Strumenti di cooperazione tra imprese: il vademecum su contratti di rete e join venture
Il contratto di rete fra imprese è un genus contrattuale di recente introduzione, che permette a diverse imprese di collaborare al perseguimento di obiettivi comuni, mediante un progetto innovativo, senza perdere la propria individualità e usufruendo di incentivi e agevolazioni fiscali.
Il verbale di accertamento può essere notificato anche da messi privati
T.A.R. Sicilia, sezione III, sentenza 26 marzo 2014, n. 901 Non può ritenersi nulla la notificazione di verbale di accertamento dell’avvenuta infrazione del Codice della Strada, per il fatto che la stessa sia stata eseguita da soggetto non legato all’ente accertatore da stabile rapporto di servizio.
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO INAMMISSIBILE: il debitore può ancora difendersi
Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vengano introdotti con l'opposizione fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell'esistenza del credito di cui al decreto verificatisi dopo la sua pronuncia e prima della scadenza del termine per l'opposizione oppure qualora nel corso del giudizio di opposizione vengano introdotti fatti di quella natura verificatisi dopo la proposizione dell'opposizione, nell'ipotesi in cui il debitore non abbia formulato domanda di accertamento della verificazione dei detti fatti (nella quale su di essa vi dovrà essere pronuncia), la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per ragioni di rito, come la tardività o il difetto di procura (nel regime anteriore alla l. n. 69 del 2009), una volta passata in cosa giudicata, non preclude la possibilità di dedurre quei fatti o con azione di accertamento negativo, o se minacciata o iniziata l'esecuzione, sulla base del decreto, rispettivamente con l'opposizione al precetto o con l'opposizione all'esecuzione. La vertenza esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione ha avuto origine con il rigetto da parte del Tribunale di Matera di una opposizione proposta da un Comune avverso lesecuzione intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto da una A.T.I. - Associazione temporanea di imprese. Con l'opposizione all'esecuzione, il Comune ha eccepito che la creditrice aveva radicato il procedimento esecutivo sulla base di un credito inesistente, poiché l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento del proprio debito nelle more dello svolgimento del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. L'ente territoriale ha inoltre contestato il fatto che la creditrice non aveva né abbandonato il giudizio né rappresentato al giudice dell'opposizione l'avvenuto pagamento del debito, ottenendo così la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. A sostegno delle proprie ragioni, l'A.T.I. ha invece dedotto che l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata con sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera che l'aveva dichiarata inammissibile per difetto dello jus postulandi del difensore costituito nell'interesse dell'opponente con conseguente passaggio in cosa giudicata del decreto ingiuntivo poi azionato in via esecutiva. Il Tribunale di Matera ha rigettato l'opposizione all'esecuzione sulla base del fatto che i pagamenti risultavano anteriori alla formazione del titolo esecutivo per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte di Appello di Potenza ha successivamente rigettato l'appello proposto dal Comune, confermando la tesi - già sostenuta dal Giudice di primo grado - secondo cui i pagamenti effettuati dall'ente non avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, essendo intervenuti prima della formazione del giudicato del decreto ingiuntivo. Detti pagamenti avrebbero indi dovuto essere contestati nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in particolare la violazione dell'art. 653 cpc e dell'art. 2909 cc. In considerazione del fatto che la pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo non si sostituisce - ai sensi dell'art. 653 cpc - come titolo esecutivo al provvedimento monitorio, il ricorrente ha eccepito che il decreto stesso avrebbe dovuto essere qualificato come non opposto, poiché l'opposizione era stata dichiarata inammissibile. Secondo quanto sostenuto dal Comune, la cosa giudicata avrebbe pertanto dovuto formarsi alla data della pronuncia del decreto ingiuntivo o al più tardi al momento in cui era scaduto il termine per proporre opposizione. I pagamenti, invero, erano stati effettuati dopo che era oramai scaduto il termine per proporre opposizione, per cui non potevano ritenersi coperti dalla formazione