Prestiti al consumo, sanzioni effettive in caso di omessa verifica della solvibilità del debitore
Stretta della Ue sull'obbligo precontrattuale di verifica della solvibilità del debitore in caso di concessione di un prestito da parte di una banca. La sanzione per l'omesso controllo deve essere effettiva e non può risolversi in una perdita risibile né tantomeno in un guadagno per l'istituto di credito. Lo ha chiarito la Corte di Lussemburgo, Causa C-565/12
Violazioni del diritto d'autore, può essere ordinato al provider di bloccare l'acceso al sito
Dalla giurisdizione europea arriva un segnale chiaro contro la pirateria informatica sul web e, dunque, a tutela del diritto d'autore. Secondo la Corte di Lussemburgo, sentenza nella Causa C-314/12, infatti, può essere ordinato ad un internet provider di bloccare, ai suoi abbonati, l'accesso ad un sito web che viola le regole sul copyright
TASSAZIONE DECRETO INGIUNTIVO: la registrazione è a tassa fissa anche in presenza di fideiussori
Ai fini dell'imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma. Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all'Iva (artt. 3 e 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e pertanto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della relativa Tariffa, deve essere applicata la tassa fissa di registro, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione contro il solo debitore principale o il solo fideiussore, ovvero contro entrambi. Così si è espressa la Commissione Regionale di Napoli con sentenza n. 1698/46/14, depositata in data 18/02/2014, in materia di tassazione. Nel caso di specie, una banca otteneva un decreto ingiuntivo in danno di una società nonché dei suoi fideiussori, lo stesso decreto ingiuntivo, poi, veniva tassato con imposta proporzionale relativamente al valore massimo della fideiussione azionata. La banca, proponeva, dunque, vittorioso ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria di Caserta la quale riconosceva che la tassazione doveva essere applicata in maniera fissa in quanto il rapporto principale era sottoposto ad IVA, per cui la duplicità della tassazione del decreto ingiuntivo era da considerarsi illegittima, in quanto volto a colpire due volte la medesima somma e dunque, in palese violazione del principio dellalternatività tra IVA ed imposta di registro. Avverso detta decisione aveva presentato appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, lAgenzia delle Entrate, sostenendo che nel caso di specie non si applicasse il principio dell'alternatività. La Commissione Regionale chiamata a pronunciarsi in merito al caso de quo, ha confermato la sentenza di primo grado, anche alla luce di una ormai costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale fa leva sul carattere unitario dellobbligazione che investe non solo la garanzia accessoria ma anche gli interessi moratori e che, di conseguenza, non possono essere oggetto di separata tassazione. Per maggiori approfondimenti sullargomento si rinvia ai seguenti articoli di questa rivista: TASSAZIONE ATTI GIUDIZIARI: IL DECRETO INGIUNTIVO CON FIDEIUSSIONE È SOGGETTO A TASSAZIONE PROPORZIONALE la corte contraddice senza motivazione il precedente orientamento TASSAZIONE DECRETO INGIUNTIVO BANCHE LE NUOVE DECISIONI limposta di registrazione è a tassa fissa anche in presenza di fideiussione TASSAZIONE DECRETO INGIUNTIVO: NESSUNA DUPLICAZIONE DI IMPOSTA non si applica limposta proporzionale anche in presenza di una ingiunzione multipla TASSAZIONE ATTI GIUDIZIARI - DECRETI INGIUNTIVI BANCHE la condanna del debitore principale e del fideiussore richiede lapplicazione dellimposta fissa e non proporzionale BANCHE: LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO È A TASSA FISSA ANCHE IN PRESENZA DI UN FIDEIUSSORE limposta di registro è a tassa fissa, avendo il decreto ingiuntivo un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma...
Ministero proroga il 41bis per Provenzano
Il ministero della Giustizia ha prorogato il regime carcerario del 41 bis per il boss mafioso Bernardo Provenzano. Nei giorni scorsi le Procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze, avevano ritenuto inutile continuare a sottoporre il capomafia al carcere duro perché le sue condizioni di salute sono stati da non consentirgli di comunicare con l'esterno
Avvocati, continua il confronto positivo con il ministro Orlando
Continua «il dialogo proficuo» tra l'Avvocatura e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. È quanto sottolineano gli avvocati, dopo l'incontro avuto oggi con il guardasigilli sulla riforma del processo civile. Alla riunione hanno preso parte rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dell'Unione delle Camere Civili e dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Ucpi, Cassazione decide su sciopero, sarà importante
Alla vigilia della pronuncia delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione sul diritto di astensione degli avvocati, l'Unione Camere Penali sottolinea che si tratta di una "decisione importante", destinata a "condizionare i diritti fondamentali dei cittadini". In una nota i penalisti, ribadendo di aver dimostrato negli anni di utilizzare lo strumento dell'astensione per "battaglie che riguardano i diritti e le libertà di tutti, e non per interessi di 'categoria", spiegano che i valori in ...
