Il diritto all'indennità di incasso
Uno dei problemi più dibattuti in materia di rapporto di agenzia è quello del diritto dell'agente all'indennità di incasso. Ed è un problema che suscita un interesse via via crescente in funzione dell'aumentata esternalizzazione dei sistemi di vendita da parte delle aziende. In effetti, la facoltà di riscossione non rientra tra gli elementi essenziali e naturali del contratto di agenzia e, quindi, necessita sempre di apposita autorizzazione. L'art. 1744 c.c., infatti, vieta all'agente di riscuotere ...
Esposto su Bruti Liberati, secretata pratica al Csm
È stata secretata al Csm la pratica sull'esposto presentato dal procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, nei confronti del capo del suo ufficio, Edmondo Bruti Liberati
"Lex24 Omnia": da domani è disponibile il primo sistema integrato di documentazione, informazione e approfondimento del Sole 24 ORE per i professionisti legali
Lex24 Omnia sarà presentata alla IX edizione del congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale, presso lo stand del Gruppo 24 ORE...
Cambio del difensore nell'imminenza del processo, in Cassazione non spetta un nuovo "termine a difesa"
L'articolo 108 del codice di procedura penale sul diritto alla concessione di un termine a difesa nel caso rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono dell'avvocato, non trova applicazione nel giudizio di legittimità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 9365/2014
DERIVATI: la dichiarazione di competenza ed esperienza è prova unica e sufficiente delladempimento degli obblighi informativi
In presenza della dichiarazione resa dalla cliente e delle precisazioni scritte circa la rischiosità delle operazioni, la banca non è tenuta all'assolvimento di ulteriori obblighi informativi di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/1998, in ordine, rispettivamente, al contenuto delle informazioni da richiedere e fornire al cliente e all'astensione dall'effettuazione di operazioni non adeguate. La prescrizione secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto a pena di nullità riguarda solo il contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non i singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma. Sono questi i principi che il Tribunale di Trieste, dott. Daniele Venier - aderendo allorientamento della giurisprudenza di legittimità ha affermato con la sentenza n. 248, pubblicata il 17 marzo 2014. Nel caso di specie una società aveva concluso un contratto di mutuo per sanare i debiti sorti da originari rapporti di intermediazione finanziaria stipulati per l'acquisto di prodotti "derivati" e il cui saldo negativo era confluito nel conto corrente della società facendo aumentare la sua esposizione debitoria. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la società e i fideiussori hanno dedotto, con riguardo ai suddetti rapporti, la nullità per assenza del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. e la violazione dell'obbligo di fornire adeguate informazioni al cliente da parte della Banca, con riferimento alla natura e alle caratteristiche dello strumento consigliato e all'adeguatezza o meno dell'operazione, così come prescritto dallart. 31, II comma del Regolamento Consob n. 11522/1998. Il Tribunale, sul punto, ha respinto la domanda di nullità dei tre contratti aventi a oggetto operazioni in strumenti derivati stipulati tra le parti, rilevando l'esistenza del contratto quadro allegato dagli stessi opponenti relativo ad operazioni su strumenti derivati il quale, essendo espressamente qualificato "accordo normativo" e contenendo la disciplina di futuri contratti specifici di interest rate che sarebbero stati tra le parti perfezionati, corrisponde, non solo per denominazione ma anche per contenuto, proprio al contratto previsto dall'art.23 T.U.F. Tanto in completa adesione allorientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva già affermato il principio secondo cui lobbligo previsto dallart. 23, I comma, T.U.F., di redigere per iscritto a pena di nullità gli atti relativi alla prestazione dei servizi di investimento deve riguardare solo il contratto-quandro che disciplina i termini di svolgimento del rapporto tra intermediario e cliente e non anche quelli che dispongono i successivi singoli ordini di investimento. Neppure la domanda di risoluzione dei contratti swap per inadempimento dei plurimi obblighi di informazione imposti dal T.U.F., è stata ritenuta accoglibile. In particolare, linadempimento contestato dagli opponenti atteneva alla mancata assunzione di adeguate informazioni sulla natura dello strumento finanziario consigliato e sul reale profilo di rischio del cliente, nonché all'omessa comunicazione della natura del titolo, dell'adeguatezza dell'operazione e alla mancata adozione di strumenti idonei a informare delle perdite in atto. Il Tribunale ha disatteso anche tale domanda sulla base del contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante di essere operatore qualificato e di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di contratti in strumenti finanziari, con particolare riferimento ai contratti menzionati nel detto accordo normativo. Il Giudice ha espressamente statuito che la Banca, quindi, in conseguenza della dichiarazione resa dal cliente, non fosse tenuta all'assolvimento degli ulteriori obblighi informativi dedotti dall'opponente a fondamento della domanda di risoluzione. Tale statuizione è stata assunta confermando lorientamento precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione che ha precisato che la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari, esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e costituisce argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri. In altre parole, la dichiarazione del legale rappresentante opera - ad avviso della cassazione ma anche del Giudice con la sentenza in commento che ha integralmente recepito il principio affermato - uninversione dellonere della prova, tale per cui la dichiarazione può costituire argomento di prova che il giudice nellesercizio del suo discrezionale potere di valutazione del materiale probatorio a propria disposizione ed apprezzando il complessivo comportamento extraprocessuale e processuale delle parti (art. 116 c.p.c.) può porre a base della propria decisione anche come unica e sufficiente fonte di prova, in assenza di ulteriori riscontri. La giurisprudenza ricostruisce, quindi, lefficacia della dichiarazione ex art. 31 sostanzialmente nei termini di una presunzione di esistenza della competenza ed esperienza che potrebbe essere superata solo dalla allegazione e prova di circostanze specifiche che dimostrino il contrario. Si è, quindi, ad oggi raggiunto un punto fermo con la chiara presa di posizione della giurisprudenza, anche di merito, a favore dellorientamento secondo cui lintermediario non è tenuto ad effettuare un controllo quanto alla veridicità della dichiarazione, non consentendo il tenore letterale della norma diversa interpretazione ed essendo viceversa necessario ricondurre alla responsabilità di chi amministra e rappresenta la società gli effetti della dichiarazione. Si segnala che sono pubblicate altre decisioni relative alle operazioni in strumenti finanziari: DERIVATI: REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO Grava sul cliente lonere di dimostrare la non conformità. Sentenza | Tribunale di Firenze, Pres.dott. Fiorenzo Zazzeri, G.Est. dott. Ludovico Delle Vergini | 29-11-2013 | n.3842 OPERATORE QUALIFICATO: LE CONOSCENZE TECNICHE E LA CAPACITÀ DI VALUTARE I RISCHI SONO LE STESSE DI QUELLE DELLA BANCA loperatore qualificato non può contestare unoperazione effettuata solo se lesito si riveli o rischi di rivelarsi troppo oneroso. Sentenza | Tribunale di Sassari, dott. Silvio Lampus | 13-05-2013 | n.765 DICHIARAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO: ERRORE PERSONALE IRRILEVANTE! Lassenza di competenza ed esperienza va provata dalla società che ha sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98. Sentenza | Corte dAppello di Milano, sezione prima | 04-03-2013 | n.944 CONTRATTI DERIVATI OBBLIGO INFORMAZIONE INDICAZIONE COSTI DI PRODUZIONE DEL DERIVATO Nel caso di commissioni implicite nei contratti derivati lente ha diritto alla ripetizione ex art.2033 cc in mancanza dellobbligo di informazione e trasparenza. Sentenza | Tribunale di Pescara | 11-10-2012 | n.1241...
Difesa d'ufficio e specializzazioni: via libera allo schema dei regolamenti
Via libera del ministero della Giustizia ai regolamenti sulla difesa d'ufficio e sulle specializzazioni. Il Guardasigilli Andrea Orlando ha inviato al Consiglio nazionale forense, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari competenti lo schema dei due regolamenti sulla difesa d'ufficio nei processi penali, con l'elenco dei difensori e i relativi requisiti di iscrizione.
I gravi motivi di recesso dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 27 della legge 392/78
Alessandro Scarselli - Studio Legale e Tributario Scarselli e Associati
Il fenomeno della corruzione tra privati
Prima dell'entrata in vigore della legge 190, le fattispecie di stampo corruttivo – in specie la concussione e la corruzione - si riferivano esclusivamente alla "corruzione pubblica", vale a dire a quelle ipotesi in cui il "corrotto" fosse un pubblico agente, cioè un pubblico ufficiale (art. 357 cp) o un incaricato di pubblico servizio (art. 358 cp), ancorchè entrambi intesi in senso lato.
Collaboratori di talento
Lo sviluppo degli studi professionali è un tema di grande interesse ed attualità per gli operatori, soprattutto a seguito della crisi economica che persiste ormai da molti anni. La competizione impone ai professionisti di far emergere i loro "tratti distintivi", senza i quali è difficile rispondere a una domanda specialistica sempre più esigente.
