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Corte Costituzionale N. 78 ORDINANZA 26 marzo - 2 aprile 2014

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 10/04/2014 - 02:02
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Assistenza e solidarieta' sociale - Interventi a sostegno delle Comunita' di abruzzesi nel mondo e delle loro associazioni. - Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunita' di Abruzzesi nel Mondo)», art. 13, comma 2. - (GU 1a Serie Special ...
GU n. 16 del 09-04-2014

Corte Costituzionale N. 77 ORDINANZA 26 marzo - 2 aprile 2014

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 10/04/2014 - 02:02
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratto, atto e negozio giuridico - Caparra confirmatoria - Omessa previsione della possibilita' per il giudice di ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o di giustificati motivi. - Codice civile, art. 1385, secondo comma. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 9-4-2014) nbsp; ...
GU n. 16 del 09-04-2014

Molestie, per i genitori che ostacolano la scelta della figlia di andare a convivere

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 19:20
Non accettavano la scelta della figlia di vivere per conto proprio e la avevano seguita per strada, o attesa nei pressi della pensione dove alloggiava, recandole così «molestia e disturbo», dato che ella non voleva più intrattenere rapporti con loro. Per questo due genitori sono stati condannati in via definitiva, per il reato di molestie continuate, al pagamento di un'ammenda di 500 euro ciascuno e al risarcimento danni in favore della figlia. La prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza ...

Strade dissestate, enti sempre responsabili del sinistro per omessa custodia

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 19:19
Richiamo della Cassazione alla responsabilità degli enti per omessa custodia delle strade. I giudici di Piazza Cavour, con la sentenza 8282/2014, ricordano che «l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze». E ciò a meno che non provi il caso fortuito

Violazione degli obblighi di assistenza familiare solo se l'inadempimento è grave e continuato

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 17:20
Non ogni inadempimento dell'obbligo di mantenimento si traduce in una violazione della legge penale. Per integrare il reato proprio di chi fa «mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori», non è infatti sufficiente una breve «autoriduzione» dell'assegno, decisa peraltro a seguito delle mutate condizioni economiche. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 15898/2014, accogliendo il ricorso di un marito che era stato assolto in primo grado ma poi condannato in appello

Utero in affitto, "false dichiarazioni" ma non "alterazione di stato" per chi chiede la trascrizione in Italia

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 17:05
In coincidenza con l'abrogazione da parte della Corte costituzionale del divieto di fecondazione eterologa (contenuto nella legge 40/2004), il tribunale di Milano ha assolto dal reato di «alterazione di stato» una coppia che aveva ‘concepito' un figlio all'estero ricorrendo ad un ovocita esterno con la pratica dell'utero in affitto

