La costruzione del Cv ideale
Il Curriculum Vitae è il nostro biglietto da visita. E' importante strutturarlo in maniera corretta, perché già da un primo sguardo l'occhio esperto può rendersi conto se è interessante.
NOTIFICA A MEZZO PEC: si presume avvenuta quando la parte denuncia lindirizzo nellatto introduttivo
La notifica del decreto di perenzione mediante posta elettronica certificata si presume avvenuta solamente se la parte nellatto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, ha dichiarato esplicitamente qual è lindirizzo PEC dove intende ricevere le comunicazioni. È questo il principio che ha chiarito il Consiglio di Stato con sentenza n.649, depositata l11 febbraio 2014. Nel caso di specie un Comune ha contestato di non aver ricevuto adeguata comunicazione del decreto di perenzione per non aver presentato ricorso nei termini di legge. Il suddetto decreto secondo il Comune era stato notificato a mezzo Pec come previsto dallart 136, comma 1 del nuovo codice di procedura amministrativa (decreto legislativo 104/10), il quale prescrive che i difensori delle parti devono indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo, lindirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere le comunicazioni relative al processo e una volta data tale indicazione si presumono conosciute tutte le comunicazioni inviate a quellindirizzo. Il Comune rimarcava di non aver inserito alcuna indicazione con riferimento al proprio indirizzo elettronico in quanto al momento del deposito dellappello non era stato ancora approvato il nuovo codice di procedura amministrativa e successivamente alla sua entrata in vigore non aveva depositato alcun atto con il quale poter adempiere a tale onere, per cui il Comune chiedeva di essere rimesso in termini con conseguente applicazione dellart. 37 c.p.a. che prevede questa possibilità in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto. Il Collegio ha riconosciuto lesistenza di un errore scusabile del Comune perché questi era effettivamente in una condizione di incertezza giuridica dovuta alla non ancora approvazione, ratione temporis, del nuovo codice procedurale. Inoltre a conferma della tesi del ricorrente va richiamata anche la norma di cui allarticolo 2, comma 6, dellallegato 2 al codice del processo amministrativo, secondo cui «la segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dellarticolo 136, comma 1, del codice o, altrimenti, nelle forme di cui allarticolo 45 delle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile», per cui si riconosce implicitamente che nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia possibile lufficio giudiziario deve ricorrere ad altri strumenti più idonei. Il Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto lopposizione del Comune, e disponendo il rinnovo della comunicazione del decreto presidenziale di perenzione. La rimessione in termini è altresì trattata da questa rivista in: RIMESSIONE IN TERMINI: È APPLICABILE ALLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO la nuova collocazione nellart.153 cpc conferisce allistituto carattere generale OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: SI APPLICA LA RIMESSIONE EX ART.153 CPC spetta al collegio verificare la fondatezza dellimpedimento addotto al fine della rimessione in termini...
In Gazzetta: il Jobs Act è Decreto Legge
Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014..
Le possibilità della mediazione familiare in un caso di alta conflittualità
Tizia e Caio sono giunti in studio assieme, sposati da più di trent'anni, con due figli ormai grandi, con una loro vita. Avevano deciso di separarsi e volevano essere aiutati a formulare degli accordi, precisando, lui, che " i soldi suoi non si toccavano" e lei: "voglio quello che mi spetta"
ESECUZIONE FORZATA: per la proroga termine per il deposito della certificazione notarile occorrono giusti motivi
Il termine per il deposito della certificazione notarile può essere prorogato solo qualora sussistano giusti motivi, nei quali sulla base dei concetti elaborati dalla giurisprudenza possono rientrare i fatti, indipendenti dalla volontà dei creditori, che rendano impossibile o particolarmente gravosa la produzione dei documenti nei termini previsti dalla norma, ovvero quelli legati alla richiesta proveniente dal debitore, fondata sulla circostanza che siano in corso pagamenti non ancora esaustivi o che pendano trattative di bonario componimento. Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli nella persona del Giudice dellEsecuzione dr. Salvatore Di Lonardo, che ha rigettato la richiesta di proroga del termine per il deposito della certificazione notarile avanzata dal creditore procedente, ritenendo che nella stessa non erano ravvisabili, né prospettati dalla parte, i presupposti per la sua concessione. Lordinanza in esame è coerente con quanto previsto dallart. 567 cpc, che dispone la prorogabilità del termine di ulteriori centoventi giorni per il deposito dellestratto del catasto, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative allimmobile pignorato ovvero di un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari per giusti motivi. È sorta, subito dopo la riforma legislativa che ha modificato la citata norma, la necessità di individuare le condizioni in presenza delle quali la proroga possa essere accordata e di stabilire la corretta interpretazione della locuzione giusti motivi. Si è ritenuto che rientrano tra i giusti motivi i ritardi comprovati degli uffici che hanno il compito di rilasciare i documenti, la difficoltà di produrre un numero elevato di documenti, la rinunzia del creditore procedente che impedisce al creditore intervenuto munito di titolo di provvedere tempestivamente al deposito e, comunque, più in generale, i fatti indipendenti dalla volontà dei creditori, che rendano impossibile o particolarmente gravosa la produzione dei documenti nei previsti dalla norma. La richiesta di proroga deve essere motivata e corroborata dalla documentazione volta a dimostrare che il mancato tempestivo deposito dei documenti è dipeso da un fatto non imputabile ovvero dal ritardo della pubblica amministrazione e deve essere presentata prima della sua scadenza, in quanto, decorso il termine, si produce automaticamente linefficacia del pignoramento, che non può essere sanata da una richiesta di proroga successiva, tenuto conto che il provvedimento di estinzione ha solo una funzione dichiarativa....
