessa a mezzo di ufficiale giudiziario incompetente, rilevava, altresì, che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ex art.647 cpc sull'erroneo presupposto della mancata opposizione dello stesso. Ebbene, il Tribunale di Nicosia, pronunziandosi nel merito, ha rigettato le eccezioni sollevate dall'opponente Nella specie, il giudice del merito, adito in sede di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, aveva escluso di poter sindacare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo - costituito da decreto ingiuntivo cui era stata revocata l'esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. - per non essere stata la relativa questione ritualmente sollevata; la S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'insussistenza sopravvenuta del titolo posto a base dell'esecuzione forzata. (Cassa e decide nel merito, Trib. Nicosia, 24/07/2008) È noto , infatti, che ai fini dellesecuzione forzata non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui lazione esecutiva viene intrapresa dal creditore , ma è necessario , invece, che la sua validità ed efficacia permanga nel tempo e per tutto il corso della fase esecutiva. Il sopravvenuto annullamento del provvedimento costituente titolo esecutivo, comporta , dunque, lautomatico arresto dellesecuzione stessa e la sua illegittimità con effetto ex tunc. Tale caducazione può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio di esecuzione....
In tema di legittimazione processuale di un soggetto incorso in una procedura concorsuale, con riferimento all'art. 43 della legge fallimentare, il fallito perde la legittimazione processuale attiva e passiva in merito ai beni e ai diritti assoggettati a spossessamento ed in sua vece è il curatore fallimentare che sta in giudizio per quanto attiene a tutte le controversie; tale curatore si sostituisce al soggetto sottoposto a procedura fallimentare nei giudizi già promossi ante procedura e provvede personalmente a promuovere quelli tendenti al recupero della massa attiva del fallimento. È questo il principio di diritto stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Varese con sentenza n.113 pronunziata in data 29/10/2013. In particolare, è accaduto che, a seguito di un avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate nei confronti di una srl, per lomessa presentazione da parte di questultima delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2007, e nonostante la società in questione fosse già stata dichiarata fallita, lopposizione veniva proposta dall'ex liquidatore. Il ricorrente deduceva un errore del professionista che all'epoca dellomissione assisteva la società stessa. Nel merito lex liquidatore osservava che, ai fini Ires, lutile fiscale della società a responsabilità limitata per il 2007, era assorbito totalmente dalle perdite subite negli anni precedenti e che quindi il reddito imponibile risultava essere pari a zero. Per le stesse ragioni limporto dovuto per Irap era compensato dall'eccedenza dimposta del 2006, mentre ai fini Iva la determinazione della somma dimposta era significativamente inferiore a quella richiesta. Lagenzia delle Entrate eccepiva, per contro, che solamente il curatore fallimentare avrebbe potuto iniziare un giudizio, e che lomessa presentazione delle dichiarazioni , seppur dovuta ad un errore del professionista incaricato, non libera il contribuente dalle conseguenze negative derivanti, ne tanto meno lo esonera dal vigilare sull'esatto adempimento del mandato. La Commissione Tributaria Provinciale di Varese, pronunziandosi nel merito, ha accertato che lavviso dellagenzia delle Entrate era stato regolarmente trasmesso da parte del curatore fallimentare all'ex liquidatore ricorrente, pertanto, non essendo scaturita impugnazione dellatto stesso da parte del primo, non ha ravvisato motivi di disinteressamento ed inerzia degli organi del fallimento ed ha dichiarato linammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale dellex liquidatore della società. La legittimazione suppletiva del fallito è configurabile, infatti, soltanto a fronte dell'inerzia degli organi fallimentari, e non anche in presenza di una valutazione negativa degli stessi in ordine alla convenienza della controversia. Di recente, la Suprema Corta di Cassazione si è espressa in tal senso, precisando, con la sentenza 24159/2013, che la dichiarazione di fallimento pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Ciò, come previsto e disciplinato dall'art. 43. R.D. 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce dunque, la regola generale, alla quale fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio....