Compensi: rischio deontologia se si assistono i due coniugi
Nuovi parametri forensi nella separazione consensuale "sotto la lente". Dopo la firma del ministro Orlandi e la messa a punto definitiva del testo del regolamento, recante «la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», ora il provvedimento attende il visto della Corte dei conti
USURA BANCARIA: la sommatoria fra il tasso debitore e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico
Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996. Sostenere che il tasso soglia ex L.108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico. Pur in ipotesi di superamento della soglia antiusura per effetto della sommatoria dei due tassi, si determinerebbe - al più - che non sono dovuti gli interessi moratori, e non, tout court, che non siano dovuti anche gli interessi corrispettivi che, in ogni caso, siano stati pattuiti entro la soglia. Cosi si è espresso il Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Pastore, il quale, con una decisione logicamente argomentata, ha rigettato la domanda di un mutuatario che chiedeva laccertamento della usurarietà di un contratto di mutuo per effetto di una errata lettura delle clausole contrattuali. In particolare il Tribunale ha ben chiarito principi fondamentali in materia di usura bancaria, segnalando correttamente che la nota sentenza della corte di Cassazione (n.350/2013), invocata dalla parte ricorrente a fondamento della tesi della additività dei due tassi, ha solo ed esclusivamente ribadito un principio interpretativo da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex multis, Cass.n. 5286/2000, Cass.n. 5324/2003, cass,n,16992/2007), vale a dire che la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori. A ben vedere, infatti, la Corte di Cassazione non ha mai affermato - come sostenuto da molte associazioni dei consumatori allindomani della pubblicazione della sent. n.350/2013 che i tassi corrispettivi e moratori vadano sempre sommati ai fini della verifica di usurarietà del prestito, ma si è limitata semplicemente a stabilire un criterio di oggettiva individuazione della natura usuraria degli interessi anche moratori - e una corrispondente ferma e chiara sanzione per la parte che ne profitti. Nella pronuncia ora in commento, il Tribunale ha stabilito una regula iuris di fondamentale importanza per regolare fattispecie di tal genere, e precisamente che: qualora gli interessi corrispettivi siano stati pattuiti nei limiti della soglia di usura, questi sono sempre e comunque dovuti, a prescindere dalleventuale usurarietà determinantesi per effetto dellapplicazione dei moratori, ribadendo che tra le due tipologie di interessi vi è di fatto una piena autonomia. I principi espressi dal Tribunale di Trani possono essere così sintetizzati: 1) non si sommano gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori ai fini della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento; 2) gli interessi corrispettivi pattuiti nei limiti del tasso soglia sono sempre dovuti, anche se gli interessi moratori superano il tasso soglia. IL COMMENTO Si consolida lorientamento secondo il quale gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono suscettibili di autonoma valutazione e non vanno, sic et simpliciter, sommati. Dopo la recente ordinanza del Tribunale di Milano, sesta sezione, dott.ssa Laura Cosentini, del 28-01-2014, e lordinanza del Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, dott. Enrico Ardituro del 28-01-2014, anche il Tribunale di Trani, esprime con fermezza e densità di argomentazione principi giuridici che, difatti, indeboliscono la tesi di coloro i quali hanno intravisto nella sentenza 350 la pietra angolare della additività dei due tassi dinteresse, facendo proliferare il contenzioso con le banche a dismisura. La decisione di fatto pone fine al tema dellusurarietà dei mutui fondato sullerroneo teorema sommatoria dei tassi moratori con quelli corrispettivi bollato oggi come errore di carattere logico oltre che giuridico Nel caso di specie, è costata cara al ricorrente la promozione del presente giudizio, irretito da false aspettative e condannato al pagamento delle spese processuali di euro 10.000,00, per aver promosso una domanda totalmente infondata Sostenere in giudizio una lettura diversa, invocando senza un reale appiglio logico giuridico - la rivoluzionarietà della sentenza n.350 può risultare, pertanto, rischioso. Come già sopra argomentato, la Cassazione si è limitata a ribadire la necessità di includere anche gli interessi moratori tra gli oneri rilevanti ai fini dellusura. Invero, anche tale affermazione non è esente da critiche, se si analizzano in maniera più dettagliata,le diversità di natura e funzioni degli interessi di mora rispetto agli interessi convenzionalmente pattuiti. Sul punto, recenti pronunce dellABF, successive allormai nota sent. 350/13, hanno del tutto e categoricamente escluso gli interessi moratori dagli oneri rilevanti ai fini dellusura ritenendo, al massimo, che la loro eccessiva onerosità, riscontrabile in caso di inadempimento, possa