INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- IMPUTAZIONE COATTA IN ORDINE AD ALTRI FATTI COSTITUENTI REATO A CARICO DEL MEDESIMO SOGGETTO INDAGATO O DI ALTRI SOGGETTI NON INDAGATI - ABNORMITA' - SUSSISTENZA Le Sezioni Unite penali, nel risolvere un ulteriore contrasto in materia di delimitazione dei poteri di controllo del giudice per le indagini Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/indagini-preliminari-chiusura-delle.html
Inammissibilità: il ricorso in per motivi di giurisdizione deve essere presentato contro la sentenza corrispondente
È inammissibile il ricorso in Cassazione avverso sentenza definitiva se i motivi di doglianza riguardino questioni di giurisdizione che siano stati risolti con altra precedente sentenza non definitiva. È quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Civili, con la sentenza n.733 emessa in data 16/01/2014. Nel caso di specie, unEnte, a seguito dellapprovazione di una delibera con cui aveva assegnato a due società di credito loperazione di ristrutturazione di parte del proprio debito per mutui bancari, stipulava con le stesse anche contratti che prevedevano lemissione di obbligazioni ed operazioni in strumenti finanziari derivati. Successivamente, però, aveva proceduto ad annullare in autotutela le determinazioni a monte dei contratti, sul presupposto che lintera operazione si era rivelata economicamente inconveniente. Le due società di credito aveva impugnato innanzi al Tar Toscana i provvedimenti dellEnte ottenendo che lannullamento in autotutela non potesse riguardare anche i contratti derivati, ma solo le delibere di affidamento delloperazione di ristrutturazione del debito. Il Consiglio di Stato, oltre ad accogliere gli appelli delle due società annullando le deliberazioni emesse in autotutela, ha prima pronunciato sentenza non definitiva con la quale risolveva la questione di giurisdizione sollevata dallEnte affermando la propria competenza anche per quanto atteneva gli effetti di annullamento dei contratti di finanza derivata. Avverso la sentenza definitiva ricorreva per cassazione il soccombente Ente, dolendosi con unico motivo che il giudice amministrativo avesse "trattato le negoziazioni privatistiche a valle dell'aggiudicazione, palesemente al di fuori della sua giurisdizione" e chiedendo che la sentenza fosse per questo cassata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché lo stesso era stato presentato contro la sentenza definitiva mentre i motivi di doglianza riguardavano altra sentenza, quella non definitiva. Gli ermellini, inoltre, hanno ricordato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, art. 360 c.p.c., il ricorso avverso sentenze non definitive è possibile solo dopo che vi sia stata una sentenza di merito, anche parziale, che permettesse, però, di individuare la parte soccombente legittimata ad impugnare. Ancora, secondo quanto disposto dalla giurisprudenza della stessa Corte (ex multis, Cass., sez. un.; nn. 23891/2010, 2755/2012, 9588/2012), lattesa di una sentenza di merito per limpugnazione è essenziale perché la soccombenza non deve essere virtuale, ma effettiva, e deve quindi riguardare il fondo della controversia. Nel caso di specie, il ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione poteva essere espletato solo avverso la sentenza non definitiva, ma le condizioni per ricorrere erano date dalla sentenza definitiva. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento oltre che delle spese processuali anche di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dellart.1 della legge 228/2012....
Nuova disciplina europea in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
Anche a seguito delle recenti vicende, che hanno avuto vasta eco di stampa, in merito alla necessaria indicazione in etichetta degli ingredienti di alcuni alimenti e della loro provenienza (ci si riferisce alla polemica sviluppatasi negli USA in relazione all'origine e composizione dell'Olio Extravergine d'Oliva Italiano) pare opportuna una disamina della tematica in riferimento alla normativa europea .
