La sentenza che dichiara l'invalidità degli atti impositivi deve considerarsi nulla se non afferma l'infondatezza delle pretese del Fisco
Con la sentenza del 18 febbraio 2014 n. 3735, la quinta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta su uno dei profili più problematici concernenti i vizi delle pronunce giurisdizionali, precisando come, di fronte al contrasto tra dispositivo e motivazione, una sentenza deve considerarsi nulla ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c. ogni qualvolta non consenta l'individuazione del concreto precetto giudiziale.
Servono 25 anni per dare l'addio all'arretrato
Filtri in appello e in Cassazione, costi d'accesso più elevati, spinta alla mediazione e al processo telematico: gli interventi degli ultimi anni hanno intaccato il carico della giustizia civile. Ma l'emergenza resta elevata. Tanto che, di questo passo, per eliminare gli oltre cinque milioni fascicoli arretrati dai tavoli dei giudici serviranno altri 25 anni
IL PROFESSIONISTA DELEGATO NON È UN SEMPLICE ESECUTORE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL GIUDICE DELLESECUZIONE
La legge n.80 del 2005 ha riformato lart. 591 bis cpc che, da una parte, ha consentito laccesso della delega alle operazioni di vendita a nuove categorie di professionisti e, dallaltra, ha ampliato il catalogo delle attività delegabili al professionisti, a cui è demandato lintero sub procedimento, di cui si compone la vendita, comprensivo degli esperimenti di vendita senza e con incanto e di tutte le attività collaterali volte a trasformare in denaro il compendio pignorato. Se già nel vigore della disciplina dettata dalla legge 302/98 poteva affermarsi che il ruolo del notaio delegato non era quello di un semplice esecutore delle direttive impartite dal Giudice dellEsecuzione ma di un vero e proprio sostituto di questultimo, tale conclusione, a seguito della riforma del 2005, va ulteriormente ribadita alla luce dei nuovi compiti del professionista. Il delegato deve esaminare la documentazione in atti, effettuare i riscontri incrociati di carattere documentale tra le emergenze istruttorie a sua disposizione, perché eventuali violazioni ad opera del creditore procedente ovvero dellesperto stimatore possono incidere sul corretto svolgimento della procedura, sulla informazione dei potenziali offerenti e sulla formazione della volontà delle relative offerte, e, in caso di incongruenze, relazionare al Giudice dellEsecuzione, a cui spetta - comunque - dirigere loperato del professionista ed intervenire nel caso di adempimento non corretto della funzione della delega mediante lo strumento della revoca. Tale funzione sostitutiva comporta che il professionista debba farsi carico in prima persona di tutte le questioni di ordine pratico o giuridico, che possono presentarsi nel corso della procedura, non essendo possibile immaginarlo alla stregua di un esecutore di ordini altrui. La valorizzazione della delega costituisce un indubbio vantaggio per il settore delle procedure esecutive, che si traduce non solo nella notevole contrazione dei tempi complessivi di esaurimento delle singole operazioni delle procedure ma anche nella maggiore qualità generale del servizio offerto dal sistema delle esecuzioni civili, contribuendo a equiparare la vendita coattiva a quella non coattiva, basti pensare alla possibilità di visionare limmobile prima dellacquisto o al numero sempre crescente degli uffici delegati alla vendita, che garantisce una presenza capillare sul territorio di sportelli al pubblico, a cui rivolgersi per chiedere informazioni senza necessità di passare per le cancellerie ed i magistrati e che, quindi, crea un formalismo più familiare al cittadino....
Mutuo fondiario
Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo. Mentre quest'ultimo, infatti, è connotato dall'obbligo del mutuatario di realizzare l'attività programmata, sicchè la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti (Cass., sez. 3, 24 gennaio 2012, n. 943) e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo (nullità ora ricondotta alla mancanza di causa negoziale ai sensi ...
Giustizia civile, il documento del Cnf inviato al ministro Orlando
Misure alternative al processo e anche alla mediazione obbligatoria. Motivazione sintetica a richiesta delle parti. Competenza degli avvocati in alcune procedure di volontaria giurisdizione. Sono alcuni dei punti indicati dal Cnf in un documento inviato oggi al guardasigilli Andrea Orlando.