CONCORDATO PREVENTIVO: lo scioglimento dei contratti pendenti è ammesso anche se la domanda è in bianco
La disciplina dello scioglimento e della sospensione dei contratti in corso di esecuzione prevista dall'art. 169 bis L.F. deve ritenersi applicabile anche nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo in bianco. Lo scioglimento dei rapporti contrattuali pendenti è ammissibile anche con riferimento ai contratti di anticipo fatture o su ricevute bancarie, laddove l'istituto di credito abbia già dato integrale esecuzione alla propria prestazione. La natura delle obbligazioni e l'esistenza di un patto di compensazione non incidono infatti sull'assoggettabilità dei singoli contratti al disposto dell'art. 169 bis L.F., bensì soltanto sulla sorte delle obbligazioni non adempiute al momento dello scioglimento. Ai fini dello scioglimento dei contratti, il richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del giudice, è però tenuto a manifestare alla controparte contrattuale la volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale. Ciò può avvenire, anche implicitamente, attraverso la comunicazione del provvedimento autorizzativo emesso in accoglimento della richiesta. Gli effetti del provvedimento autorizzatorio di scioglimento dei rapporti contrattuali pendenti devono essere pertanto fatti decorrere dalla predetta comunicazione alle parti contro-interessate, fatti salvi gli effetti della sospensione. Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Appello di Genova chiamata a decidere sul reclamo proposto da alcune banche contro il provvedimento con cui era stata accordata l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti bancari in corso, previa sospensione degli stessi, su richiesta di una società a responsabilità limitata che aveva presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., una domanda di concordato preventivo in bianco, al fine di poter destinare gli importi delle rimesse al finanziamento della prosecuzione dell'attività di impresa. Con il reclamo gli istituti di credito hanno dunque contestato l'ammissibilità dello scioglimento dei contratti in corso nell'ipotesi di concordato preventivo in bianco con particolare riferimento a quei contratti nei quali una delle parti aveva già dato esecuzione alla propria prestazione. Le banche hanno altresì censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto sottratti allo scioglimento solamente i contratti espressamente esclusi dall'art. 169 bis L.F., vale a dire i contratti di lavoro subordinato ed i contratti ex 72, comma 8, L.F. (contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dellarticolo 2645-bis del cc avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo), ex art. 72-ter L.F. (contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare ex art. 2447-bis, comma 1, lett. b), cc) ed ex art. 80, comma 1, L.F. (contratto di locazione di beni immobili). Gli istituti di crediti si dolevano inoltre del fatto che la decisione impugnata non teneva conto né dell'operatività della cessione dei crediti nell'ambito dei rapporti di anticipazione bancaria né dell'operatività del patto di compensazione stipulato tra banca e cliente dal quale derivi il diritto ad incamerare le somma riscosse a titolo di anticipazione. La Corte di Appello di Genova non ha tuttavia ritenuto fondate le eccezione sollevate dagli istituti di credito. Per poter risolvere la questione relativa all'applicabilità della disciplina dello scioglimento dei contratti al concordato preventivo in bianco, il Giudice del reclamo ha richiamato proprio il disposto ex art. 169 bis L.F., facendo uso - in via interpretativa - del criterio ermeneutico letterale. L'art. 169 bis L.F. stabilisce che la domanda di autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione può essere proposta ai sensi dell'art. 169 bis L.F. nel ricorso ex art. 161 L.F. . La Corte di Appello ha dunque osservato che l'art. 169 bis L.F. non fa alcun tipo di specificazione in ordine al tipo di concordato preventivo ordinario o in bianco al fine di stabilire se sia o meno applicabile la disciplina dello allo scioglimento dei contratti in corso. Il dato letterale del disposto ex art. 169 bis L.F. appare in questo senso insuperabile. A sostegno delle proprie conclusioni, il Giudice adito ha inoltre evidenziato che l'art. 161 L.F. non prevede