Decreto ingiuntivo: effetti della tardiva notifica
A norma dellart.644 cpc il decreto dingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta. Tale disposizione può essere esattamente compresa solo se interpretata sistematicamente con altri riferimenti forniti dal codice. In particolare, lart.188 delle disposizioni di attuazione, il quale, nel disciplinare il procedimento per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, così dispone: la parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto che ne dichiari l'inefficacia. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del Codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari. Deriva, dal combinato disposto degli articoli appena citati, che linefficacia del decreto ingiuntivo non notificato può essere oggetto di specifica pronuncia del Giudice funzionalmente competente, su istanza del debitore ingiunto. A tal proposito, il tenore dellart.188 disp.att. cpc va correttamente individuato con riferimento allinterpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha fornito al riguardo. Orbene, per costante orientamento (cfr. le sentenze nn. 5447 del 1999, 19239 del 2004, 19799 del 2006; e la sentenza delle Sezioni Unite n. 9938 del 2005), la Cassazione ritiene che il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui allart. 188 disp. att. c.p.c. sia ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine e ancorché la notifica sia nulla, lunico rimedio consentito allintimato è quello dellopposizione ai sensi dellart. 645 cpc. Sulla perentorietà del termine di cui allart.644 cpc si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in persona del dott.Federico Rolfi, con sent. n.134/2003, fornendo unimportante massima, da cui discendono conseguenze rilevanti per unanalisi che si proponga di chiarire quali siano gli effetti di un decreto ingiuntivo notificato tardivamente. In tale pronuncia, il Giudice ha affermato che, senza alcun dubbio, il termine dei sessanta giorni per la notifica del decreto ingiuntivo va ritenuto perentorio, con la conseguenza che il Giudice non ha il potere di concedere alcuna proroga in favore del ricorrente. Tuttavia, leventuale notifica tardiva del provvedimento di ingiunzione non può che esser fatta valere dallingiunto nelle forme ordinarie dellopposizione ex art.645 cpc, da esperirsi nel termine di quaranta giorni dalla conoscenza legale (sebbene oltre il termine prescritto dallart.644 cpc) del provvedimento. Tale principio è esattamente coerente con lorientamento della Corte di legittimità sopra citato. In sostanza, qualora la notificazione del decreto manchi o sia giuridicamente inesistente, lingiunto può utilizzare il celere procedimento previsto dallart.188 disp.att. cpc, mentre, quando la notifica sia avvenuta regolarmente sebbene tardivamente al debitore non resta che agire nelle forme ordinarie dellopposizione ex art.645 cpc per far valere la perentorietà del termine di cui allart.644 cpc. Unimportante conseguenza è subito tratta: il decreto ingiuntivo notificato tardivamente e non opposto nei termini di legge diviene definitivo, non restando al debitore rimedi esperibili per contestare la regolarità della notifica, né ovviamente la fondatezza del credito. Il passaggio successivo del Giudice monzese, il cui orientamento è stato più di recente confermato dalla sentenza n. 21050 del 28-09-2006 della Corte di Cassazione, porta ad unaffermazione di particolare importanza per il ricorrente della fase monitoria: il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In altri termini, se il creditore notifica il decreto ingiuntivo oltre il termine dei sessanta giorni ed il debitore eccepisce, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione ex art.645 cpc, linefficacia ex art.644 il Giudice dichiarerà sì verificatane la fondatezza linefficacia del provvedimento monitorio, ma non potrà sottrarsi allobbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto. E ciò perché, ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n.951 del 16.01.2013, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quellinefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza delleccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., e plurimis, Cass. nn. 5055/1999, 11915/1990, 7234/1987, 4668/1986, 668/1986, 528/1979). Lopposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso allesame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque lobbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto; e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Tale principio, si badi, risulta valido perfino nel caso-limite (allesame della Corte di Cassazione nella pronuncia n.8955 del 18.04.2006) in cui il creditore sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione in cui sia dedotta la tardività della notifica, dal momento che la contumacia non implica abdicazione o mutamento delloriginaria domanda (nel caso di specie il creditore aveva fatto seguito alla propria pretesa con la notifica del precetto di pagamento) né può dubitarsi circa lidentità del thema decidendum delimitato dallopponente - qualora questultimo abbia prospettato la propria domanda anche quale accertamento negativo della pretesa creditoria. In altri termini, lunica conseguenza pregiudizievole per il creditore che abbia notificato tardivamente il decreto ingiuntivo sembra essere quella relativa alla rilevanza della propria condotta ai fini della regolamentazione delle spese della fase monitoria. ...