Fideiussione omnibus: è contratto autonomo di garanzia se vi sono le clausole "a prima richiesta" e "senza eccezioni"
Linserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Questo il principio nuovamente affermato dal Tribunale di Napoli, II sezione civile, Giudice dott.ssa Fausta Como, sentenza n.4037 del 13/03/2014, che conferma lunanime e costante orientamento anche della giurisprudenza di merito e di legittimità di ritenere la fideiussione cd omnibus quale contratto autonomo di garanzia. La qualità di contratto autonomo di garanzia è stata affermata dal Giudice con la sentenza in commento, in virtù del tenore delle seguenti pattuizioni e, precisamente: -impegno del fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di "annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi"; -obbligo di garantire le obbligazioni che dovessero essere dichiarate invalide nonchè di restituire le somme allo stesso erogate; -obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Il Giudice partenopeo ha espressamente affermato che la previsione con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, caratterizzato dal principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 cc, secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale. La differenza rispetto al regime della fideiussione tipica per la quale, a norma dell'articolo 1945 cc, il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, è ancora più evidente laddove è inserita la clausola che imponendo un pagamento immediato, preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale. Con questa clausola precisa il Giudice si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione. Viene, quindi, ancora una volta affermato che il tratto peculiare delle garanzie autonome è quello di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 cc, con l'effetto di svincolare la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie. Con la sentenza, poi, viene affermato lobbligo dei garanti di rispondere solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società in quanto in sede monitoria è stata chiesta e concessa l'ingiunzione degli stessi qualità di soci illimitatamente responsabili. Il Giudice, quindi, rilevata la presenza nel contratto di conto corrente garantito della clausola sottoscritta dai soci in quanto illimitatamente responsabili della società con la quale dichiaravano che qualunque obbligazione assunta nei confronti del Credito Italiano dalla predetta società a qualsiasi titolo e causa, deve intendersi assunta anche dai soci direttamente ed in via solidale, afferma che indipendentemente sia dalla sottoscrizione della predetta clausola sia per gli obblighi assunti con l'atto di fideiussione, gli ingiunti, nella loro qualità di soci di una snc, rispondono, solidalmente ed illimitatamente, delle obbligazioni assunte dalla società in conseguenza della richiesta di ingiunzione anche in tale qualità. Sul valore della fideiussione cd omnibus quale contratto autonomo di garanzia si segnalano le seguenti ulteriori decisioni pubblicate sulla presente rivista: 1.LA FIDEIUSSIONE BANCARIA CON CLAUSOLA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA È UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA Sentenza Tribunale di Torre Annunziata, dott. Francesco Coppola 08-01-2014 n.147 2.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: IL CONTRATTO DI GARANZIA È AUTONOMO RISPETTO ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO GARANTITO Sentenza Tribunale di Napoli, sesta sezione civile 11-02-2014 n.2133 3.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: OBBLIGO DEL PAGAMENTO IMMEDIATO SENZA CONDIZIONI Sentenza Corte dAppello di Napoli, seconda sezione civile, Pres. Dott.ssa Rosaria Papa 08-01-2014 n.62 4.FIDEIUSSIONE BANCARIA: IL GARANTE NON PUÒ OPPORRE ECCEZIONI RELATIVE AL RAPPORTO FONDAMENTALE Sentenza Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, dott. Mario Suriano 10-10-2013 n.11972 5.FIDEIUSSIONE BANCARIA: LASSENZA DELLELEMENTO DELLACCESSORIETÀ CONFIGURA UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Pezzullo 30-09-2013 n. 10750 6.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA RILEVANZA DELLE CLAUSOLE DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA Sentenza Tribunale di Napoli, sezione nona, dott.ssa Carla Sorrentini 02-04-2013 n. 4204 7.LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS HA VALORE DI CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA C.D.GARANTIEVERTRAG Sentenza Tribunale di Napoli, sezione terza, dottor Massimiliano Sacchi 06-05-2013 n. 5783...
I termini della notifica per notificante e destinatario
In tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Sanzioni ampie per le banche che piazzano prodotti a rischio
La Cassazione promuove l'utilizzo della "mano pesante" adottata dalla Consob nel sanzionare le banche che piazzano alla clientela prodotti dall'elevato tasso di opacità. Caso a suo modo proverbiale quello dei bond Cirio, sul quale adesso la Corte, con la sentenza n. 7062 depositata ieri, conferma le sanzioni inflitte a nei confronti di Banca agricola mantovana in solido con Monte Paschi.