affatto due forme di concordato preventivo, in quanto la norma ne disciplina un solo tipo caratterizzato da univoci presupposti, requisiti e finalità. L'art. 161, comma 6, L.F. si limita difatti a consentire un differimento nella presentazione della proposta, del piano e dei documenti, tanto è vero che dopo lo scioglimento della riserva il concordato preventivo in bianco non si differenzia dal concordato preventivo ordinario. La Corte di Appello ha pertanto ritenuto incongruo precludere l'accesso alla facoltà disciplinata dall'art. 169 bis L.F. in ragione di una diversa modalità di presentazione del ricorso ex art. 161 L.F. Un differente trattamento tra le situazioni in oggetto non potrebbe essere neppure giustificato dal fatto che la procedura introdotta con la richiesta di concordato preventivo ordinario risulterebbe caratterizzata da una maggiore stabilità e da una maggiore garanzia di buona riuscita, in quanto detta domanda può essere anch'essa oggetto di caducazione per effetto di revoca, modifica, mancata approvazione o rigetto. La Corte di Appello di Genova è successivamente passata ad esaminare la questione relativa all'applicabilità dell'istituto dello scioglimento ex art. 169 bis L.F. ai rapporti negoziali nei quali una delle parti ha eseguito la propria prestazione. Il Giudice del reclamo ha innanzitutto evidenziato che l'art. 169 bis L.F. disciplina in modo autonomo lo scioglimento dei contratti in corso nell'ambito del concordato preventivo. Ne discende pertanto che la disciplina dello scioglimento trova applicazione per tutte le categorie di contratti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'art. 169 bis L.F.. Non può difatti ritenersi ammissibile la tesi secondo cui l'art. 169 bis L.F. può essere esteso soltanto ai contratti con prestazioni ineseguite da entrambe le parti. La disciplina del concordato preventivo non è difatti soggetta alle regole previste dall'art. 72 L.F. in tema di fallimento, così come invece sostenuto ed invocato dagli istituti di credito, in quanto non è stato fatto alcuno specifico espresso richiamo a detta disposizione da parte del nostro legislatore. A ciò si aggiunge il fatto che sussistono profonde differenze testuali tra l'art. 169 bis L.F. e l'art. 72 L.F. L'art. 72 L.F. fa infatti riferimento ai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, mentre l'art. 169 bis L.F. si riferisce ai contratti in corso di esecuzione. Circostanza di fatto che comprende anche l'ipotesi in cui una delle parti abbia dato esecuzione alla propria prestazione. La Corte di Appello di Genova ha infine respinto l'idea che possano dirsi esclusi dalla disciplina dello scioglimento dei contratti pendenti anche i contratti unilaterali per effetto del richiamo operato dall'art. 169 L.F. all'art. 55 L.F. avente ad oggetto gli effetti del fallimento sui debiti pecuniari e all'art. 59 L.F. riguardante i crediti non pecuniari. La mancanza dell'art. 72 L.F. tra le norme richiamate dall'art. 169 L.F. costituisce in definitiva motivo per escludere l'applicabilità di detta disposizione alla disciplina del concordato preventivo. Alla luce dei principi sopra richiamati, la Corte d'appello di Genova è quindi giunta ad affrontare il tema della sospensione e dello scioglimento dei contratti di affidamento bancario in corso, ai sensi art. 169 L.F. con particolare riferimento alla cessione di credito, allo sconto di cambiali e alle anticipazioni bancarie su fatture o su ricevute bancarie. Il Collegio ha evidenziato - nel merito - che la sorte dei singoli crediti collegati ai contratti di cui viene chiesta la sospensione o lo scioglimento deve essere valutata nell'ambito della procedura di concordato, ma non ha alcuna correlazione con l'applicazione dell'art. 169 bis L.F.. La natura delle obbligazioni e l'esistenza di un patto di compensazione non incidono infatti sull'assoggettabilità dei singoli contratti bancari al disposto ex art. 169 bis L.F., ma soltanto sulla sorte delle obbligazioni non adempiute al momento dello scioglimento. La Corte di Appello ha pertanto confermato che l'operatività dell'art. 169 bis L.F. deve essere ammessa per le anticipazioni bancarie su fatture o su ricevute bancarie o su presentazione di un portafoglio di ordini, mentre è esclusa la cessione di credito già perfezionatesi con la notifica al debitore. dello sconto di cambiali in