Omesso versamento delle ritenute previdenziali: la crisi finanziaria non esclude lelemento soggettivo del dolo
Lo stato di insolvenza non libera il sostituto dimposta all'obbligo di corrispondere le ritenute allInps. La punibilità della condotta deve essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto. Sotto il profilo dellelemento soggettivo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non rileva la circostanza che il datore attraversi una fase di crisi finanziaria. Sono questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n.30705 del 28/01/2014. Nella specie il Procuratore generale presso la Corte dAppello proponeva ricorso per saltum avverso la pronuncia del Tribunale che aveva assolto lamministratore di una società in difficoltà finanziaria, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni ai dipendenti, ritenendo escluso lelemento soggettivo del reato proprio sulla base di tale criticità finanziaria poi sfociata nel fallimento. Ebbene la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato versamento allINPS delle suddette ritenute previdenziali da parte della società in crisi configura invece unipotesi di reato a dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dellintero fatto tipico e perfezionato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti. Il reato di cui allart. 2, comma 1 bis , del D.L. n.463/1983 è configurabile, infatti, anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti, in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime ( sul punto cfr. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 3124 del 23/01/2014. di cui si è già occupata questa rivista). Sulla base di tali argomentazioni il Supremo Collegio ha quindi annullato la sentenza impugnata, ritenendo che lo stato di insolvenza della società e il suo sopravvenuto fallimento non liberano il sostituto dimposta dall'obbligo di versare le ritenute all'Istituto della previdenza sociale, così come da quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte....
Rimessione della causa in primo grado: solo il litisconsorte necessario pretermesso può chiedere nuove prove
In caso di rimessione della causa dall'appello al primo grado ex art. 353 c.p.c, perché era stato pretermesso un litisconsorte necessario, se questo non svolge nuove difese e non articola mezzi prova, le altre parti non hanno il diritto di articolare mezzi di prova nuovi. È questo il principio di diritto enunciato dal Tribunale di Taranto, seconda sezione, Giudice dott. Claudio Casarano, con lordinanza depositata in data 3-02-2014. Nel caso di specie, in primo grado lusufruttuaria aveva proposto domanda di rilascio di determinati beni, e i convenuti avevano spiegato riconvenzionale per laccertamento dellavvenuto acquisto degli stessi per usucapione. Su tale domanda riconvenzionale non venivano, però, chiamati in giudizio i nudi proprietari dei beni oggetto della controversia. Il Giudice dellAppello, rinvenendo come nullità assoluta lesclusione in primo grado dei nudi proprietari, rimetteva il giudizio ex art. 353 cpc, dinnanzi al primo Giudice per consentire la partecipazione dei litisconsorti necessari pretermessi. Costituitisi in giudizio gli stessi non avevano articolato nuovi mezzi di prova limitandosi ad aderire alla domanda di rilascio spiegata originariamente dall'usufruttuaria. Alla luce di tale costituzione i convenuti chiedevano nuove prove, all'acquisizione delle quali si opponevano le altre parti. Il Tribunale di Taranto, aderendo ad autorevole giurisprudenza sulla materia, ha stabilito che la pretermissione di una parte, tale da comportare la remissione della causa di nuovo al giudice di primo grado ex art. 353 cpc., implicava una forma di nullità parziale del giudizio di primo grado, e cioè solo nella parte in cui non garantiva la partecipazione anche ad un altro contradditore necessario, al quale, di conseguenza bisognava assicurare la parità darmi nel processo. Leffettivo diritto di difesa, dunque, spettava alle controparti solo nel caso in cui i nudi proprietari chiedevano nuovi mezzi di prova sui quali gli stessi non avevano avuto possibilità di replica, nel caso contrario si incorreva semplicemente in unatipica remissione in termini delle parti. In conclusione la parte che chiedeva nuovi mezzi di prova aveva ampiamente esercitato il diritto alla stessa nella precedente fase del giudizio e conseguentemente gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producevano secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate in tale fase. In altri termini, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, avutasi per effetto della pretemissione di una parte, non implica la nullità degli atti precedenti che ne siano indipendenti....
MUTUO FONDIARIO: Non è nullo se stipulato per estinguere debiti preesistenti
Il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, atteso che il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza, in tal caso nella forma di dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile. La nullità del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti fossero illeciti (perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative). Per approfondimenti in materia di mutuo fondiario si veda MUTUO FONDIARIO CONCORDATO PREVENTIVO DIVIETO AZIONI ESECUTIVE Nonché MUTUO FONDIARIO: LA VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITA NON COSTITUISCE CAUSA DI NULLITA DEL CONTRATTO ...