essere riequilibrata attraverso lordinario rimedio ex art.1384 cc (equiparando in tal modo gli interessi moratori ad una penale per inadempimento). La tesi dellABF si basa, per lappunto, sullanalisi della diversità di funzione tra gli interessi corrispettivi e moratori (chiaramente espressa anche dalla giurisprudenza), ma soprattutto sulla considerazione che sono rilevanti ai fini dellusura solo gli oneri determinanti nella concessione del credito (escludendo cosi gli interessi moratori - che in tal senso non hanno alcun ruolo - dipendendo la loro applicazione da un fatto addebitabile unicamente al debitore inadempiente). Sussistono, dunque, dei margini per ritenere che gli interessi moratori non vadano considerati ai fini dellusurarietà di un prestito, anche e soprattutto in considerazione delle difficoltà tecnico-giuridiche nel dover raffrontare due grandezze tra loro disomogenee (basti considerare che nel calcolo del TEGM non sono ricompresi i tassi di mora). In conclusione, al di là della innovativa interpretazione qui prospettata, anche semplicemente fermarsi a riflettere sul dato emergente dalla pronuncia del Tribunale di Trani e delle altre ordinanze dei giudici di merito sopra citate può condurre ad unoculata valutazione del rischio, per il mutuatario, di agire giudizialmente sostenendo la tesi delladditività di tassi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento. Un rapido sguardo al regime delle spese, applicato nella pronuncia in commento, potrà sortire intuitivamente un forte effetto deterrente a sostenere una superficiale e non specialistica interpretazione della normativa antiusura. Un consiglio a tutti coloro che intendono procedere giudizialmente per laccertamento dei tassi usurari? Siate cauti e valutate la posizione con attenzione. Acquisite dal Vostro avvocato un parere pro veritate chiedendo di valutare la correttezza scientifica degli argomenti trattati in questo articolo in quanto non è difficile che vi possiate venire a trovare nella incresciosa situazione di poter essere condannati al pagamento delle spese processuali oltre il compenso professionale dei consulenti e degli avvocati....
Appropriazione indebita di azienda, va provata l'interversione del possesso
Non scatta il reato di appropriazione indebita di azienda per l'imprenditore che dopo aver stipulato un contratto preliminare di affitto, ed averne ottenuto la «detenzione precaria», si rifiuti di versare i canoni successivi alla prima rata e di restituirla. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 12740/2014
Genitore affidatario, l'ex coniuge non può impedire il cambio di residenza
La scelta di cambiare il comune di residenza è un diritto del genitore collocatario e dunque l'ex coniuge non può opporvisi con altre ragioni se non quelle dell'interesse della prole. Con questa motivazione la Corte di cassazione, ordinanza 6208/2014, ha rigettato il ricorso di un ex marito contro il trasferimento della moglie separata da Rovigo a Padova
Sproporzionato il licenziamento per l'uso privato della e-mail aziendale
L'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente. Lo ha stabilito la Corte di cassaziione
Sproporzionato il licenziamento per l'uso privato della e-mail aziendale
L'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 6222/2014
LEX24 - I nuovi corsi e-learning accreditati dal CNF
Sono disponibili in Lex24 i nuovi corsi e-learning accreditati dal CNF - I programmi
Permessi retribuiti per assistenza a familiari portatori di handicap
Anche ai dipendenti che usufruiscono dei permessi previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza ai familiari handicappati devono essere riconosciuti gli incentivi ex articolo 18 legge 88/89. Si tratta, infatti, di compensi legati alla valutazione dei risultati raggiunti, slegata dal numero di ore o di giorni lavorati.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza 15 gennaio 2014, n. 688
Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana: la tutela dei marchi alfabetici
Si ricorda, ad esempio, una sentenza della Cassazione Civile 25.06.2007 n. 14686, la quale, in contrasto con i giudici di merito, ha affermato la brevettabilità come marchio di una lettera dell'alfabeto, purchè caratterizzata da capacità distintiva, a prescindere dalla considerazione, diversa ed ulteriore, che, in molti casi, si tratti di marchio debole (il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava un marchio utilizzato da una storica maison per contraddistinguere, tra l'altro, alcune borse ...
Contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo
In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 - ai quali soli la previsione trova applicazione - deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata chiesta all'ufficiale.
Corte ...
Utero in affitto, no al congedo di maternità per la "madre committente"
Non è contrario al diritto dell'Unione europea negare il congedo di maternità ad una «madre committente», che abbia cioè avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata. Lo ha stabilito la Corte Ue, con le sentenze C-167/12 e C-363/12