del giudicato, potendo essere legittimamente dedotti con l'opposizione all'esecuzione. In termini analoghi, il ricorrente ha sostenuto che l'eccezione di avvenuto pagamento avrebbe potuto essere contestata con l'opposizione all'esecuzione, sebbene i versamenti fossero stati eseguiti dopo la definitività del decreto ingiuntivo per mancanza di opposizione. Il ricorrente ha dunque contestato la decisione assunta dai Giudici di merito, i quali avevano erroneamente ritenuto di applicare il principio in forza del quale con l'opposizione all'esecuzione non possono farsi valere i fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo, perché, così facendo, era stata identificata la formazione del titolo posto alla base dell'esecuzione con il momento della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione. Con una articolata motivazione, la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di impugnazione formulati dal ricorrente. I Giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo intervenuta quindi per ragioni di rito determina come conseguenza il non aver messo in discussione l'accertamento del credito avvenuto inaudita altera parte con il provvedimento monitorio. La declaratoria di inammissibilità preclude infatti la possibilità di esaminare le ragioni poste a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. I motivi di opposizione possono racchiudere sia fatti già esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo sia fatti sopravvenuti rispetto all'emanazione del provvedimento monitorio, sino alla scadenza per proporre l'opposizione. Con riferimento alle preclusioni derivanti dalla riferita declaratoria di inammissibilità, la Cassazione ha tuttavia ritenuto che la questione possa porsi in termini diversi nel momento in cui si ammetta o meno la possibilità di ottenere l'esame dei fatti in una sede differente rispetto a quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo quale è l'opposizione all'esecuzione. I Giudici di legittimità hanno osservato che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina indubbiamente la formazione della cosa giudicata sul provvedimento, in quanto l'oggetto del giudizio è rappresentato dal riconoscimento dell'esistenza della ragione creditoria al momento della pronuncia del decreto stesso. Deve pertanto ritenersi preclusa in detto contesto - la possibilità di porre in discussione in altra sede anche con l'opposizione all'esecuzione l'esistenza della ragione creditoria attraverso il ricorso a fatti esistenti al momento della pronuncia del provvedimento monitorio, giacché detti fatti avrebbero dovuto essere dedotti con l'opposizione al decreto ingiuntivo. I fatti estintivi, impeditivi o modificativi della situazione creditoria riconosciuta nel decreto ingiuntivo verificatisi dopo la pronuncia del provvedimento monitorio e nelle more del decorso del termine per proporre opposizione vanno invece proposti con l'opposizione. Nel caso invece in cui il debitore si trovi nella condizione di non avere ragioni di contestazione del credito nel momento in cui è stato emesso il provvedimento monitorio, ma possa soltanto eccepire fatti estintivi, modificativi od impeditivi sopravvenuti, la Cassazione ha evidenziato comel'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenti il mezzo con cui far valere detti fatti allorché il creditore non concordi sulla loro verificazione. I Giudici di legittimità affermano, infatti, che l'opposizione al decreto ingiuntivo serve ad impugnare la pronuncia che accerta l'esistenza del credito contestato dal debitore. Ci si deve invece porre in una prospettiva differente laddove i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito si verifichino in un momento successivo rispetto alla pronuncia del decreto ingiuntivo ed il creditore sollevi nel merito delle contestazioni durante o dopo la scadenza del termine per proporre opposizione contro il provvedimento monitorio. Sul punto, la Cassazione ha innanzitutto chiarito che il debitore possa, ma non sia obbligato, ad utilizzare lo strumento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di dedurre fatti estintivi, modificativi od impeditivi verificatisi dopo la pronuncia del provvedimento e nelle more della pendenza del termine, nel caso in cui detti fatti siano stati contestati dal creditore prima della scadenza per proporre opposizione. Se tuttavia il termine è scaduto, il debitore ha la possibilità di esperire l'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito, potendo far valere i fatti sopravvenuti. In questo caso, il creditore non ha la possibilità di opporre al debitore la formazione del giudicato