Il socio-amministratore di una società di persone, che si appropria degli utili pone in essere un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio. Ciò in considerazione della funzione del patto sociale, che mira, mediante i conferimenti e lesercizio in comune di un attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili. Di talché, siffatta condotta può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche lesclusione della società in base allart. 2285 c.c.. Così ha deciso il Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza depositata il 22 ottobre 2013 uniformandosi allorientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 710 del 30 gennaio1980. La vicenda trae origine dallazione promossa dallunico socio accomandante di una S.a.s. nei confronti dellunico socio accomandatario e amministratore. Il Tribunale ha ritenuto che il cumulo delle qualifiche di socio e amministratore non impedisca che le irregolarità o le illiceità commesse dallamministratore determinino non solo la revoca del mandato di amministratore e lesercizio dellazione di responsabilità espressamente prevista, ma anche lesclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dellente. Dallesame della sentenza è emerso che in primo luogo lattore si duole della violazione, da parte del socio accomandatario, del diritto di informazione che spetta al socio accomandante; infatti, lamministratore accomandatario non avrebbe risposto alle ripetute richieste di comunicazione del rendiconto, così contravvenendo al precetto dellart. 2320 c.c. e dellart. 8 dellatto costitutivo, in virtù del quale il socio accomandante può
richiedere la presentazione di un rendiconto, anche nel corso dellesercizio. Lattore lamenta, inoltre, la mancata consegna annuale dei bilanci, con violazione, sempre, dellart. 8 dellatto costitutivo, che prevede che il socio accomandatario, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, è tenuto a redigere il bilancio da sottoporre al socio accomandante. La terza e ultima doglianza di parte attrice riguarda la mancata informazione, da parte dellamministratore, del reale stato della società e la conseguente mancata ripartizione degli utili, distratti dallamministratore stesso grazie anche a una contabilità parallela. Ebbene, il Tribunale ha potuto rilevare che parte attrice non ha sufficientemente provato di avere anche in passato sollecitato allamministratore la consegna della rendicontazione ex art. 8 dellatto costitutivo, che questultimo ha consegnato allattore i modelli Unico SP dal 2004 al 2008 solo a seguito della diffida del 3.9.2009, e che, infine, il convenuto non ha prodotto in giudizio alcuna ricevuta attestante il pagamento degli utili allaccomandante. Dal comportamento tenuto dallamministratore il Tribunale ha ricavato la violazione da parte di questultimo dei principi di trasparenza e di informazione nei confronti dellaccomandante, nonché dei principi di verità e completezza delle scritture contabili e delle dichiarazioni di reddito. Tali gravi violazioni hanno indotto il Tribunale a disporre lesclusione del socio accomandatario dalla compagine sociale e la sua revoca dalla carica di amministratore. Naturalmente, ha rilevato il Tribunale che ai sensi dellart. 2323 u.c. c.c., spetta al socio accomandante nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, dovendo però il vecchio socio accomandatario essere sostituito con un nuovo socio accomandatario nel termine di sei mesi pena lestinzione della società ai sensi dellart. 2323, comma I, c.c.. Non è stata, invece, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni proposta dallattore, che ha chiesto la liquidazione in via equitativa del quantum, poiché, secondo il Tribunale, non risulta provato lan del danno. ...
L’associazione professionale ad oggi è la forma più utilizzata per l’esercizio in forma congiunta di attività professionali.
31 ottobre 2013 - Il dibattimento a Padova inizierà a primavera. Secondo gli inquirenti chi sapeva del pericolo non ha detto o fatto nulla. Tra gli imputati anche direttori generali di sanità militare, comandanti in capo della squadra navale e direttori generali degli armamenti. L'accusa è omicidio colposo per decine di vittime tra il 1984 e il 2001
28 ottobre 2013 - La contestazione si riferisce alla morte in conseguenza di un tumore di un direttore di macchina che aveva lavorato su navi della compagnia dal 1970 al 2002
28 ottobre 2013 - Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale Penale di Napoli Carlo Modestino ha disposto il rinvio a giudizio di Sergio Liberi e Franco Pecorini, ex amministratori della Tirrenia Navigazione S.p.A.
23 ottobre 2013 - Il pm Dini chiude l’inchiesta bis, che conta 200 parti civili. Capi di Stato Maggiore, ispettori della sanità militare, direttori generali degli armamenti navali: sono 14 le persone della Marina Militare finite sotto inchiesta nella nuova offensiva giudiziaria della procura di Padova: l’indagine “Marina bis” è stata chiusa nei giorni scorsi con l’invio degli avvisi di garanzia.
13 aprile 2013 - Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli chiede il rinvio a giudizio di Franco Pecorini e Sergio Liberi, ex Amministratori della Tirrenia di Navigazione S.p.A.
Secondo l'accusa gli ex Dirigenti sono stati negligenti e non hanno adottato le giuste misure di Sicurezza, nelle navi, per evitare il pericolo Amianto fra i lavoratori. Il Gup del Tribunale di Napoli Carlo Modestino ha fissato l’udienza per il prossimo 2 luglio
26 marzo 2013 - Su richiesta da parte Osservatorio Nazionale Amianto, l'On. Cirielli presenta una proposta di legge dal titolo: "Disposizioni per il censimento e la bonifica dell’amianto nonché in materia di benefìci per i lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto o che hanno contratto malattie derivanti da tale esposizione". Fra i contenuti, menzione ai marittimi della Marina Militare.
22 marzo 2013 - L’O.N.A. ONLUS chiede giustizia per i ferrovieri esposti e vittime dell’amianto, per i fatti evidenziati dal Sig. Grimaldi.
L'Osservatorio Nazionale Amianto ed il comitato dei marittimi ricordano che l’azione di tutela dell’Associazione è rivolta esclusivamente e specificatamente agli ex marittimi della vecchia Tirrenia, ora società in amministrazione straordinaria e non più attiva.
18 marzo 2013 - La Compagnia Italiana di Navigazione, in una nota, smentisce la presenza di amianto sulla nave Aurelia, respingendo tutte le notizie diffuse in questi giorni dai lavoratori.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
Per anni hanno falsato le informazioni sulla pericolosità della fibra killer. La scoperta avviene solo oggi, a vent’anni dalla sua messa al bando. Le leggi arrivano, ma con dieci anni di ritardo. E manca ancora la mappatura del territorio
9 gennaio 2013 - Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza del 21.12 .2012, ha riconosciuto l'esposizione al rischio amianto per i periodi di imbarco fino al 31.12.2001 ed ha condannato l'INPS ad effettuare la rivalutazione contributiva dell'1,5 a favore di alcuni marittimi della Siremar.
(24 dicembre 2012) - Lutto per l’Osservatorio Nazionale Amianto. E’ morto, per patologia asbesto-correlata, il Brigadiere della Guardia di Finanza Falco Pietro di 41 anni, socio fondatore dell’associazione nel settore “Esposti e Vittime Amianto dei Militari Appartenenti alla Guardia di Finanza ONA Onlus”.
Legge stabilità 24.12.2012 n. 228 Comma 483. A decorrere dal 1º gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti:
14 dicembre 2012 - Dopo l'inchiesta del giornale Metro, parla il comandante Enrico Pacioni, capo ufficio stampa del Capo di Stato Maggiore della Marina
Dalla storia ancora interrogazioni parlamentari aventi come oggetto la mancata bonifica delle vecchie navi della ex Tirrenia. Già nel 1998 risultava che la società ex Tirrenia adottava alcun sistema di prevenzione e tutela per la salute dei lavoratori nè mai applicato le prescrizioni della legge n. 626 del 1994 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione 1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia
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