MUTUO: dati catastali errati, notaio condannato al risarcimento
Il notaio che stipula un contratto di mutuo ipotecario, limitandosi a richiamare il titolo di provenienza riportante i dati catastali errati, senza procedere ad effettuare una visura catastale storica, è passibile di responsabilità contrattuale, avendo agito in violazione dellobbligo di assicurare serietà e certezza dellatto da rogarsi. Cosi si è pronunziato il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1438 del 30 gennaio 2014 giudice dott. Vincenzo Scalzone, il quale ha accolto la domanda proposta in danno del notaio, condannando il predetto al risarcimento dei danni, attesa la errata identificazione del bene ipotecato. In particolare, una banca contestava al notaio di essere stato negligente nella stesura del mutuo ipotecario per avere erroneamente identificato il bene ipotecato, tanto che la procedura esecutiva proposta a seguito dellinadempimento del mutuatario era stata estinta per erronea identificazione dei dati catastali. Nel corso del processo, il notaio rogante si era difeso eccependo di aver identificato il bene utilizzando i dati catastali indicati nellatto di provenienza, per cui chiedeva anche lautorizzazione alla rettifica. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui, in sede di preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare da parte del notaio, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. L'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale forma di responsabilità. ...
ESECUZIONE FORZATA: la correzione del decreto di trasferimento necessita della partecipazione dellaggiudicatario
Ogni modifica sostanziale, come la limitazione del suo oggetto, di un decreto di trasferimento (a prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in ordine alla stabilità della vendita forzata e dei suoi effetti, nonché dall'individuazione della corretta azione da intraprendere) non è opponibile agli aggiudicatari se questi non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio in cui quella modifica è stata adottata. Così si è pronunziata la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 23930 emessa il 22 ottobre 2013, che ha confermato la decisione della Corte di Appello, che in riforma di quella di primo grado - aveva riconosciuto l'inopponibilità agli aggiudicatari delle modifiche apportate al decreto di trasferimento rese - senza il loro coinvolgimento - in un giudizio diverso da quello in cui si era stato emesso. Conclusa l'esecuzione non vi è più spazio per la tutela del debitore, con definitiva irretrattabilità della vendita forzata in favore dell'aggiudicatario, per cui lunico rimedio da esperire è la proposizione di unazione autonoma che coinvolga necessariamente lacquirente dellimmobile. Il giudice chiamato a decidere sull'opposizione a precetto, infatti, non può compiere valutazioni circa lesistenza di errori, verificatisi nel processo in cui si era formato il titolo esecutivo,che devono essere contestati in sede di impugnazione del titolo stesso e, dunque, con lopposizione allesecuzione. A tale giudizio laggiudicatario, diretto destinatario della pronuncia, deve essere messo in condizione di partecipare; in mancanza infatti - ogni modifica o correzione è ad esso inopponibile e tanto alla luce del rispetto del principio del contraddittorio....
FALLIMENTO: limprocedibilità di una azione di condanna va tempestivamente eccepita dalla curatela
Il PRINCIPIO L'accertamento del credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare. L'adozione di un rito diverso produce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e determina l'improponibilità della domanda. In caso di violazione di tale principio, tuttavia, il curatore fallimentare ha onere di eccepire tempestivamente limprocedibilità della azione al fine evitare la formazione del giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione per acquiescenza. Non si può azzerare in sede di giudizio di cassazione una questione di procedibilità dellazione ove la stessa avrebbe potuto certamente essere proposta nell'atto di appello. IL FATTO Un conduttore di un immobile conveniva in giudizio una società ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ, al fine di ottenere la condanna all'esecuzione di lavori di ripristino del manto di copertura dell'immobile dal quale derivavano infiltrazioni d'acqua, chiedendo la conferma del provvedimento di urgenza. Il giudizio veniva interrotto a seguito della declaratoria di fallimento della società convenuta e successivamente riassunto, con costituzione della curatela, che non eccepiva linammissibilità dellazione per violazione degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, riconosceva la fondatezza della domanda, confermava il provvedimento cautelare e disponeva la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno. Avverso tale pronuncia proponeva appello la curatela del fallimento, senza eccepire linammissibilità dellazione per violazione degli artt.52 e 93 legge fallimentare e la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 17 ottobre 2006, rigettava l'impugnazione, confermava la sentenza di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Il curatore del fallimento proponeva ricorso per cassazione sul presupposto che limprocedibilità della domanda nei confronti di un soggetto può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e quindi anche per la prima volta innanzi il giudice di