ASSEGNO – FIRMA TRAENZA FALSA - TRACCIATO PIATTO – ESAME TATTILE -–

Ex Parte Creditoris - Mer, 09/04/2014 - 15:59
Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa; verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche. Questo il principio di diritto espressamente enunciato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 6513 del 20/03/2014, ha statuito in materia di accertamento della responsabilità della banca per il danno patito da un correntista apparentemente traente del titolo a fronte del pagamento da parte dell'istituto di un assegno bancario falsificato nella firma di traenza che presentava un tracciato assolutamente piatto. In particolare, la decisione trae origine da una azione proposta dal correntista nei confronti della Banca negoziatrice del titolo, assumendo che, in stanza di compensazione, sarebbe stato omesso un adeguato controllo della firma di traenza. Il Tribunale capitolino, ritenendo sussistente la responsabilità degli istituti di credito convenuti in giudizio in concorso di colpa, in accoglimento della domanda attorea, li condannava al pagamento dell’importo ritenuto dovuto. Dopo aver dato ragione in primo grado alla società correntista, proposto appello da parte della Banca, poi, la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità della banca, ritenendo «non sufficiente la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo».  Per la Corte territoriale, infatti, «non poteva attribuirsi valore dirimente alla “pretesa rilevabilità al tatto dell'assoluta piattezza del tracciato grafico”, posto che esistono tipologie di scritture (penna roller o stilografica) “la cui percepibilità al tatto è estremamente difficile e comunque condizionata a capacità percettive individuali e non esigibili da un cassiere pur diligente e scrupoloso”». Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il correntista, deducendo che l’esame tattile del titolo di credito potesse avere un rilevanza in considerazione del grado di diligenza richiesto all’accorto banchiere nell’esame degli assegni ai sensi dell'art. 1176 cc, secondo comma. Il Supremo Collegio, nell’affermare il principio innanzi riportato in ordine alla valutazione della sussistenza della responsabilità del Banchiere, è partito dall’indagare se, a fronte del pagamento di un assegno bancario falsificato nella firma di traenza, che presentava "un tracciato assolutamente piatto", sussista la responsabilità della banca trattaria per il danno patito dal correntista apparentemente traente di detto assegno. La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che la decisione assunta dalla Corte territoriale era conforme all’orientamento dalla stessa affermato - secondo cui la rilevabilità dell'alterazione deve essere  visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè deve essere un esperto grafologo- ha evidenziato la necessità di valutare la diligenza richiesta all'istituto di credito secondo standard oggettivi i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento e che, al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato. I Giudici del palazzaccio, infatti, hanno precisato che l'indirizzo prevalente, che individua la diligenza a cui è tenuta la Banca in quella di cui all'art. 1176 cc, secondo comma, e cioè quella richiesta nell’esercizio dell’attività professionale, non è contraddetto da quelle pronunce  che affermano che la stessa non tenuta a disporre di attrezzatura con strumenti meccanici o chimici per il  controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni e gli impiegati non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica. Tuttavia, tale apprezzamento – come espressamente affermato dalla Corte di legittimità a supporto della fondatezza del ricorso proposto - non può prescindere “dalla considerazione del carattere dinamico del concetto di diligenza e dalla sua specifica connotazione tecnica, rivelata dall'art. 1176 c.c., comma 2, per cui, in quanto valutazione attinente ad una clausola generale, essa non può essere cristallizzata, ma deve modularsi in base alle condizioni, storicamente date, del contesto in cui si svolge l'attività professionale che, di volta in volta, viene in rilievo”. Su tale principi, la Corte di legittimità  ha affermato che spetta al giudice di merito valutare in concreto se il falso possa o meno essere oggetto di riscontro attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile da parte dell'impiegato e secondo la competenza teorica-tecnica comune, ovvero se necessiti di strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo. La Cassazione, quindi, all’orientamento affermatosi in giurisprudenza in ordine alla responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno con firma falsa, aggiunge, con la sentenza in commento, una precisazione stabilendo che la valutazione deve essere effettuata  in concreto e rispetto al momento storico e al particolare contesto prescindendo dal possesso  da parte della Banca di particolari apparecchiature specialistiche o, comunque, eccedenti la portata tipica dell'attività esercitata, ma dovendo la stessa però attrezzarsi in forza di cautele attuali ed adeguate, che possono essere agevolmente apprestate secondo il profilo tecnico della diligenza ad essa richiesta. La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso ritenendo che tale indagine non era stata congruamente effettuata dalla Corte territoriale per non aver effettivamente ed in concreto valutato la difficoltà di rilevamento della falsificazione. Il Giudice di merito, quindi, nel valutare la responsabilità del banchiere, dovrà prima accertare il grado di difficoltà per individuare la falsificazione della firma e, cioè, individuare quale sarebbe stato il controllo idoneo richiesto per tale verifica – esame visivo o tattile, strumenti comuni, apparecchiature tecniche sofisticate - e, quindi, stabilire all’esito di tale accertamento se la Banca abbia o meno adottato la misura della diligenza richiesta dall’ordinamento. In conclusione l’esame visivo o tattile può essere rilevante per la determinazione della responsabilità dell’accorto banchiere....

Danno da perdita di un congiunto

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 15:48
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza ...

AVVOCATI: l’obbligo previdenziale sussiste esclusivamente per l’attività professionale in senso stretto

Ex Parte Creditoris - Mer, 09/04/2014 - 14:49
Non è tenuto a comunicare i suoi redditi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, l’avvocato che svolge solo collaborazioni per conti di imprese, amministrazioni o riveste cariche all’interno di società. Tale obbligo previdenziale sussiste esclusivamente per l’attività libero- professionale in senso stretto. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7559 del 1 aprile 2014, ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli. Tale sentenza confermava, infatti, la decisone del Tribunale di accogliere l’opposizione di un legale alla cartella esattoriale inviatagli dalla stessa Cassa in relazione a volumi di affari mai comunicati. Nel caso di specie, il professionista, iscritto all’albo ma non alla Cassa, riteneva per tale motivo di non dover trasmettere all’ente la comunicazione circa il volume d’affari prodotto. La Cassa, dal canto suo, lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12 della legge 20.9.1980, n.576, sostenendo che erravano i giudici d'appello nel ritenere il professionista non tenuto all'adempimento dell'invio delle dichiarazioni reddituali obbligatorie per il solo fatto della sua iscrizione all'Albo professionale e non alla Cassa Forense. Tale affermazione sarebbe in contrasto con la formulazione letterale dell'art. 17, comma 1, della legge n. 576/80 e con la "ratio" della istituzione dell'adempimento della comunicazione reddituale di cui al cosiddetto "Mod. 5". Ebbene, la Corte ha disatteso le doglianze della ricorrente sulla base del presupposto per cui sebbene costituisca "illecito disciplinare, a norma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, è pur vero che "l'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'I.V.A. si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di attività professionale”. Alla luce di tali considerazioni, la Corte, accertato che nel caso di specie non fosse stata fornita nessuna prova del fatto che la partecipazione del legale all'attività del consiglio di amministrazione avesse richiesto le stesse competenze tecniche ordinariamente utilizzate nell'esercizio dell'attività professionale, ha confermato la decisione del giudice di merito rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite....