Risarcimento, al conducente l'onere di provare che il passeggero era senza cintura
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'articolo 2054 del codice civile esprime principi applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevano comunque danni, compresi i trasportati ed a prescindere dal titolo del trasporto. Il proprietario del veicolo può liberarsi da tale responsabilità solo provando che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. È l'importante ...
Giudizio abbreviato richiedibile fino alle conclusioni del difensore di ciascun imputato
Nel corso dell'udienza preliminare, il termine ultimo per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato è quello della formulazione delle conclusioni da parte del difensore di ciascun imputato. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Corte di cassazione con l'«informazione provvisoria» resa in esito all'udienza pubblica del 27 marzo 2014
Divieto di reformatio in peius limitato alla pena complessivamente irrogata
Il divieto di reformatio in peius riguarda soltanto l'ammontare finale della pena e non tutti gli elementi che ne determinano il calcolo. È questo il chiarimento che arriva dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con l'«informazione provvisoria» del 28 marzo 2014, rilasciata in attesa della motivazione per esteso
La nuova legge Cinese sui Marchi Commerciali
Il 30 Agosto 2013 è stata approvata la nuova Legge Cinese sui Marchi Commerciali che entrerà in vigore il 1 Maggio 2014. Questa legge, colmando le lacune della normativa vigente, regola un settore molto delicato nei rapporti commerciali tra Italia e Cina: la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (con specifico riferimento al marchio, cioè al segno distintivo dell'impresa).
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti non rilevando a tal fine l'eventuale cd. contraffazione grossolana, ovvero la circostanza che gli acquirenti possano avere consapevolezza della falsità del marchio, considerato che la norma de qua tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno ...
In "Gazzetta", adeguati gli importi del diritto di protesto
È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 29 marzo 2014 il decreto 19 marzo 2014 del ministero della Giustizia "Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
FALLIMENTO: per lammissione al passivo di un credito tributario è sufficiente il solo ruolo
Lagente della riscossione può chiedere lammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento. Il giudice delegato è privo di giurisdizione sulle contestazioni del credito tributario, anche quando è eccepita dal curatore la decadenza prevista dallart. 25 D.P.R. 602/1973. Perciò, il giudice delegato è tenuto in ogni caso ad ammettere lagente della riscossione al passivo fallimentare, seppure con la riserva di cui allart. 88 D.P.R. 602/1973; le contestazioni del curatore fallimentare devono essere tempestivamente dedotte in un giudizio innanzi al giudice tributario. Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice estensore dott. Giovanni Fanticini con decreto del 26.03.2014. Il caso trae origine da un opposizione ex art.98 LF ove lesattore lamentava la mancata ammissione al passivo del fallimento escluso per intervenuta decadenza ex art. 25 Dpr 600/1973 (la cui norma disciplina i termini entro i quali lAgente della Riscossione deve, a pena di decadenza, notificare al debitore la cartella di pagamento - da cui ne consegue la decadenza dalla possibilità di agire in executivis). Con detto decreto il Tribunale ha esaminato la peculiare situazione che si ingenera con linsinuazione al passivo fallimentare di un credito tributario il quale, se da un lato deve necessariamente sottostare alle regole del concorso (tramite il deposito della domanda di ammissione al passivo), dallaltro sarà regolata dalla giurisdizione tributaria la quale stabilisce espressamente che (ai sensi del combinato disposto degli artt. 87 comma 2° e 88 comma 1° D.P.R. 602/1973) in caso di contestazioni sulla sussistenza del credito azionato dallAgente della Riscossione,il sindacato ex art. 95 comma 3° L.F. sulla fondatezza delle contestazioni è eccezionalmente sottratto al Giudice Delegato. Le disposizioni del D.P.R. 602/1973 dettano dunque una disciplina peculiare e distinta per linsinuazione al passivo fallimentare avente ad oggetto crediti tributari, infatti, lart. 87 comma 2° prevede che lAgente della Riscossione avanzi la domanda di ammissione al passivo sulla base del ruolo, prescindendo dunque dalla notifica della cartella (cfr. Cassazione civile 28.01.2014 n. 1752 e ; nonché Cassazione civile, sezione sesta 10-12-2012 n.22437, già oggetto di approfondimento sulla rivista). Il diverso trattamento trova fondamento nella differente situazione del debitore in quanto nellun caso lo stesso non può essere esposto sine die alle pretese esecutive dellAmministrazione finanziaria azionate dallAgente della Riscossione; dallaltro invece la notificazione della cartella si rende superflua ai fini