legittimità. LA DECISIONE La Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n. 1115 del 21/01/2014 ha rigettato il ricorso con una chiara e coerente motivazione ove ha precisato che seppure è vero che l'accertamento del credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, tuttavia tale rilevabilità va coordinata (giustamente) con il sistema delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato, in forza del principio di conversione della invalidazione nella impugnazione Tanto in considerazione che, ove la nullità che derivi da tale vizio procedimentale non sia dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che ne è affetta, resta superata dall'intervenuto giudicato, con conseguente preclusione di siffatta rilevabilità e della deducibilità ai fini dei successivi gravami». In questo caso, infatti, si forma il giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione, perché la parte della decisione non impugnata e che sia indipendente da quelle investite dai motivi del gravame passa in giudicato, per acquiescenza. Nel giudizio di appello, la curatela (appellante) non aveva mai posto la questione relativa alla improcedibilità della domanda, contraddicendo la stessa esclusivamente nel merito. Il silenzio della curatela fallimentare in ordine a detto profilo preliminare in rito ha determinato la formazione del giudicato implicito per acquiescenza, in considerazione del fatto che la declaratoria di fallimento non aveva costituito una novità intervenuta nel giudizio di appello, bensì una realtà processuale presente e dichiarata già in primo grado. La decisione assunta risulta in armonia con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, non potendo ritenersi conforme con l'obiettivo della celerità il consentire alla parte totalmente inerte sul punto - in questo caso la curatela del fallimento - di far azzerare il processo in sede di giudizio di cassazione quando la questione avrebbe potuto certamente essere proposta nell'atto di appello. In conclusione, linerzia e il silenzio della curatela su questioni procedurali relative alla proponibilità di una azione possono comportare la formazione del giudicato implicito, con possibile danno per i creditori, in quanto potrebbero trovarsi a partecipare al concorso fallimentare anche soggetti i cui crediti non siano stati verificati dal giudice delegato secondo il rito dellaccertamento dello stato passivo....
Imposta di registro: laliquota è diversa per beni mobili e crediti
È differente laliquota dellimposta di registro per i singoli beni alienati in caso di contratto di cessione di azienda quando vengono pattuiti per diversi corrispettivi. È questo il principio statuito dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, la quale, in ragione dellart. 23 D.p.r. 13l/86, ha riconosciuto che, in caso di cessione di singoli rami di azienda, i beni alienati devono essere tassati alla luce della propria aliquota dimposta di registro, anche nel caso in cui vengano ad essere trasferiti con una sola operazione di cessione. La vicenda ha riguardato una società impegnata a cedere un ramo di attività costituito da beni mobili, avviamento e, per la maggior parte, da crediti. La società ha fatto ricorso distintamente alle aliquote sullimposta di registro applicando il 3% per i beni mobili e lavviamento e lo 0,5% per i crediti. LAgenzia delle Entrate, tuttavia, richiamandosi allart. 23, D.p.r. 131/86, ha ritenuto dovesse applicarsi solo laliquota più alta del 3% dato che i singoli beni rientravano comunque nella medesima operazione di cessione di ramo di azienda. La società, dal canto suo, non ha condiviso lavviso di liquidazione ed ha impugnato il provvedimento sostenendo che, come previsto da una lettura più completa dellart. 23, i singoli beni sarebbero sì soggetti ad ununica aliquota dimposizione quando oggetto di una sola disposizione, ma non anche nel caso in cui si applichino doversi corrispettivi per ciascun bene. Giunta la causa dinanzi al Ctr i giudici hanno accolto la tesi del contribuente e sostenuto che la tesi della tassazione ad aliquota unica non poteva essere condivisa perché questo avrebbe significato dare una lettura forzata dellart. 23, considerato che i singoli componenti del complesso aziendale, sebbene rientranti nella medesima operazione di cessione, sono stati venduti a corrispettivi distinti. In conclusione il Ctr ha accolto la tesi della società ed ha annullato lavviso di liquidazione. ...
ISTANZA DI INESEGUIBILITA’ DI MISURA PERSONALE – NATURA GIURIDICA –DISCIPLINA APPLICABILE – REGIME DELLE IMPUGNAZIONI – FATTISPECIE.
ISTANZA DI INESEGUIBILITA’ DI MISURA PERSONALE – NATURA GIURIDICA –DISCIPLINA APPLICABILE – REGIME DELLE IMPUGNAZIONI – FATTISPECIE.
La Corte ha affermato che la richiesta di dichiarazione di ineseguibilità di una misura di prevenzione personale (nella specie, deducendo la violazione del principio di specialità dell’estradizione) è equiparabile analogicamente ad un’istanza afferente Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/istanza-di-ineseguibilita-di-misura.html
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – SUBORDINAZIONE ALLE RESTITUZIONI IN ASSENZA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE – RAGIONI – FATTISPECIE.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – SUBORDINAZIONE ALLE RESTITUZIONI IN ASSENZA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – AMMISSIBILITA’ – ESCLUSIONE – RAGIONI – FATTISPECIE.