Lottizzazione abusiva

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 13:54
In tema di lottizzazione abusiva, per sostenere che il frazionamento di un suolo sia strumentale a un intento edificatorio non è necessario verificare la presenza di opere edili, o quanto meno di un loro principio di esecuzione, su ciascuno dei lotti ricavati dalla suddivisione. Il legislatore ha infatti costruito l'illecito de quo anche come condotta meramente "cartolare" o negoziale, oltre che come attività materiale; in altri termini, se l'intento lottizzatorio è desumibile anche solo da elementi ...

Utero in affitto in India, coppia assolta a Milano

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 12:38
Da una parte, l'assoluzione dal reato di alterazione dell'atto di nascita per una coppia che, non potendo avere figli, aveva stipulato un contratto con due donne indiane, una che aveva "fornito l'ovulo da fecondare", l'altra che aveva "portato avanti la gravidanza". Dall'altra, una serie di considerazioni giuridiche sul modo più opportuno di tutelare, in primo luogo, i "diritti" di questi 'nuovi' bambini nati da "genitori 'tecnologici", ossia frutto delle molte "possibilità offerte" oggi "dalla ...

Rc auto, la proposta di riforma dei carrozzieri in un convegno

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 12:12
'Più Concorrenza più diritti-Verso una riforma della Rc Auto' è il convegno che si tiene oggi, alle 10, presso l'auletta del gruppo parlamentari, organizzato da Mobast, Federcarrozzieri, Associazione familiari vittime strada, Assoutenti, Cupsit, Associazione valore uomo, Oua, commissione Responsabilità civile, Unarca, Sismla e Sportello dei diritti

Caserme aperte ai "piccoletti", via i limiti di altezza

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 12:03
Niente più limiti d'altezza per entrare nelle forze armate e nelle forze dell'ordine (ma anche tra i vigili del fuoco): un disegno di legge approvato oggi a grande maggioranza al Senato ha infatti abolito i vecchi parametri (165 centimetri per gli uomini e 161 per le donne), sostituendoli con una "più generale idoneità fisica". L'assemblea di palazzo Madama ha approvato il Ddl (presentato dal Pd) con 225 sì, un contrario e 7 astenuti. Il testo ora passa alla Camera

Guido Coppola, Guarino & Associati - Law Firm

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 11:49
I miei studi giuridici prendono il via nel 2006 allorquando, mosso dalla passione verso la materia e dall'ideale rappresentazione della professionalità legale.....

Il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 11:48
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nelle ipotesi di infertilità assoluta.

Fecondazione, Consulta: illegittimo il divieto di eterologa

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 10:52
Il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta in merito alla parte della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita in cui si vieta di ricorrere alla donazione di gameti (ovociti o spermatozoi) esterni alla coppia per concepire un figlio. Cade, dunque, l'ultimo 'paletto' imposto dalla discussa normativa italiana

Divorzio breve: basterà un anno, 9 mesi senza minori e se c'è l'accordo

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 10:21
Il divorzio breve riparte. Ieri la commissione Giustizia della Camera ha infatti approvato all'unanimità il testo base del disegno di legge che modifica l'articolo 3 della legge sul divorzio (la 898/70) e abbatte il tempo che i coniugi devono attendere dopo la separazione (giudiziale, consensuale o di fatto) per poter domandare lo scioglimento del matrimonio

L'obbligo assunto dall'azienda con le O.S. può risolversi per impossibilità sopravvenuta

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 10:09
Con accordo sindacale concluso nell'ambito delle consultazioni relative ad un trasferimento di ramo d'azienda, le parti collettive hanno concordato, ai sensi dell'art. 47 della l. n. 428/1990 (nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti) e in deroga all'art. 2112 cod. civ., il passaggio solo parziale, in capo al cessionario, del personale adibito al ramo d'azienda ceduto, con individuazione nominativa dei dipendenti interessati.

Tlc: no a costi aggiuntivi per il pagamento del canone del cellulare

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 09/04/2014 - 09:46
La Corte Ue bacchetta la prassi adottata da alcune aziende di Tlc di imporre ai propri clienti costi aggiuntivi in relazione alle modalità di pagamento del canone. Un sistema utilizzato anche per spingere i consumatori all'addebito diretto in conto corrente o sulla carta di credito, sovente gratuito, a fronte, invece, dell'addebito delle «spese di gestione» nei casi di pagamento con bonifico online o bollettino cartaceo. Secondo la Corte Ue, sentenza 9 aprile 2014, Causa C-616/11, però, una simile ...