dellammissione al passivo atteso che non vi è il rischio di azioni esecutive individuali (stante il divieto ex art. 51 L.F.). Il collegio spiega inoltre che leccezione di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973 (di cui si duole lodierno ricorrente) non è automatica conseguenza dellomessa notifica delle cartelle nei termini prescritti ma deve essere eccepita e fatta valere mediante tempestiva impugnazione la quale deve essere svolta dal Curatore fallimentare. Spetta a questultimo, infatti, muovere le contestazioni sul credito azionato dallagenzia delle entrate e non già proponendone lesclusione dal passivo fallimentare, bensì avanzando istanza di sua ammissione con riserva ex art. 88 D.P.R. 602/1973 per adire, nel contempo, il Giudice Tributario sollevando la questione inerente il mancato rispetto dei termini ex art. 25 D.P.R. 602/1973. Non è tuttavia compito del collegio pronunciarsi sulla attività del curatore, atteso che la pronuncia riguarda soltanto lesclusione dallo stato passivo che, per quanto sopra esposto, non appare corretta, poiché si sarebbe dovuto ammettere con riserva il credito predetto da cui ne consegue lammissione al passivo del fallimento....
In Gazzetta la legge di conversione del Dl capitali all'estero
È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 29 marzo 2014 n. 74 la legge 28 marzo 2014 n. 50 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi". L'entrata in vigore del provvedimento è stata fissata al 30 marzo 2014.
Il brevetto unitario e i possibili abusi
Alcuni imprese italiane e straniere ed alcune associazioni di categoria hanno presentato, con data 25 febbraio 2014, una lettera unitaria o "open letter" diretta ad una serie di soggetti istituzionali...
Il regolamento di AGCOM sul diritto d'autore in vigore dal 31 marzo 2014
l prossimo 31 marzo entrerà in vigore il regolamento dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, introducendo nel nostro ordinamento una specifica procedura per ottenere la rimozione di contenuti lesivi del diritto d'autore su Internet e sui servizi di media audiovisivi.
In "Gazzetta", i nuovi tassi medi applicati dalle banche
È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 29 marzo 2014 il decreto 24 marzo 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2013. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2014".
Droga: con il ritorno al sistema delle tabelle necessario un profondo intervento chiarificatore
Il Governo interviene in via d'urgenza sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, per porre rimedio a talune importanti discrasie determinate dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014.
ORDINANZA - FILTRO IN APPELLO: condizioni per il ricorso per cassazione
Lordinanza di inammissibilità dellappello pronunziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare laspecificità dellimpugnazione e, quindi, per il riscontro di una questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dellatto di appello, è impugnabile con il ricorso per cassazione. E questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione seconda, con ordinanza n.7273 pronunziata in data 27/03/2014 in materia di inammissibilità dellappello ex articolo 348 bis cpc, introdotto dallart.54 del decreto legge 83/12. Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso lordinanza filtro di inammissibilità ex art.348 cpc atteso che la stessa era stata pronunziata non per confermare una sentenza giusta, tesa a rilevare che lappello risultasse a prima vista destituito di ogni fondamento, bensì per decidere una questione attinente propriamente al mezzo di impugnazione, che si pone a monte del merito dellappello, ossia per dichiarare una inammissibilità per ragioni processuali. In motivazione, i Giudici di legittimità hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione in considerazione del fatto, da un lato, che lordinanza-filtro ha carattere definitivo perché il soccombente che propone ricorso per cassazione non può far valere censure attinenti allerror in procedendo commesso dal giudice dappello nel non dare ingresso allimpugnazione per una questione pregiudiziale attinente al processo e, dallaltro, perchè lordinanza di inammissibilità fondata su una questione di rito è una sentenza in senso sostanziale. Gli ermellini hanno poi precisato che lordinanza di inammissibilità, qualora emanata entro il suo ambito applicativo proprio, ovverosia fuori dei casi in cui debba essere dichiarata con sentenza linammissibilità o limprocedibilità dellappello e quando limpugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, non lascia spazio ad unautonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ex art.111 Cost, in considerazione del fatto che, una volta emessa lordinanza di inammissibilità, il ricorso può comunque essere rivolto contro il provvedimento di primo grado e ciò risulta esaustivo. Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione civile ha accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello territorialmente competente....