La Corte ha affermato che il giudice, in mancanza della costituzione di parte civile, non può subordinare la sospensione condizionale della pena alle restituzioni, perché queste, come il risarcimento, riguardano il solo danno Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/sospensione-condizionale-della-pena.html
AZIONE COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. – AZIONE DICHIARATIVA DELL’EFFETTO REALE DA CONTRATTO DEFINITIVO – “EMENDATIO” O “MUTATIO LIBELLI” – QUALIFICAZIONE.
AZIONE COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. – AZIONE DICHIARATIVA DELL’EFFETTO REALE DA CONTRATTO DEFINITIVO – “EMENDATIO” O “MUTATIO LIBELLI” – QUALIFICAZIONE.
La Sezione Seconda ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso involgente la questione, oggetto di contrasto, se integri un’ammissibile “emendatio libelli” o un’inammissibile “Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/azione-costitutiva-ex-art-2932-cod-civ.html
EDILIZIA - IN GENERE - PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P.) - ORGANO LEGITTIMATO A MODIFICARE LA DESTINAZIONE DELLE AREE IVI RICOMPRESE
EDILIZIA - IN GENERE - PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P.) - ORGANO LEGITTIMATO A MODIFICARE LA DESTINAZIONE DELLE AREE IVI RICOMPRESE
- PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI IN VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA E DELLA PROCEDURA - ILLEGITTIMITA' In tema di lottizzazione abusiva, la Terza sezione della Corte ha affermato che è illegittimo un permesso di costruire per l’esecuzione di opere diverse Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/edilizia-in-genere-piano-di.html
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI - PREDEDUCIBILITA' DEI CREDITI
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI - PREDEDUCIBILITA' DEI CREDITI
In tema di concordato con cessione dei beni, la prededucibilità dei crediti sorti “in occasione” della procedura, prevista dall’art. 111, secondo comma, legge fall., va riconosciuta al credito del proprietario di locali occupati senza titolo da beni ceduti dal debitore ai creditori nella Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/fallimento-e-procedure-concorsuali.html
CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - SOCIETA' CONSORTILE - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CONSORZIATA - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE - ESCLUSIONE - RAGIONI
CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - SOCIETA' CONSORTILE - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CONSORZIATA - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE - ESCLUSIONE - RAGIONI
La Corte ha chiarito che delle obbligazioni verso terzi, assunte da una società consorziata nell’esecuzione dell’appalto ad essa assegnato dalla società consortile (nella specie, società cooperativa consortile ammessa ai Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/consorzi-con-attivita-esterna-societa.html
PROCESSO TRIBUTARIO - SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - MOTIVAZIONE - ADESIONE, MEDIANTE INTEGRALE TRASCRIZIONE, DELLE CONTRODEDUZIONI DEPOSITATE DALL'UFFICIO - INADEGUATA ESPLICITAZIONE DELLE RAGIONI DI TALE SCELTA - VALIDITA' -...
PROCESSO TRIBUTARIO - SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - MOTIVAZIONE - ADESIONE, MEDIANTE INTEGRALE TRASCRIZIONE, DELLE CONTRODEDUZIONI DEPOSITATE DALL'UFFICIO - INADEGUATA ESPLICITAZIONE DELLE RAGIONI DI TALE SCELTA - VALIDITA' - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA
La Sezione Tributaria ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, laAdministratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/processo-tributario-sentenza-della.html
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - OMESSA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - SOSPENSIONE DELL'ORDINE ESECUTIVO EMESSO DAL PM - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - OMESSA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - SOSPENSIONE DELL'ORDINE ESECUTIVO EMESSO DAL PM - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI
La Prima sezione della Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione, investito del controllo sul corretto esercizio dei poteri del PM di cui all’art. 656 cod. proc. pen., può Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/esecuzione-giudice-dellesecuzione.html
REATO – IN GENERE – CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA - PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE - DIVULGAZIONE DELLE GENERALITA' O DELL'IMMAGINE - DIVIETO - SCRIMINANTE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA - ESCLUSIONE
REATO – IN GENERE – CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA - PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE - DIVULGAZIONE DELLE GENERALITA' O DELL'IMMAGINE - DIVIETO - SCRIMINANTE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA - ESCLUSIONE
La Terza sezione, dopo aver rilevato che con il reato previsto dall’art. 734-bis cod. pen. il legislatore ha affermato un vero e proprio diritto Administratornoreply@blogger.comhttp://sentenze.blogspot.com/2014/02/reato-in-genere-contravvenzioni.html