Quando le agibilità sindacali sbarcano sul web
Nel dibattito legato ai mercati del lavoro, così come all'interno del movimento delle rappresentanze dei lavoratori e datoriali, non sembra esserci stata una riflessione diffusa circa la pervasività dello strumento web nell'ambito, appunto, della gestione della vita aziendale. Dovendo, probabilmente, considerare internet non solo e non tanto poiché capace di configurare rapporti di lavoro slegati dalla dimensione spazio-temporale che colloca il lavoratore all'interno dei locali aziendali – come ...
Corte Costituzionale N. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2013
Ordinanza del 22 novembre 2013 emessa dal la Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da ... - Napoli. Procedimento civile - Impugnazioni - Decorrenza del termine "lungo" per l'impugnazione previsto dell'art. 327, primo comma, c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica del 2006) - Identificazione del dies a quo nel caso in cui sulla sentenza oggetto di impugnazione si ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Corte Costituzionale N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2013
Ordinanza del 13 novembre 2013 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Galletta Felicia Ornella contro Barone Paolo. Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla tardiva registrazione - Determinazione della durata legale in quattro anni con rinnovo automatico alla scadenza e fissazi ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Corte Costituzionale N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2013
Ordinanza del 12 dicembre 2013 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da ... - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla tardiva registrazione - Determinazione della durata legale in quattro anni con rinnovo automatico alla scadenza e fis ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Corte Costituzionale N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2013
Ordinanza del 6 novembre 2013 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile promosso da ... - Pensioni - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - Limitazione, per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento - Previsione che, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattame ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Corte Costituzionale N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2014 (della Regione autonoma della Sardegna). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Previsione che, al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella Regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dall'a ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Corte Costituzionale N. 53 ORDINANZA 12 - 21 marzo 2014
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Imm...ita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di ... ...oni da questi espresse nei confronti di ... magistrato. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2012 (doc. IV-ter, n. 29). - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 26-3-2014) nbsp; ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Corte Costituzionale N. 52 ORDINANZA 12 - 21 marzo 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Termine per l'impugnazione della deliberazione condominiale da parte dei condomini assenti alla seduta - Presunzione di conoscenza degli atti unilaterali nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. - Codice civile, artt. 1137, 1334 e 1335. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 26-3-2014) nbsp; ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Corte Costituzionale N. 51 SENTENZA 12 - 21 marzo 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pubblico impiego - Sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria. - Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), art. 7, comma 6. - ( ...
GU n. 14 del 26-03-2014
GU n. 14 del 26-03-2014
Fondi d'investimento, attuazione delle norme europee
Intervento sulle norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento
OBBLIGAZIONI LEHMAN: la Banca non ha obbligo di assistenza se il cliente ha la conoscenza media
In materia di negoziazione di strumenti finanziari quali le obbligazioni Lehman Brothers la Banca non commette violazione del dovere di assistenza ed informazione sulla natura e i rischi dellinvestimento se è provato che loperazione consigliata è appropriata alle conoscenze ed alla esperienza specifica del cliente. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni di investimento finanziario può determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.. La detta violazione dei doveri posti a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione o può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. Sono questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in Giudice dott. Antonio S. Stefani, che con sentenza del 15 marzo 2014 che ha ancora una volta confermato lorientamento costante ed unanime assunto dalla giurisprudenza in tema di responsabilità ed obblighi nelle operazioni di investimento. Nel caso di specie i due clienti di una Banca avevano stipulato un contratto per lacquisto di obbligazioni Lehman Brothers e, con il giudizio introdotto, hanno proposto una prima domanda diretta alla declaratoria di nullità o inesistenza del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari per difetto di forma e conseguente nullità dellordine di acquisto con richiesta di restituzione del capitale investito e, in via alternativa, contestando di non aver ricevuto, prima dellacquisto, informazioni specifiche sulla natura, i rischi e le implicazioni dellinvestimento in violazione degli obblighi di cui al Regolamento Consob 16190/2007, hanno chiesto il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o, comunque, contrattuale. Per il rigetto della domanda di nullità, il Tribunale ha accertato che il contratto quadro è stato redatto in forma scritta con il conseguente rispetto dellart. 