derivante dalla mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo. La formazione della cosa giudicata impedirebbe difatti soltanto la facoltà di dedurre i fatti esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo in quanto incompatibili con l'accertamento contenuto nel provvedimento monitorio divenuto irretrattabile. Se invece il creditore scaduto oramai il termine per proporre l'opposizione contro il decreto ingiuntivo abbia manifestato la propria pretesa o attraverso la notifica del precetto o con l'avvio di una procedura esecutiva - per effetto della concessione della esecutorietà del decreto per mancata opposizione ex art. 647 cpc - il debitore ha, comunque, la possibilità di far valere i fatti successivi alla pronuncia del provvedimento monitorio. Il debitore è difatti legittimato - in questo caso - a proporre l'opposizione al precetto o l'opposizione all'esecuzione, senza che si possa sostenere che, essendo l'esecuzione minacciata o iniziata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, contro di essa non possano dedursi come motivi di opposizione ragioni che si sarebbero potute dedurre con l'opposizione. Con l'opposizione si devono infatti dedurre soltanto le ragioni di contestazione del credito stabilito nel decreto ingiuntivo esistenti al momento della pronuncia del provvedimento monitorio. Con riferimento alle contestazioni formulate dal creditore in merito ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito consacrato nel decreto ingiuntivo verificatisi durante la pendenza del termine per proporre l'opposizione ed eccepite dopo la sua scadenza, la Cassazione ha evidenziato che il debitore possa proporre l'azione di accertamento negativo oppure l'opposizione al precetto o all'esecuzione nel caso in cui venga minacciata od iniziata l'esecuzione forzata. La formazione della cosa giudicata sul decreto ingiuntivo non può anche in detto contesto precludere al debitore di poter allegare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, poiché essi non sono accertati dal provvedimento monitorio né vi è l'interesse a eccepirli con l'opposizione. Il debitore ha analogamente la possibilità di proporre l'azione di accertamento negativo o l'opposizione al precetto o all'esecuzione anche nel caso in cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito si siano verificati dopo la scadenza del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo senza che questa sia stata radicata, laddove sorgano contestazioni da parte del creditore. Alla luce della ricostruzione in diritto sopra richiamata, la Cassazione si è a questo punto interrogata in merito al caso in cui il debitore abbia azionato l'opposizione al decreto ingiuntivo al fine di far valere ragioni di contestazione esistenti al momento in cui è intervenuta la pronuncia del provvedimento monitorio o fatti verificatisi prima o dopo la scadenza del termine per proporre opposizione. Nel momento in cui è stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, i Giudici di legittimità hanno innanzitutto sottolineato che i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito riconosciuto nel provvedimento monitorio verificatisi dopo la scadenza del termine debbono essere fatti valere nel giudizio di opposizione senza che ciò comporti l'insorgere di preclusioni con riferimento alla contestazione dei fatti sopravvenuti. La Cassazione ha pertanto ritenuto che i fatti sopravvenuti alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo debbono essere contestati nel giudizio di opposizione in caso di sua pendenza, restando escluso che il debitore li possa dedurre con altro mezzo sia esso l'azione di accertamento negativo o l'opposizione al precetto o all'esecuzione. Quando invece l'opposizione sia stata messa in decisione o risulti pendente il termine per l'impugnazione della sentenza che l'ha decisa o l'opposizione si trovi in sede di impugnazione, la Cassazione ha ritenuto che in presenza di fatti sopravvenuti - siano esperibili i rimedi dell'opposizione al precetto o all'esecuzione dal momento che non sono applicabili i rimedi previsti dall'art. 283 cpc ed art. 373 cpc Per quanto concerne invece l'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rispetto ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la sua proposizione sia che siano stati introdotti o meno dall'opponente, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che il debitore non potrà far valere detti fatti in altra sede con appunto l'opposizione al precetto o all'esecuzione - nel caso di rigetto dell'opposizione per effetto dell'efficacia preclusiva derivante da una pronuncia di merito. Se i fatti sono stati introdotti nel giudizio di opposizione, questi sono stati valutati dal Giudice del merito e quindi il debitore avrebbe dovuto reagire impugnando la pronuncia di rigetto. Qualora i fatti non sono stati introdotti, questi avrebbero dovuto essere necessariamente allegati nel giudizio di opposizione, così che il giudicato di rigetto copre il dedotto ed il deducibile, impedendo al debitore di farli valere in altra sede. Nel caso invece in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata definita con una pronuncia di rito e più precisamente, coma nel caso di specie, con una declaratoria di inammissibilità, la Cassazione ha evidenziato che il giudice dell'opposizione è tenuto a provvedere sulla domanda del debitore laddove siano stati allegati fatti sopravvenuti dopo la pronuncia del provvedimento monitorio a prescindere dalla ritualità dell'opposizione stessa così come contestata dal creditore o d'ufficio dal giudicante. Il Giudice dell'opposizione è infatti comunque tenuto a provvedere sulla domanda di accertamento dando luogo ad una pronuncia di accertamento positivo o negativo dell'esistenza del credito in forza ai fatti sopravvenuti dedotti dal debitore. La Cassazione ha tuttavia evidenziato che normalmente il debitore si limita ad introdurre i fatti sopravvenuti alla pronuncia del decreto ingiuntivo come fatti rilevanti per la decisione sull'opposizione senza proporre quindi la domanda di accertamento del credito per il caso dell'inammissibilità dell'opposizione. Il Giudice del merito si limita in questo caso a pronunciare la declaratoria di inammissibilità, ad esempio nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta tardivamente o per difetto dello jus postulandi del difensore, senza entrare nel merito dell'esistenza dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti alla pronuncia del decreto ingiuntivo. Con la pronuncia di rito diviene pertanto incontestabile l'accertamento del modo di essere della situazione creditoria esposta nel decreto ingiuntivo con conseguente riconoscimento dell'esistenza del credito al momento della pronuncia del provvedimento monitorio. La cosa giudicata che si viene a formare sul decreto ingiuntivo attiene, pertanto, sia alla ragione di rito sia alla situazione di merito, non potendo essere posto in discussione quanto disposto nel provvedimento monitorio per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. La Cassazione ha tuttavia sottolineato che il giudicato emergente dal decreto non può però riguardare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi verificatisi dopo la pronuncia del provvedimento monitorio. Si tratta di fatti che non avrebbero potuto essere accertati né positivamente né negativamente quantunque fossero stati dedotti nel giudizio di opposizione per effetto della pronuncia di rito. I Giudici di legittimità hanno pertanto ritenuto che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi verificatisi dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo non possono dirsi coperti dal giudicato derivante dalla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione. La cosa giudicata coprirebbe invero soltanto i fatti esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo. Ne consegue pertanto che il debitore può dirsi legittimato a far valere i fatti estintivi, modificativi e impeditivi successivi alla pronuncia del decreto ingiuntivo attraverso l'opposizione al precetto o all'opposizione all'esecuzione, qualora il creditore minacci o inizi l'esecuzione per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Nel caso di specie, l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo aveva infatti determinato il formarsi della cosa giudicata soltanto sull'esistenza del credito al momento della pronuncia del provvedimento e non al momento del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione. Il fatto estintivo del credito verificatosi nel giudizio di opposizione poteva essere dedotto con l'opposizione all'esecuzione ed avrebbe pertanto potuto e dovuto essere considerato dai Giudici di merito. I Giudici di legittimità, poi, hanno rilevato che esistevano, pertanto, i presupposti per decidere nel merito la questione con l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione poiché la sentenza impugnata affermava che effettivamente il pagamento dei crediti era avvenuto in corso di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e non poteva darsi rilievo alla preclusione derivante dalla formazione del giudicato. La Cassazione, quindi, ha accolto l'opposizione all'esecuzione ed ha dichiarato inesistente il diritto di procedere con l'esecuzione forzata....
Traduzione procedimenti penali: regole europee valide dal 2 aprile
Il Dlgs 4 marzo 2014 n. 32, in vigore dal 2 aprile 2014, ha dato attuazione alla direttiva n. 2010/64/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO SE EMESSO SENZA ALLEGARE IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
Lavviso di accertamento senza Processo verbale di constatazione è nullo quando non contiene il contenuto essenziale della pretesa fiscale. E questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza n.7493 pronunziata in data 31/03/2014 in materia di avviso di accertamento per IVA-IRPEG -IRAP. Nel caso di specie, lAgenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva annullato lavviso di accertamento per IVA-IRPEG IRAP dallente di riscossione notificato allamministratore di una società fallita e non anche alla curatela del fallimento, peraltro senza lallegazione del PVC, previsto ex art.7 dello Statuto del Contribuente. Ad avviso dellente di riscossione, lomessa allegazione dellatto istruttorio poteva ritenersi compensata dalla sua conoscibilità, atteso che il PVC era stato notificato al fallito, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto adempiere allobbligo di consegnare al curatore tutta la documentazione in suo possesso. Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha escluso che lastratta conoscibilità dellatto non allegato al provvedimento potesse costituire utile surrogato dellomissione, atteso che lobbligo di allegazione previsto ex art.7 della legge n.212/2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue attività difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. Gli ermellini hanno poi ribadito il principio di diritto già affermato con sentenza n.8778/2008 secondo cui la consegna al curatore dei documenti contabili della società non è circostanza rilevante ai fini della dimostrazione della conoscenza, da parte del suddetto curatore, del contenuto del processo verbale constatazione, ed hanno altresì affermato che è del tutto irrilevante la circostanza che il verbale sia stato consegnato al fallito, atteso che tra il fallito e il curatore non si configura un rapporto di immedesimazione o di rappresentanza tale da desumersi con certezza....
NOTAIO: le dichiarazioni mendaci del venditore in merito alla regolarità urbanistica sono fonte di responsabilità
Tempi duri anche per i notai, la giurisprudenza diventa rigida ed improntata alla certezza del diritto. Laffidamento nelle dichiarazioni, tenute dalle parti nella stipula di un contratto di compravendita di un immobile, e risultate poi mendaci, può costituire fonte di responsabilità per il professionista. È quanto stabilito dal Tribunale di Nola che, con sentenza n.886 depositata il 17/03/2014, Giudice dott. Dario Raffone, si è pronunciato sulla responsabilità di un notaio nellambito di un procedimento instaurato dallacquirente di un immobile risultato difforme dallautorizzazione amministrativa, diversamente da quanto dichiarato e documentato dallalienante. Lacquirente riteneva responsabile il notaio (solidalmente con lalienante) per aver illegittimamente ricevuto e stipulato un atto di compravendita di un bene che per le irregolarità urbanistiche che lo connotavano non poteva essere oggetto di circolazione giuridica. Regolarmente costituito in giudizio, il professionista ha contestato la domanda attorea sul presupposto che non era tenuto, nella sua qualità di notaio, a verificare leffettiva corrispondenza al vero delle dichiarazioni provenienti dalle parti. In particolare, secondo il professionista, la detta indagine (conformità del manufatto compravenduto alle prescrizioni urbanistiche) avrebbe comportato accertamenti di natura tecnica non di sua competenza, ragion per cui non era possibile spingere la diligenza professionale del notaio fino a tali ambiti. Il Tribunale di Nola pronunciatosi sul punto, ha disatteso le opposizioni del professionista, imponendo allo stesso di verificare la corrispondenza delle dichiarazioni delle parti in merito ai beni compravenduti. È da premettere la circostanza che, ai fini dellaccertamento della responsabilità del notaio la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) allart. 40 nulla dice sul comportamento professionale che il notaio deve tenere nel rogare atti di compravendita di immobili che non risultano conformi agli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia. Pur tuttavia, nel silenzio della norma, il Tribunale ha condannato il professionista dichiarandolo solidalmente responsabile con il venditore, in quanto non adempiendo adeguatamente il proprio mandato ex art.1176 c.c., non si è avveduto della mendacità delle dichiarazioni dellalienante, procedendo a rogare un atto di vendita di un immobile per una consistenza diversa e inferiore da quella che si sarebbe potuta agevolmente rilevare dalla lettura dello strumento urbanistico menzionato nellatto. Il Giudice ha specificato, infatti, che il comportamento che in tale ambito è richiesto al notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dellatto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso o del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda dellattrice condannando il notaio, in solido con il venditore, al pagamento delle spese di lite. La sentenza si inserisce nel solco delle pronunce che tracciano le linee guida circa la diligenza del notaio nellesercizio del suo incarico, il quale svolge un attività particolarmente delicata, per gli speciali compiti attribuiti allo stesso dalla legge, per cui la stessa deve essere valutata con estremo rigore. Tale da poter così affermare che lattività notarile sarà immune da rischi e da responsabilità ove il professionista abbia effettuato indagini diligenti al fine di una compiuta attività di controllo rispetto anche alle dichiarazioni effettuate dalle parti. Per approfondimenti sul tema, si legga: RESPONSABILITA PROFESSIONALE: condannato il notaio che non adempie correttamente al proprio incarico Se nelladempimento del proprio incarico professionale, il notaio incorre in errore e produce un danno al proprio cliente, deve risarcirlo Sentenza | Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile | 15-07-2013 RESPONSABILITÀ NOTAIO: il cliente deve provare il danno subito Il notaio è tenuto ad esercitare la propria professione con il grado di diligenza richiesto dallart. 1176 c.c., comma 2 Sentenza | Tribunale di Treviso, Dott. Paolo Nasini | 28-06-2013 NOTAIO ROGANTE: RESPONSABILITÀ NELLESECUZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE Lopera del notaio deve estendersi a tutte quelle attività dirette ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere tra le quali è compresa la attività di consulenza in relazione allo scopo tipico dell'atto. Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 27-11-2012 | n.20991 ...
La sospensione del processo non influisce sul procedimento di mediazione
Prime interpretazioni pretorie sulla "competenza territoriale" ex art. 4 d.lgs. n. 28/2010
Legali e stampa: come affrontare un'intervista nei casi "mediatici"
Non sempre i legali hanno il piacere di essere intervistati, a meno che non si tratti di argomenti di cui sono padroni e vengano citati come esperti della materia.
La compensazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione
Con l'art. 28-quinquies del DPR 602/1973 - introdotto dall'art. 9, co. 1, del D.L. n. 35/2013 (convertito dalla L. n. 64/2013) - il legislatore ha previsto un'ipotesi di estinzione tramite compensazione dei debiti tributari che si aggiunge all'altra possibilità di compensazione prevista dall'art. 28-quater del medesimo DPR, che disciplina la compensazione dei crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo.
Locazioni commerciali: i gravi motivi di recesso possono essere riferiti al singolo ramo di azienda
La Suprema Corte di Cassazione, con un recentissima sentenza n. 7217/14 depositata il 21 marzo 2014, ha affermato il seguente principio:
La Mediazione Familiare, piccola Guida per una corretta comprensione
Come i Genitori separati possono diventare "protagonisti" di una scelta consapevole a tutela dei loro figli!
BUONI FRUTTIFERI POSTALI - SUCCESSIONE: è ammissibile lo scorporo senza quietanza liberatoria dei coeredi
In materia di comunione ereditaria, ove lobbligazione oggetto di comunione sia costituita da buoni fruttiferi postali, gli stessi possono essere scorporati senza quietanza liberatoria di tutti i coeredi. Ne consegue che, ove una parte ne faccia richiesta, alla stessa dovrà esser liquidato l importo a lei spettante, tenendo a disposizione il residuo per gli altri coeredi. Così si è espresso il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Gustavo Danise con ordinanza ex art.702 bis cpc del 03.04.2014. Con la detta pronuncia il Giudice ha deciso ed affrontato una problematica dindubbia rilevanza pratica, consistente nel rifiuto delle Poste Italiane di dar luogo allo scorporo dei buoni fruttiferi postali caduti in successione ereditaria, ove non vi sia una quietanza congiunta dei coeredi. Ebbene ladito Giudicante ha preso una posizione di netto contrasto con le prassi adottata, ingiustamente, dalle Poste Italiane, affermando che, nel caso di buoni fruttiferi postali, quali somme di denaro (e dunque obbligazioni divisibili), deve trovare applicazione il compendio normativo costituito dagli artt. 1295 c.c. Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote e 1314 c.c. "Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. La ratio sottesa alla disciplina codicistica dedicata alle obbligazioni divisibili risponde a logiche di giustizia sociale, in quanto impedisce che lesercizio di un diritto patrimoniale sia subordinato e condizionato alla volontà di terzi. Nulla osta, pertanto, a che il debitore POSTE ITALIANE scorpori, dalla somma totale dei buoni fruttiferi, il minor importo richiesto da uno dei coeredi, tenendo a disposizione il residuo per gli altri coeredi....
Vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà(con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'articolo 2744 cod. civ., configura mezzo per eludere ...
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
L'abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dall'art. 571 c.p. presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi tramutato per eccesso in illecito. Ne deriva che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità del danno, dovendosi ritenere che gli stessi integrino gli estremi del reato di violenza privata. Orbene, l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sé illeciti ...
Tutela ambientale: un sito di importanza comunitaria se degradato può essere declassato
Gli Stati membri sono tenuti a proporre il declassamento di un sito di importanza comunitaria, qualora questo sia divenuto irrimediabilmente inidoneo a conseguire gli obiettivi della direttiva «Habitat». Il permanere delle restrizioni all'utilizzo di un sito potrebbe violare il diritto di proprietà La direttiva «Habitat» ha creato la più grande rete ecologica del mondo, «Natura 2000». Questa rete è formata da zone speciali di conservazione («ZSC») individuate sulla base dei siti di importanza ...
Separazione dei coniugi, il regime di assegnazione della casa familiare
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. L'articolo 155 quater del codice civile afferma, altresì, che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici. Il diritto viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa o conviva more uxorio
Testamento, erede e non legatario se c'è il riferimento alla quota del patrimonio
La volontà del de cuius di lasciare il proprio intero patrimonio ai soggetti indicati nel testamento secondo proporzioni non uguali ma differenti non è indice di esistenza di un legato, ma di istituzione di eredità. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con la sentenza 27/2014 ritenendo che le disposizioni contenute nel testamento oggetto del giudizio non fossero a titolo particolare ma universale e che pertanto non costituissero specifica individuazione dell'oggetto attribuito, bensì suddivisione ...
PARAMETRI FORENSI: in vigore i nuovi criteri di liquidazione
3 aprile 2014 In vigore da oggi i nuovi criteri di liquidazione dei compensi degli avvocati. È del 02.04.2014, infatti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n.55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dellarticolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Molte le novità, già anticipate su questa rivista allindomani dellemanazione del Regolamento, da parte del ministro Orlando. Tra le più rilevanti si segnala la previsione dellart.2, comma 2, a mente del quale oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, allavvocato è dovuta in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta. Previsto anche un criterio di liquidazione dei compensi per le prestazioni di assistenza stragiudiziale, che, ai sensi dellart.18 del decreto in esame, sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente laffare. Per il dettaglio si rinvia alla consultazione del decreto, con relative tabelle già pubblicate su questa rivista, che si riporta in allegato. Si ricorda che i nuovi parametri forensi si applicano alle liquidazioni successive allentrata in vigore del d.m. in oggetto, criterio che, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla promulgazione della legge n.247/2012 (di cui il decreto costituisce attuazione), potrà suscitare qualche perplessità interpretativa - di carattere intertemporale che la giurisprudenza sarà chiamata a risolvere (si pensi, in particolare, alle attività svolte sotto la vigenza della precedente normativa e liquidate dopo lentrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione). ...
Antitrust, i presidenti di Camera e Senato nominano un nuovo componente
Il Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, e la Presidente della Camera deideputati, Laura Boldrini, con determinazione in data odierna, adottata d'intesa tra loro, hanno nominato componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la dottoressa Gabriella Muscolo, magistrato presso il Tribunale di Roma ove svolge le funzioni di giudice del tribunale dell'impresa e giudice presso la sezione specializzata per la proprietà industriale, con competenza interna in materia ...
Cause immobiliari: competenza esclusiva al giudice dello Stato dove è situato lo stabile
Il diritto dell'Unione attribuisce la competenza immobiliare in via esclusiva al giudice di uno Stato membro, ancorché sia stato adito prima il giudice di un altro Stato . Il giudice competente in via esclusiva non deve sospendere il procedimento, né dichiararsi incompetente, ma deve decidere nel merito sul ricorso di cui è investito. La Corte di giustizia con la sentenza di oggi causa C 438/12 risponde alle questioni dell'Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco, Germania) ...