CREDITO FONDIARIO EX D.P.R. del 1976 n.7: effetti del rinnovo dellipoteca oltre il ventennio
Nel caso di mutuo fondiario stipulato in data 21.01.1991 è applicabile ratione temporis la disciplina prevista dallart 4 DPR del 1976 n. 7 che prevede per le iscrizioni ipotecarie il rinnovo dufficio da parte dei conservatori dei registri immobiliari nei modi e nei termini stabiliti dalla legge nonché il diritto dellente, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, fermo restando la responsabilità dei conservatori per la rinnovazione dufficio. La norma di cui allart. 4 del detto D.P.R., secondo cui l'ente ha diritto in ogni tempo di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, vuole statuire, in deroga agli artt. 2847 e 2848 c.c., un'ulteriore salvaguardia per tale rinnovazione, conseguibile in favore dell'"ente" in ogni tempo, senza pregiudizio per il grado già acquisito, non solo entro il ventennio dalla prima iscrizione, come disciplinato dal c.c. Con detta disciplina il legislatore ha voluto salvaguardare la disciplina dei mutui fondiari prevedendo una serie di deroghe alla disciplina generale. Nel caso di specie, una Banca, creditrice ipotecaria in virtù di contratto di mutuo fondiario, presentava reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale non aveva riconosciuto il diritto alla rinnovazione ipotecaria oltre il ventennio, sulla base di quanto stabilito dallart. 2847 c.c., accettava con riserva la detta richiesta sul presupposto che trascorso il ventennio era necessario procedere a nuova iscrizione. In giudizio la Banca sosteneva linapplicabilità degli artt. 2847 e 2848 c.c. al caso di specie in quanto, essendo un istituto bancario a richiedere la rinnovazione, la norma di riferimento doveva essere quella di cui allart. 4, comma 3, D.P.R. 7/76, secondo la quale la rinnovazione dellipoteca deve essere consentita alla banca in ogni tempo. Linciso del detto comma 3, secondo cui lente ha diritto in ogni tempo di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, vuole statuire, in deroga agli artt. 2847 e 2848 c.c., un ulteriore salvaguardia per tale rinnovazione, conseguibile in favore dellente in ogni tempo, senza pregiudizio per il grado già acquisito, non solo entro il ventennio dalla prima iscrizione, come disciplinato dalle norme codicistiche. La Corte di Appello di Roma ha osservato che lart. 4, comma 3 del D.P.R. n.7 del 1976 non ha alcuna funzione ricognitiva della norma del codice come ha ritenuto il Giudice di primo grado perché altrimenti non avrebbe avuto alcuna ragione di essere emanata. La Corte territoriale ha perciò accolto il reclamo e ordinato al Conservatore il rinnovo delliscrizione ipotecaria con sentenza emessa in data 11 marzo 2014. Infine, nella materia in esame, il particolare rito previsto dagli artt. 739 c.p.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c. non prevede limpugnazione innanzi la Corte di Cassazione e, dunque, la sentenza di cui sopra è definitiva e consente alla Banca di conservare la garanzia reale posta a presidio del proprio credito. In conclusione per le ipoteche di cui alla disciplina ex D.P.R. 7/1976 è possibile il rinnovo oltre i 20 anni senza perdere il grado ipotecario. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente articolo di questa rivista: ESECUZIONE FORZATA: EFFETTI DEL MANCATO RINNOVO DELLIPOTECA PER DECORSO DEL TERMINE VENTENNALE La procedura esecutiva nei confronti del debitore proprietario del bene prosegue ma il creditore perde il privilegio ipotecario. Sentenza | Corte di cassazione, terza sezione civile | 05-02-2014 | n.2610...