CONTRATTI DERIVATI: anche se sottoscritti per ridurre i rischi del tasso variabile sono giuridicamente distinti dal contratto di mutuo
Il contratto di interest rate swap è giuridicamente distinto dal contratto di mutuo sebbene economicamente e funzionalmente collegato a quest'ultimo per essere finalizzato all'eventuale riduzione dei rischi connessi alla applicazione del tasso variabile al mutuo, sicchè l'eventuale nullità del primo non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia del secondo. L'eventuale violazione di altre norme del D.lgs.n°58/98 che non determinano la nullità del contratto suddetto possono tutt'al più dar luogo ad un obbligo risarcitorio a carico della Banca e non incide sul diritto della stessa di procedere ad esecuzione forzata. Questo è il principio affermato dal Tribunale di Bari, Giudice dott. Nicola Magaletti, con sentenza n. 1471 pubblicata il 20.3.2014, con la quale è stata rigettata lopposizione proposta dal terzo datore di ipoteca avverso il precetto con il quale era stato intimato il pagamento della somma dovuta alla Banca in virtù di un mutuo ipotecario a tasso variabile. Lintimato, infatti, con la proposta opposizione a precetto, aveva chiesto dichiararsi linsussistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata sul presupposto che il debito oggetto della intimazione di pagamento sarebbe stato solo apparentemente contenuto in un titolo esecutivo contrattuale, essendo in realtà dissimulato da un diverso contratto intercorso tra Banca e debitore e, cioè, il contratto di Interest Rate Swap, che non essendo titolo esecutivo non legittimerebbe la Banca alla minacciata esecuzione e che il titolo contrattuale esecutivo che sottende lo stesso precetto non avrebbe di fatto regolamentato il rapporto. Nella fattispecie oggetto del sentenza in commento, la Banca aveva concesso un mutuo fondiario in virtù del quale era stata erogata la somma di euro 1.000.000,00 ed iscritta ipoteca volontaria e, contestualmente, la società mutuataria aveva sottoscritto un contratto di interest rate swap con capitale nozionale di euro 1.000.000,00 sottoscrivendo, altresì, la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98. Il Tribunale ha rigettato, nel merito, lopposizione a precetto ritenendo i relativi motivi infondati e confermando le motivazioni dellordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta di sospensione dellefficacia esecutiva del titolo esecutivo. Il rigetto dellopposizione, infatti, è stato fondato sul presupposto che la nullità del predetto mutuo fondiario non può essere dichiarata in relazione allasserita nullità o invalidità del successivo contratto intercorso tra la società mutuataria e la Banca, poiché, anche laddove il contratto di interest rate swap fosse economicamente e funzionalmente collegato al contratto di mutuo, i due sono giuridicamente distinti sicchè l'eventuale nullità del primo non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia del secondo. Il Tribunale, rilevato che la questione relativa alla validità del contratto di interest rate swap non può essere oggetto del giudizio di opposizione a precetto, ha precisato che l'eventuale violazione di altre norme del D.lgs.n°58/98 non avrebbe determinato la nullità del contratto di mutuo suddetto ma potrebbe tutt'al più dar luogo ad un obbligo risarcitorio a carico della Banca con conseguente compensazione del credito della stessa con quello riconosciuto eventualmente a titolo risarcitorio che non incide sul diritto della Banca di procedere ad esecuzione forzata. Il contratto di interest swap chiarisce il Tribunale costituisce un posterius rispetto al contratto di mutuo sicchè mentre può in ipotesi affermarsi che la nullità del contratto di mutuo può determinare la nullità del contratto di interest swap al primo funzionalmente collegato non altrettanto può affermarsi nellipotesi contraria. La decisione assunta dal Tribunale di Bari è legittima e condivisibile nellaffermare la autonomia giuridica del contratto interest rate swap e di mutuo in virtù del quale ha agito la Banca. Sul punto va rilevato che il contratto di interest swap può avere una funzione di copertura del tasso variabile del mutuo assicurando alle parti la possibilità di modificare il proprio tasso di indebitamento, senza incidere sulle condizioni del prestito contratto. Tale funzionalità ha consentito agli operatori finanziari di raggiungere vari obiettivi e tra questi quello di ridurre i rischi connessi con lindebitamento a tasso variabile parametrato a particolari indici, ed il collegamento è solo funzionale e sussistente ad un puro livello finanziario, senza assumere alcuna rilevanza sul piano giuridico. La stipulazione di un mutuo e di un interest rate swap a copertura del detto contratto è un modello usuale di stipulazione finalizzato ad assicurare la cd ricopertura delle posizioni e lesistenza di un eventuale vincolo funzionale non assume alcuna rilevanza sul piano giuridico. Limporto del capitale nozionale del contratto derivato è solo un valore di riferimento sulla base del quale vengono determinati i flussi finanziari ed, infatti, per la sottoscrizione di detto contratto, non vi è un esborso di denaro, ma lo stesso è funzionale alla copertura esclusiva del rischio di rialzo del tasso variabile, e varia in funzione del piano di ammortamento del mutuo, con la conseguenza che loperazione in derivati è meramente funzionale allammortamento del contratto di mutuo. Il contratto di mutuo è, quindi, e resta mutuo fondiario ed è, pertanto, titolo esecutivo ex art. 474 cpc, e come tale idoneo ad essere azionato con il precetto....