23 TUF attesa la produzione da parte della Banca del contratto definito di deposito, amministrazione, negoziazione, recezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari sottoscritto dai clienti quale copia per la banca e il documento attestante la recezione di una copia dello stesso. Quanto alla domanda di risarcimento per violazione degli obblighi di condotta imposto dal TUF e dal Regolamento Consob 16190/2007, tale doglianza è stata disattesa dal Tribunale sul rilievo che gli attori sempre come provato dalla Banca - avevano una conoscenza media degli strumenti finanziari e che loperazione oggetto di causa era appropriata allesperienza degli stessi sia in ragione della professione svolta essendo dipendenti della medesima banca, sia perchè dagli estratti conto risultava che avevano già eseguito, antecedentemente allordine di acquisto della obbligazioni Lehman Brothers, investimenti per somme anche maggiori in obbligazioni emesse sempre da Banche americane, il cui rating era coerente con un profilo finanziario prudente. Il Giudice meneghino ha ritenuto, infatti, provato da dette circostanze ladempimento degli obblighi imposti alla Banca consistenti nellonere di valutazione in ordine alla appropriatezza delloperazione sulla base del livello di esperienza e di conoscenza del cliente ai sensi dellart. 42 del Regolamento Consob 16190/2007. Gli attori, poi, avevano, altresì, lamentato, a fondamento della domanda di risarcimento, lomessa informazione da parte della Banca relativamente allandamento del titolo nel corso del rapporto. Il Tribunale, affermando preliminarmente che lobbligo innanzi indicato non sussiste a livello normativo nel caso di negoziazione di un ordine di acquisto, rileva che a livello contrattuale le parti avevano previsto che il cliente sarebbe stato tempestivamente informato delleventuale variazione significativa del livello di rischio. In ordine al rilievo della violazione dell'obbligo dell'intermediario di informare il cliente circa l'aumento del livello di rischiosità dei titoli verificatosi in epoca successiva all'acquisto, è appena il caso di richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui, quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell'investimento (Trib. Trapani, 03/04/2013, Trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.201; Trib. Arezzo 10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008; Trib. Milano 18.10.2006; Trib. Modena 20.1.2006; Trib. Catania 22.11.2005), con la conseguenza che l'intermediario non è tenuto a informare l'investitore della perdita di valore o dell'aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto. Ad ogni modo, nel caso in esame, il Giudice ha ritenuto non sussistere linadempimento da parte della Banca neanche degli innanzi indicati obblighi contrattuali. Parte attrice ha sostenuto, infatti, che la Banca avrebbe dovuto ugualmente e in via autonoma conoscere e segnalare laggravamento del rischio sulla base di articoli del New York Times, relativi anche ad ingenti perdite, e allincremento delle quotazioni dei credit default swap. Il Tribunale ha ritenuto tali elementi definiti settoriali non idonei a poter superare i giudizi emessi dalle principali agenzie internazionali di rating che riportavano una valutazione altamente positiva delle obbligazioni LB fino al 15/9/2008 e, precisamente, fino al default Moodys attribuiva alla società un rating A2 e Standard & Poors un rating A, valutando da parte della Banca corretto, in un giudizio necessariamente ex ante, e non alla luce di quanto poi avvenuto, attribuire maggiore rilevanza e attendibilità ai ratings emessi, piuttosto che a notizie di stampa non specializzata. La sentenza in commento, quindi, nel ritenere infondate le doglianze degli investitori legittimamente ha accertato, con decisione logica e motivata, la insussistenza di responsabilità della Banca nella negoziazione di strumenti finanziari conformemente allorientamento giurisprudenziale formatosi sia in sede di merito che di legittimità. In sintesi principi affermati dalla sentenza sono i seguenti: - contratto quadro valido anche se la copia è sottoscritta solo dal cliente; - onere di valutazione dellappropriatezza delloperazione sulla base del livello di esperienza e di conoscenza del cliente; - obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli solo fino al momento dell'investimento e non anche sull'aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto. Per ulteriori approfondimenti in merito alle operazioni Lehman Brothers si rinvia ai seguenti articoli: LEHMAN BROTHERS: non era prevedibile il fallimento nel 2008 Non sussiste responsabilità per la Banca che abbia adeguatamente informato linvestitore. Sentenza | Tribunale di Pordenone - Dott.ssa Martina Gasparini | 08-11-2013 | n.898 Obbligazioni Lehman Brothers: l' investimento era affidabile fino al 15/09/2008! Imprevedibilità del default per assoluta mancanza di circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti il rischio di insolvenza. Sentenza | Tribunale di Roma, terza sezione civile GU dr.ssa Clelia Buonocore - | 12-06-2013 | n.12766 LEHMAN BROTHERS : lonere della prova ai fini della applicazione dellart. 100 bis tuf è a carico dellinvestitore Rivendita sistematica di obbligazioni ad operatori non qualificati entro 12 mesi dallacquisto. Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Dr. Cardinali, rel. Dr.ssa Buonocore, giudice dr. Garri | 25-06-2013 | n.13853 LEHMAN BROTHERS: linvestitore ha lonere di dimostrare la mancata informazione della banca La banca è immune da censure se non è dimostrato che disponeva di inequivoche informazioni sulla variazione significativa del valore di rischio delle obbligazioni. Sentenza | Tribunale di Roma, G.U. dott. Stefano Cardinali | 11-01-2013 | n.489 ...