cui la girata si sia realizzata o dello sconto di tratte documentate. Ai fini dello scioglimento dei contratti, la Corte di Appello di Genova ha però osservato che il ricorrente, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice, debba manifestare alla controparte contrattuale la volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale anche implicitamente attraverso la comunicazione del provvedimento autorizzativo emesso in accoglimento della richiesta, fatti salvi gli effetti della sospensione. Gli effetti dello scioglimento dei contratti non costituisce difatti un effetto diretto del provvedimento autorizzatorio. La sospensione, invece, svolge una funzione strumentale, autonoma ed indipendente, stante la sua natura cautelare in grado di congelare gli effetti del rapporto contrattuale in attesa che venga presa la decisione sullo scioglimento. La Corte di Appello di Genova ha pertanto confermato lo scioglimento dei contratti in corso, facendone però decorrere gli effetti dal momento della comunicazione alle parti contro-interessate, fatti comunque salvi gli effetti della sospensione....
Additivi alimentari: regole comunitarie e… ricorrenti violazioni
Leggendo l'etichetta o la lista degli ingredienti di alcuni alimenti, soprattutto di produzione , è capitato a tutti di rinvenire l'indicazione di vari e numerosi componenti. Ci riferiamo in particolare ai cosiddetti additivi, nella cui ampia categoria sono ricomprese varie tipologie di sostanze tra cui, per citare le più note: conservanti, antiossidanti, addensanti, emulsionanti, stabilizzanti, edulcoranti, acidificanti, coloranti, coadiuvanti, sali di fusione, correttori di acidità, ...
Mobbing, non scatta anche il "maltrattamento in famiglia" se l'azienda è di medie dimensioni
Il mobbing attuato nell'ambiente lavorativo non è inquadrabile nel reato di maltrattamenti in famiglia se l'azienda è articolata e di medie-grandi dimensioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 13088/2014
Banca responsabile se la falsità dell'assegno era riscontrabile dall'«accorto banchiere»
Ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, il giudice deve indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell'«accorto banchiere». Compiendo una valutazione delle competenze che non possono essere «cristallizzate nel tempo» ma, al contrario, devono fondarsi sulla «condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto», prescindendo dal possesso di particolari apparecchiature specialistiche. ...
La delibera dell'ente non giustifica l'affidamento di un incarico professionale
La semplice delibera dell'ente locale non è sufficiente per garantire la validità di un incarico di opera professionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 6555/2014, rigettando il ricorso di un ingegnere che chiedeva al comune di Ercolano, in provincia di Napoli, il pagamento di circa 74mila euro per la redazione di un progetto per la costruzione di un edificio scolastico.
Esami di avvocato, la soluzione passa anche dalla cancellazione dal registro delle imprese
Uno sguardo completo alle tracce dell'esame di avvocato le cui prove si sono svolte il 10, 11 e 12 dicembre 2013. La traccia di civile pone il candidato di fronte alla questione giuridica inerente agli effetti della cancellazione delle società
Banca responsabile se la falsità dell'assegno era riscontrabile dall'«accorto banchiere»
Ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, il giudice deve indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell'«accorto banchiere». Compiendo una valutazione delle competenze che non possono essere «cristallizzate nel tempo» ma, al contrario, devono fondarsi sulla «condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto», prescindendo dal possesso di particolari apparecchiature specialistiche. ...
Risarcimento danno derivante da responsabilità professionale
Nella Rc professionale degli avvocati, per stabilire l'estensione della copertura del «rischio assicurato» si deve guardare alla commissione del fatto che causalmente può originare il danno civilistico e non alla sua definizione in sede giudiziale.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 marzo 2014, n. 5791
Debenza ed interessi di mora
Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14/2/1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione ...
AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO INGIUNTIVO MANCANZA ESECUTIVITÀ INOPPONIBILITÀ CURATORE
Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di decreto di esecutorietà ex articolo 647 del cpc non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, né può più acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito, secondo quanto prescrive l'articolo 52 della legge fallimentare, deve essere accertato nel concorso dei creditori, secondo le regole stabilite dagli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare, in sede di accertamento del passivo. È questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, sezione prima, con la sentenza n.1650 del 27/01/2014, chiamata a pronunciarsi sullopponibilità alla curatela fallimentare del decreto ingiuntivo notificato e non opposto prima del fallimento del debitore, al quale però manchi il provvedimento di esecutività ex art.647 cpc. Nel caso di specie, una banca otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in seguito al quale iscriveva ipoteca legale e dava inizio allesecuzione forzata. Successivamente dichiarato il fallimento della debitrice, la stessa banca proponeva domanda di ammissione allo stato passivo del credito con privilegio ipotecario, depositando il provvedimento monitorio, non opposto dalla debitrice. Ebbene il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 98 legge fallimentare, respingeva l'opposizione, deducendo la mancata prova della definitività del decreto ingiuntivo. Contro tale provvedimento la banca proponeva ricorso in Cassazione lamentando che il tribunale errava nell'aderire alla tesi della inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non dichiarato definitivo prima della sentenza di fallimento, pur quando il decreto di esecutività esisteva, anche se emesso dopo la sentenza dichiarativa. I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno confermato la decisione del Tribunale, sulla base del consolidato principio secondo il quale il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale ed è inopponibile alla procedura fallimentare, determinando la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore l'inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso, se, all'epoca del fallimento, non sia intervenuta ancora la dichiarazione di esecutorietà di cui alla norma menzionata. Pertanto, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa riproposizione della domanda di ammissione al passivo fallimentare, con i conseguenti oneri probatori. Alla luce di tali considerazione la Corte ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite. COMMENTO Il creditore che vuole conseguire lammissione al passivo in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto, deve provare la definitività del provvedimento e cioè il passaggio in giudicato. Il modo più facile e logico è rappresentato della produzione del certificato di non prodotta opposizione al fine di superare supera ogni possibile contestazione....
Avvocati a Congresso: sulle riforme dialogo aperto col ministro Orlando
"Anche a causa della situazione di crisi e difficoltà che ha pervaso la professione, si è prodotta un'involuzione di carattere corporativo: chiedo un passo avanti e un ripensamento dello status di avvocato in questa fase storica". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al IX Congresso Giuridico-Forense per l'aggiornamento Professionale
PROCESSO CIVILE TELEMATICO - Il CNF lancia l'hashtag per scambiare impressioni, spunti e opinioni
Il 30 giugno 2014 diventerà obbligatorio il Processo civile telematico; questo significa che in tutti i tribunali e corti d'appello i depositi dei ricorsi per decreti ingiuntivi e di tutti gli atti depositati dall'avvocato dopo la costituzione in giudizio dovranno avvenire in via telematica.
Sinistri stradali, l'azione giudiziale per il risarcimento diretto brucia le alternative
In caso di sinistri stradali, la facoltatività del risarcimento diretto e la sua alternatività rispetto alle altre procedure si consuma al momento in cui il danneggiato agisce in giudizio. Diversa, invece, l'ipotesi in cui la richiesta sia avvenuta unicamente per via stragiudiziale, in questo caso, infatti, il principio della «facoltatività» non viene intaccato, come chiarito dalla Corte Costituzionale. Lo ha stabilito il Giudice di pace di Pozzuoli, con la decisione 19 marzo 2014
PCT: il termine delle ore 14 per il deposito non è vincolante
Com'è noto dal prossimo 30 giugno 2014 sarà obbligatorio il processo civile telematico PCT. Il legislatore è intervenuto diverse volte, tanto da far registrare una frammentarietà dello specifico impianto normativo che non favorisce gli operatori e genera spesso dubbi interpretativi.
Se la mediazione fallisce la consulenza tecnica è riutilizzabile in giudizio
La relazione redatta dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione, che si concluda senza accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza. È la conclusione cui perviene il tribunale di Roma con l'ordinanza depositata il 17 marzo 2014