Sono a titolo gratuito gli atti di apporto patrimoniale a fondi segregati e separati quando nulla o poco è indicato sui vantaggi

Ex Parte Creditoris - Mer, 09/04/2014 - 09:19
Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l'Avv. Francesco Fiore del foro di Avellino  La costituzione di un patrimonio segregato e separato quando non accompagnato da un trasparente piano di informazione sulla natura e sulla quantità delle prestazioni collegate al suo funzionamento, determina l’inevitabile presunzione di gratuità degli atti di apporto al fondo e di destinazione di essi allo scopo di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori di cui all'art. 2740 c.c. Così si è pronunciato il Tribunale di Nola, GI dr. Eduardo Savarese, con la sentenza n.2649 pubblicata in data 29 ottobre 2013, accogliendo l’azione revocatoria ex art. 2901 cc avente ad oggetto gli atti dispositivi posti in essere dai debitori e attuativi della destinazione degli immobili su patrimoni separati e segregati, costituiti per scopi assistenziali e previdenziali.  In particolare il Tribunale ha qualificato gli atti impugnati a titolo gratuito, in quanto dall’esame degli stessi, in cui non era data alcuna indicazione chiara circa la loro natura ed i loro meccanismi di funzionamento, non era desumibile alcun elemento concreto circa la prospettiva di un collegamento seppure indiretto tra il depauperamento subito a seguito del trasferimento degli immobili e il guadagno di tipo assistenziale e previdenziale garantito ai disponenti. Conseguentemente la costituzione di un patrimonio segregato e separato – secondo la ricostruzione del Giudice - non può che apparire nel mondo dei traffici ed al ceto creditorio, quale segregazione di informazioni sulla consistenza del patrimonio dei debitori da cui deriva la inevitabile presunzione di gratuità degli atti di apporto al fondo e di destinazione di essi a null’altro che a sottrarre i beni dei debitori alla garanzia patrimoniale dei creditori ex art. 2740 cc. Nel merito, quindi, la domanda è stata ritenuta fondata sia perché sussistente l’eventus damni, posto che i convenuti avevano alienato tutti i loro beni, sia il consilium fraudis, provato per presunzioni, tenuto conto della tempistica degli atti, della sopravvenuta impossidenza dei debitori e della tipologia dell’atto. La sentenza in esame offre uno spunto di riflessione sulla prassi sempre più frequente del ricorso allo strumento del patrimonio separato in deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica del debitore (art. 2740, 1° co., c.c.) e della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), al punto che alcuni hanno sostenuto che il sistema tradizionale della responsabilità patrimoniale non è più una garanzia sicura per i creditori. La norma che più di ogni altra ha contribuito a ribaltare i vecchi principi della responsabilità patrimoniale generale del debitore e della par condicio creditorum è stata quella di cui all’art. 2645 ter cc, secondo cui chiunque può costituire, su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale, la quale rimane separata rispetto alla restante parte del patrimonio a condizione, però, che realizzi interessi meritevoli tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.  Tale disposizione non prevede né la tipizzazione delle possibili finalità cui deve essere preordinato il vincolo di destinazione, né regole specifiche con cui condurre l’amministrazione e la gestione dei beni oggetto di vincolo, ma prevede come unico limite una generale compatibilità della sua destinazione con gli interessi meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. Il creditore, dunque, non può più fare affidamento sul principio della generale responsabilità patrimoniale del debitore in quanto le limitazioni a questa responsabilità non sono più limitati ai soli “casi stabiliti dalla legge”, come recita il secondo comma dell’art. 2740 c.c., ma sono aperte all’autonomia negoziale dall’art. 2645 ter che individua come unico limite la realizzazione di interessi meritevoli di tutela. In questo modo però la perdita del requisito della tipicità fa sì che questo strumento possa prestarsi più facilmente ad intenti fraudolenti come nel caso della sentenza in commento, in cui i fondi separati sebbene siano stati costituiti allo scopo ufficiale di ottenere prestazioni di natura assistenziale e previdenziale, in realtà perseguiva l’unico obiettivo di sottrarre beni ai creditori trafugando tutti gli immobili di proprietà. Ecco perché il generico riferimento agli interessi meritevoli di tutela comporta l’ovvia e necessaria esigenza di conciliare la meritevolezza cui è preordinata la costituzione del vincolo di destinazione con l’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale secondo il principio generale contenuto nell’art. 2740 cc....

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