L'Avvocato è "Mobile"?
Gli Avvocati sono dei Mobile Worker? Come si pongono di fronte alle tecnologie, che consentono di svolgere alcune attività lavorative mentre si è in treno, dal Cliente o, comunque, in trasferta?
ESECUZIONE FORZATA: è inopponibile ai creditori latto di destinazione unilaterale dei beni sottoposti a pignoramento
La disposizione di cui allarticolo 2645-ter cc non riconosce, sul piano sostanziale, la possibilità dellautodestinazione unilaterale: linterpretazione della norma deve avere luogo in coerenza con il sistema normativo caratterizzato dal principio generale della responsabilità patrimoniale illimitata e dal carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità. La norma, dunque, deve essere interpretata in modo restrittivo e, quindi, limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa, perché una diversa interpretazione avrebbe una portata eversiva del principio della responsabilità illimitata di cui allart. 2740 cc. Così si è pronunziato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dellEsecuzione dr. Valerio Colandrea, che ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata dallesecutato, sul presupposto dellesistenza di un vincolo di indisponibilità ex art. 2645 ter cpc sui beni oggetto del pignoramento, derivante da atto pubblico trascritto in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, dellestraneità del credito posto a fondamento dellesecuzione intrapresa al perseguimento del vincolo di destinazione e, dunque, dellimpossibilità per il creditore estraneo di domandare il soddisfacimento coattivo. Lordinanza analizza lapplicabilità nellambito della procedura esecutiva della disposizione di cui allart. 2645 ter cpc, che prevede la possibilità di trascrivere atti in forma pubblica, con cui un soggetto (cd. conferente) costituisce, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione su una massa patrimoniale che, pur restando nella sua titolarità giuridica, assume, per la durata stabilita e non superiore a novanta anni, la connotazione di massa patrimoniale separata rispetto alla restante parte del suo patrimonio, a favore di soggetti individuati (cd. beneficiari) finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dellart. 1322 comma 2 cc. Nel caso posto allattenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alcun dubbio si pone in ordine alla presenza del vincolo che assume i connotati di auto-destinazione a carattere unilaterale, costituito con un atto pubblico trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento, tuttavia non incide sul regolare svolgimento del processo esecutivo e tanto sia sulla base del dato testuale della norma, sia per ragioni di ordine sistematico. La fattispecie negoziale correlata a tale disposizione, infatti, se pure assimilabile, quanto agli effetti prodotti (di tipo vincolativo), ad istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento, come il fondo patrimoniale oppure i patrimoni destinati a specifici affari, è caratterizzata da una connotazione del tutto atipica e peculiare, tenuto conto che non prevede né la tipizzazione delle possibili finalità, cui è preordinato il costituito vincolo di destinazione, né le specifiche regole preordinate allamministrazione o alla gestione dei beni oggetto di vincolo, facendo riferimento alla sola compatibilità degli interessi sottesi alla costituzione dei vincoli con lart. 1322 cc, che ammette la stipulazione di contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il generico riferimento agli interessi meritevoli di tutela comporta lesigenza di conciliare il parametro della meritevolezza cui è preordinata la costituzione del vincolo di destinazione con linteresse dei creditori del conferente allintegrità della garanzia patrimoniale secondo il principio generale contenuto nellart. 2740 cc, in quanto la seconda parte dellart. 2745 ter cc prevede che i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo, purché, in conformità al disposto di cui allart. 2915 cc primo comma latto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento. La disposizione costituisce, quindi, fattispecie limitativa della responsabilità, derogatoria rispetto al principio generale e, come tale, avente carattere eccezionale, per cui deve essere interpretata in senso restrittivo e ritenersi applicabile solo nel caso di destinazione traslativa....
DIRITTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA FAMIGLIA - La nascita di un figlio è evento che prevale sugli obblighi divorzili
La nascita di un figlio è evento che concretizza il Diritto alla costituzione di una famiglia, questo è diritto fondamentale, sia per il contesto costituzionale che per quello della Carta dei diritti della convenzione Europea
ENTRA IN VIGORE IL JOB ACT - Ecco le principali novità
Entra in vigore il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, primo atto della saga "Jobs act", di seguito le principali novità
Jobs act e nuovo contratto a tempo determinato
Da pochi giorni è stato pubblicato in Gazzetta il D.L. 34/2014 che ha introdotto alcune interessanti modifiche in materia di contratti a termine ed apprendistato e che rappresenta, almeno nelle intenzioni dichiarate, un primo passo del tanto richiamato Jobs Act e delle riforme che attendono il mercato del lavoro
Occupazione di suolo pubblico
Il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale oppone diniego all'istanza del privato volta all'occupazione permanente del suolo pubblico antistante l'esercizio commerciale al medesimo facente capo, risulta viziato sotto il profilo della violazione della garanzia dettata a presidio del contraddittorio procedimentale dall'art. 10 bis, L. n. 241 del 1990, ogni qualvolta (come nella fattispecie concreta) non costituisce atto dovuto, bensì discrezionale, stante l'insussistenza degli estremi ...
Il Silenzio inadempimento della P.A. e la sua impugnazione innanzi al TAR
Il silenzio della pubblica amministrazione rientra tra le materie di competenza del Diritto Amministrativo ed indica quel comportamento inerte della P.A. che si manifesta nelle ipotesi in cui quest'ultima non risponda espressamente ad una richiesta del privato, nonostante il decorso del tempo.
Traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie e rispetto al quale l'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a "più operazioni" ed all'"allestimento di mezzi e attività ...
CENTRALE RISCHI: è competente il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati
Ogni controversia che riguardi il trattamento dei dati personali deve essere trattata secondo il rito del lavoro e dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha residenza il titolare del trattamento dei dati, come disposto dallart. 152 del d.lgs. 196/03. In tal guisa si è pronunciato recentemente il Tribunale di La Spezia, giudice dott. Ettore Di Roberto, con ordinanza del 29/01/2014, in relazione ad un ricorso cautelare promosso ai sensi dellart.700 cpc. Nel caso di specie, un cliente lamentava dinanzi al Tribunale lillegittimità della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca dItalia da parte di un istituto di credito con cui aveva avuto rapporti contrattuali, contestando che la comunicazione era avvenuta in violazione di legge sul trattamento dei dati personali. Il Giudice adito, però, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore di altro Tribunale, in considerazione del fatto che lart.152 del d.lgs. 196/2003 prevede che le controversie concernenti il trattamento dei dati personali siano di competenza del Tribunale del luogo in cui ha residenza il titolare del trattamento dati, e, nella specie, la Banca segnalatrice alla Centrali Rischi della Banca dItalia Il Giudice ha, pertanto, dichiarato la propria incompetenza territoriale. Alla luce di tale decisione, si consolida lorientamento giurisprudenziale, secondo il quale nelle controversie concernenti il trattamento dei dati personali è competente il Tribunale del luogo ove ha sede il titolare del trattamento dati. A conferma di tale principio, già oggetto di approfondimento su questa rivista, si segnala il seguente articolo: SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PROCEDIMENTO CAUTELARE - COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO DI RESIDENZA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI...
IPOTECA GIUDIZIALE: laccoglimento parziale dellopposizione a decreto ingiuntivo non pregiudica la garanzia
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, resta ferma, ai sensi dell'art. 653, comma secondo, cpc, la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto, atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cpc, nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione terza, con la sentenza n.21840 del 24.09.2014, chiamata a pronunciarsi in merito agli effetti della sentenza non definitiva, emessa in fase di cognizione, che revochi il decreto ingiuntivo opposto. Sulla base di tale decreto ingiuntivo, infatti, una banca creditrice procedeva all'iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene di proprietà del debitore. Il Tribunale, sulla scorta appunto di tale sentenza non definitiva, accoglieva l'opposizione all'esecuzione del terzo acquirente, nel frattempo subentrato, dichiarando la nullità del precetto e del pignoramento. Secondo il giudice di primo grado, infatti, la sentenza non definitiva aveva fatto venir meno l'iscrizione ipotecaria, comportando, quindi, la perdita di efficacia di ogni atto espropriativo. Avverso tale decisione l'istituto di credito proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la sopravvenuta sentenza definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione avrebbe solo in parte modificato la portata del titolo, riformando il credito in termini di consistenza, e che però, l'iscrizione ipotecale avrebbe conservato piena efficacia. Con la decisione in esame, la Corte ha ribadito il già consolidato principio contenuto nella sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, per il quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo. La Corte ha ribadito, infatti, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione ordinaria, che ha ad oggetto lintera situazione giuridica controversa, e che occorre verificare, dunque, ai fini dellaccoglimento della domanda di condanna del debitore, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e le condizioni dellazione. Linesistenza, anche solo parziale di tali presupposti, continuano gli Ermellini, impone la revoca integrale del procedimento monitorio. I Giudici di legittimità, hanno affrontato, perciò, la questione relativa alla sorte delliscrizione ipotecaria nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sia avuta una sentenza non definitiva contenente la revoca del decreto ingiuntivo, seguita da una sentenza definitiva di condanna del debitore al pagamento di una somma inferiore a quella del decreto ingiuntivo. La Corte ha deciso per lapplicabilità del disposto di cui all'art. 653, secondo comma, c.p.c. secondo il quale sono fatti salvi gli atti di esecuzione già compiuti sulla base del decreto revocato, poi sostituito da sentenza di riforma. Tale norma è valida anche nel caso di iscrizione di ipoteca giudiziale, considerando che per atti di esecuzione già compiuti devono intendersi tutti i possibili effetti dellesecutività del decreto ingiuntivo stesso. Alla luce di tali considerazioni, e al fine di tutelare il creditore, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso condannando il resistente al pagamento delle spese di giudizio. Sulla qualificazione del giudizio di opposizione quale giudizio che ha ad oggetto laccertamento della pretesa creditoria, si veda: DECRETO INGIUNTIVO: EFFETTI DELLA TARDIVA NOTIFICA Il debitore può far valere linefficacia con il rimedio ordinario dellopposizione. In mancanza, il decreto diventa definitivo. Articolo giuridico | 03-02-2014...
Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC: nulla se manca l'allegato integrale del provvedimento
Nel corso degli ultimi anni si sono registrati numerosi e frammentari interventi legislativi sulle in-novazioni in generale e specificamente sul tema della c.d. giustizia digitale. I primi interventi sono stati effettuati con riguardo alla posta elettronica certificata (PEC) obbligando i professionisti a co-municare la propria PEC all'Ordine di appartenenza, quindi i difensori ad indicare negli atti la PEC e modificando le norme del codice di procedura civile.
I CODICI DI GUIDA AL DIRITTO
UNIONE TRIVENETA dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati presenta: Per accedere ai Codici inserisca il login ricevuto dall'Unione. CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI: Il volume contiene gli articolati dei Codici civile e di procedura civile oltre ad un’accurata selezione di leggi complementari. Per l’edizione di ottobre 2013 il volume, riguardo al Codice civile, considera gli aggiornamenti intervenuti: - con la semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri ...
Il contratto a termine: modifiche del d.l. Poletti
Pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la riforma del lavoro del Ministro Giuliano Poletti. Lo strumento utilizzato è quello del decreto legge, in quanto l'urgenza di rendere maggiormente competitivo il mercato del lavoro italiano e di favorire ed incrementare l'occupazione ha richiesto uno strumento legislativo più snello e rapido rispetto al consueto iter legislativo.
Semplificazione: centrato l'obiettivo
Oggi entra in vigore il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, primo atto della saga "Jobs act", a cui dovrebbe seguire una legge delega al Governo per attuare una riforma sistematica della legislazione del lavoro.
Dal canale YouTube di Diritto24 il nuovo video di Lex24 Omnia
Scopri il video della nuova Lex24 Omnia sul canale youtube di Diritto24...
Gli obblighi del concessionario di un'area demaniale marittima verso la P.A. concedente e la sostituzione abusiva
Sussiste l'obbligo, per il concessionario di un'area demaniale marittima, di informare previamente la P.A. concedente della sostituzione, a sé, con altro soggetto nel godimento della concessione: in mancanza, la P.A. ha titolo per attivare il procedimento di decadenza senza che debba provare di avere subìto un danno da tale sostituzione.
Il licenziamento del manager: il suo futuro e il coinvolgimento del Legale
Inizia oggi una rubrica con una serie di contributi su un tema di sconvolgente attualità; si tratta di un fenomeno iniziato pochi anni fa, ma che non accenna a diminuire. Forte è, quindi, il timore che per lungo tempo l'argomento sarà, nostro malgrado, ancora di attualità: il licenziamento massivo dei manager.
Delitto di sostituzione di persona
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 494 c.p. tutela l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere violata da inganni relativi alla vera essenza di una persona, ovvero alla sua identità o ai suoi attributi sociali. Trattasi, invero, di inganni suscettibili di superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, motivo per cui il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non solo alla fede privata e alla tutela civilistica ...
Mansioni superiori svolte nell'ambito del pubblico impiego
In materia di riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte nell'ambito del pubblico impiego la pretesa di riconoscimento di benefici economici per mansioni superiori svolte non può trovare fondamento nell'art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. Tale norma, infatti, non trova incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri ...