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In Gazzetta il Dpr sulle spese di gestione degli uffici giudiziari

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Lun, 14/04/2014 - 12:17
È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'11 aprile 2014 n. 85 il decreto del presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 n. 61 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'entrata in vigore del provvedimento è fissata per il ...

OPPOSIZIONE A PRECETTO: competente il giudice di pace se il valore è inferiore ad euro 5.000, anche se il titolo è stato emesso dal Tribunale

Ex Parte Creditoris - Lun, 14/04/2014 - 11:13
Nel caso di titolo esecutivo rappresentato da provvedimento reso in materia di separazione tra coniugi, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace la cognizione dell’opposizione a precetto, laddove la somma precettata sia di importo inferiore ad € 5.000. La statuizione sull’incompetenza, pur se resa con ordinanza dopo la modifica dell’art. 279 c.p.c. da parte della L. n. 69/2009, deve seguire una udienza di precisazione delle conclusioni e postula comunque la statuizione sulle spese.  Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia; nella persona del Giudice Dott. Gianluigi Morlini, che con l’ordinanza emessa il 3/04/2014 è stato chiamato a decidere su una questione di competenza relativa ad un’opposizione a precetto. In particolare, il titolo esecutivo consisteva in un provvedimento del Tribunale reso in sede di separazione tra coniugi e l’importo per cui era stata eseguita l’intimazione ammontava ad una somma inferiore ad € 5.000. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto irrilevante, per fondare davanti a se la competenza dell’opposizione, il fatto che il titolo esecutivo risultasse integrato da un provvedimento reso in sede di separazione personale dei coniugi. Il Giudice, ha infatti precisato che “è ben vero che il Tribunale ha competenza per materia in ordine alla tematica dell’assegno di mantenimento a seguito di separazione; ma è altrettanto vero che, nella presente sede oppositiva, non può venire certo in rilievo la modifica delle condizioni di separazione (ciò che ovviamente non spetta al Giudice dell’opposizione a precetto), ma solo l’accertamento di un debito di pagamento per una somma inferiore a quella rientrante nella competenza del Giudice di Pace, essendo irrilevante che il titolo esecutivo sia un provvedimento giurisdizionale del Tribunale”. Alla luce di tali considerazione, il Tribunale di Reggio Emilia si è dichiarato incompetente per valore ed ha fissato la riassunzione del processo dinnanzi al Giudice di Pace, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite....

La Corte Costituzionale cancella il divieto di applicazione di tecniche eterologhe di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 40/2004

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Lun, 14/04/2014 - 10:22
Il 9 aprile 2014 segna una data importante nella storia dei diritti: la Corte Costituzionale ha cancellato il divieto di tecniche eterologhe dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita

No all'utilizzo della Pec nel processo penale

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Lun, 14/04/2014 - 09:51
Nel processo penale, allo stato attuale, le comunicazioni e le notificazioni con le parti private non possono essere effettuate tramite l'utilizzo della posta elettronica, neanche se certificata (Pec). Di conseguenza, non è configurabile alcuna nullità se il giudice non prende in considerazione l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata per e-mail alla cancelleria. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 7058/2014

La chance della «messa alla prova» apre le porte all'estinzione del reato

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Lun, 14/04/2014 - 08:51
Debutta la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato, introdotta dal Ddl sulle pene alternative al carcere – approvato dal Parlamento il 2 aprile e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta ufficiale – per deflazionare il numero di processi e limitare l'applicazione di una pena detentiva.

GIUSTIZIA MAP: RIPRISTINATO IL SERVIZIO

Ex Parte Creditoris - Lun, 14/04/2014 - 08:28
13 aprile 2014  Con un comunicato stampa del 11 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha annunciato il ripristino di “Giustizia Map”, l’area del sito web istituzionale dedicata all’individuazione degli Uffici Giudiziari territorialmente competenti per ciascuna controversia. L’interruzione del servizio, risultante “in fase di aggiornamento” dal 15 ottobre 2013 , aveva creato non pochi problemi agli operatori del diritto, soprattutto a fronte dello stravolgimento della geografia giudiziaria, previsto dall’art.1 della legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 del 2011 ed attuato dal successivo Decreto legislativo 07.09.2012 n. 155, pubblicato in G.U. 12.09.2012. La nostra rivista si era resa parte diligente nella denunzia del disservizio, attraverso un’iniziativa avviata il 10 gennaio scorso, prima con l’invio di una mail di chiarimenti al Ministero (cfr. GIUSTIZIA MAP: GRAVE DISSERVIZIO PER GLI OPERATORI DEL DIRITTO) e successivamente, ottenuta una risposta interlocutoria dal Dicastero di via Arenula (si veda GIUSTIZIA MAP: NESSUNA PREVISIONE SUI TEMPI DI RIPRISTINO DEL SERVIZIO del 15.01.2014), con la segnalazione del problema nelle sedi opportune, sfociata nel deposito presso la Camera dei Deputati di un'interrogazione in forma scritta, a firma dei parlamentari Rostan Michela e Verini Walter (cfr. GIUSTIZIA MAP: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU INIZIATIVA DI EX PARTE CREDITORIS). Il ripristino del servizio consente finalmente di avere la chiara rappresentazione della nuova dislocazione degli Organi Giudiziari, nel pieno rispetto, da parte dell’Amministrazione della Giustizia, degli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, art.13....

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: dimezzamento dei termini anche in appello

Ex Parte Creditoris - Sab, 12/04/2014 - 10:37
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) è applicabile anche in appello, attese la "ratio" di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell'art. 347 cod. proc. civ., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26252 del 22/11/2013, affermando la possibilità di applicare il principio sotteso all’art. 645 c.p.c. anche al grado di appello. Nel caso di specie, in sede di un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, soccombente in primo grado, proponeva appello avvalendosi del termine a comparire dimezzato di cui all’art. 645 c.p.c., comma 2, ma omettendo, poi, di costituirsi entro termini egualmente dimidiati. Il Giudice di appello aveva ritenuto, però, che il mancato rispetto del dimezzamento del termine non fosse rilevante, in quanto, in base all’interpretazione da lui seguita, lo stesso aveva efficacia soltanto nell'ambito del giudizio di primo grado in quanto la disposizione di cui all'articolo in parola (riduzione a metà dei termini per comparire) non si applicava anche al giudizio d'appello. Il secondo comma dell’art. 645 c.pc., anteriormente alla legge 29 dicembre 2011, n. 218, prevedeva, infatti, che “in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, ha dato una nuova interpretazione al dettato normativo, sostenendo che sia i termini di comparizione, sia i termini di costituzione sono ridotti automaticamente alla metà nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche a prescindere della volontà dell’attore opponente di dimezzare detto termine. Tale pronuncia, però, ha fatto emergere orientamenti tesi a tutelare l’affidamento dei creditori, evitando così che fosse dichiarata improcedibile l’opposizione depositata tardivamente. A togliere ogni dubbio, è in seguito intervenuto l’art. 1 della Legge n. 218 del 29 dicembre 2011, con cui vengono eliminate dal secondo comma dell’art. 645 c.p.c. le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.” Ebbene, il caso di specie interessa fatti accaduti prima della pronuncia a Sezioni Unite e prima della modifica legislativa. I Giudici di legittimità, nell'affrontare la questione, hanno rilevato, dunque, che la riduzione dei termini è applicabile anche nella fase di appello, poiché essa trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di particolare celerità del procedimento stesso. Detta necessità è maggiormente evidente in primo grado, ma ciò non toglie che l’art. 645 c.p.c. non possa applicarsi anche in appello. Il termine di 5 giorni, dunque, si estende all’intero giudizio di opposizione. Pertanto, se detto termine non viene rispettato in secondo grado, l’impugnazione deve essere considerata improcedibile. Alla luce di tali considerazioni, gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, dichiarando improcedibile l’appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio....

ANTIRICICLAGGIO: il notariato presenta le linee guida per la segnalazione delle operazioni sospette

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 11/04/2014 - 17:40
Il Notariato ha presentato oggi, a Napoli, le "Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 8, comma 1, del dlgs 231/2007", in occasione del convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con il Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Notarile di Napoli e il Comitato Notarile della Regione Campania il CNN, dal titolo "Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi". Il ...

Strisce blu, il ticket per la sosta è scaduto - Quale applicazione per il codice della strada?

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 11/04/2014 - 16:23
Per chiarire la questione controversa in questione, è opportuno partire dalle disposizioni del Codice della Strada che disciplina la sosta di veicoli e, cioè, gli articoli 7, comma 15, e 157, comma 6.

MANTENIMENTO, nuovo principio: l'inerzia del figlio determina l'insussistenza dell'obbligo

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 11/04/2014 - 15:36
Commento a Sentenza Tribunale di Roma Sezione Prima Civile del 13 febbraio 2014 Presidente Crescenzi Relatore Dott.ssa Galterio: non può considerarsi "sine die" l'onere di mantenimento dei figli – rilevanza dell'inerzia della parte beneficiaria. COMMENTO A CURA DI GIORGIO VACCARO Dello stesso autore DIRITTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA FAMIGLIA - La nascita di un figlio è evento che prevale sugli obblighi divorzili DIVORZIO - Indagini patrimoniali. Quale obbligo per il giudice? L'assegno ...

EQUITALIA – IPOTECA ESATTORIALE – REVOCATORIA FALLIMENTARE – INSUSCETTIBILITA’ DI REVOCA EX ART.67 LEGGE FALLIMENTARE

Ex Parte Creditoris - Ven, 11/04/2014 - 14:38
 La massima L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca legale, di cui all'art.2817 cc, né può essere equiparata all’ipoteca giudiziale, atteso che per l'iscrizione di quest’ultima l'art.2818 cc, individua il titolo in una sentenza o altro provvedimento giudiziale a cui la legge riconosce tale effetto, allo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, mentre l'ipoteca iscritta ex art.77 è sorretta da un provvedimento amministrativo. È da escludere, inoltre, l’equiparazione dell’ipoteca ex art.77 all’ipoteca volontaria, che richiede l'adesione del debitore. Da ciò ne consegue che l'ipoteca ex art.77 DPR 602/1973, non può essere suscettibile di revoca ex art.67,Legge Fallimentare, comma 1, n. 4, che riguarda la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Il caso La EQUITALIA SPA chiedeva di essere ammessa nel Fallimento di BIANCO FUCSIA per una determinata somma in privilegio ipotecario nonché per altra somma in chirografo. Il Giudice Delegato ammettava il credito, in privilegio sebbene per una somma inferiore a quella richiesta. EQUITALIA, proponeva opposizione sostenendo l'inapplicabilità della Legge Fallimentare, art.67, comma 1, n.4, che riguarda le ipoteche giudiziali e volontarie, ma non quelle legali, quale quella dalla stessa iscritta. Il Tribunale, respingeva l'opposizione, rilevando che l'ipoteca iscritta da EQUITALIA SPA non si era consolidata alla data di declaratoria di fallimento, ai sensi della Legge Fallimentare, art.67, comma 1, n.4, in quanto l'ipoteca iscritta dal concessionario opponente non poteva ricondursi alla disciplina di cui all'art.2817 cc, in quanto iscritta ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.77, comma 1, norma che equipara il titolo amministrativo costituito dal ruolo al titolo giudiziale, al fine di consentire l'iscrizione da parte del conservatore dei registri immobiliari, ma non prevede l'iscrizione in modo automatico, essendo invece rimessa al concessionario non solo l'opzione se iscrivere o meno, ma anche la scelta del momento in cui provvedere, al fine di costituire volontariamente un titolo di prelazione. Secondo il Tribunale, quindi, la posizione del concessionario era equiparabile a quella di un qualsiasi creditore che si sia procurato un titolo di prelazione fondato su un titolo giudiziale nel periodo sospetto, con l'unica differenza che il concessionario non ha necessità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, potendosi giovare del titolo amministrativo costituito dal ruolo. Ricorre Equitalia, sulla base di un unico articolato motivo. Il Fallimento non ha svolto difese. Avverso tale decisione EQUITALIA SPA proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.602 del 1973, art.77, e della Legge Fallimentare, art.67, nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare il ricorrente rilevato che alla stregua del disposto della Legge Fallimentare, art.67, comma 1, n.4, va esclusa la revocabilità della sola ipoteca legale, rileva che il D.P.R. n.602 del 1973, art.77, si limita ad affermare che il ruolo"costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo per cui si procede", senza definire la tipologia dell'ipoteca. La ricorrente evidenzia inoltre che l'ipoteca in oggetto acquista efficacia con la sola iscrizione ancorchè, ai fini del decorso del termine semestrale di decadenza dall'impugnazione, D.Lgs. n.546 del 1992, ex art.21, comma 1, ne sia necessaria la notifica al contribuente. L'esclusione dell'ipoteca dalla revocatoria di cui alla Legge Fallimentare, art.67, comma 1, conclude la ricorrente, trova fondamento nella particolare natura del credito a presidio del quale è apposta, che beneficia anche della peculiare tutela dettata dal D.P.R. n.602, art.89, e la cui ratio è soltanto quella di assicurare la riscossione delle "imposte" da intendersi oggi, per il richiamo al D.Lgs. n.46 del 1999, art.17, comma 1 "entrate dello Stato ed altri enti pubblici, compresi gli enti previdenziali". La decisione La Corte accogliendo il ricorso ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha ammesso il credito della ricorrente al passivo del Fallimento intimato, nell'importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria. Il percorso motivazionale cui è giunta la Corte muove dalla identificabilità dell’ipoteca ex art.77 DPR 602/1973 quale ipoteca, giudiziale o legale non essendo a nessuna delle due riconducibile. La Corte esclude la configurabilità dell'ipoteca volontaria, che richiede l'adesione del debitore. La fattispecie in oggetto è poi diversa dall'ipoteca legale di cui all'art.2817 cc, per la quale il legislatore ha previsto l'iscrizione automatica su specifici beni oggetto di negoziazione a ragione dell'esigenza di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione ovvero di divisione. Nè è altresì assimilabile a quella giudiziale, al di là dell'accostamento a ragione della modalità di iscrizione e della genericità dell'obbligazione garantita, atteso che per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale l'art.2818 cc, individua il titolo in una sentenza o altro provvedimento giudiziale a cui la legge riconosce tale effetto, allo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, mentre l'ipoteca iscritta ex art.77 è sorretta da un provvedimento amministrativo. Da ciò ne consegue che l'ipoteca in oggetto, non potendo essere ricompresa nè nella categoria dell'ipoteca giudiziale nè in quella dell'ipoteca volontaria, non può essere suscettibile di revoca Legge Fallimentare, ex art.67, comma 1, n. 4, che riguarda la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. A conferma indiretta della correttezza della soluzione adottata, la pronuncia citata richiama la peculiare natura del credito fatto valere e la disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore ha inteso attuare a ragione della qualità del creditore, attribuendo efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall'ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, e disponendo all'art.89, del D.P.R. cit. che i pagamenti di imposte scadute non sono soggette alla revocatoria prevista dalla Legge Fallimentare, art.67, così evidenziandosi il regime eccezionale e derogatorio assicurato all'amministrazione finanziaria a ragione delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la pronta riscossione delle entrate erariali. La presente decisione è conforme a quella dalla Corte di Cassazione del 01/03/2012 n.3232 la quale aveva già affermato l’insuscettibilità della revoca ex art.67,Legge Fallimentare, comma 1, n. 4....

EQUITALIA – AMMISSIONE AL PASSIVO ANCHE IN MANCANZA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE AL CURATORE FALLIMENTARE

Ex Parte Creditoris - Ven, 11/04/2014 - 14:19
  La massima Per i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, per poter procedere alla riscossione degli stessi si dovrà seguire l'"iter" procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla Legge Fallimentare, art.92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo (che in difetto di contestazioni, costituisce prova del credito) senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare. Il contesto normativo ART. 92 LEGGE FALLIMENTARE (AVVISO AI CREDITORI ED AGLI ALTRI INTERESSATI) Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica: 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Il caso EQUITALIA SPA proponeva domanda di ammissione al passivo nel fallimento GIALLO per crediti INPS ed INAIL che vantava nei confronti della fallita. Il Giudice Delegato non ammetteva detti crediti nello stato passivo in quanto non risultavano notificate le cartelle di pagamento. Avverso tale decisione la EQUITALIA proponeva opposizione ex art.98 Legge fallimentare che veniva rigettata dal Tribunale il quale riteneva carente la prova dei crediti in questione, non potendo considerarsi tale la produzione degli estratti di ruolo. Proponeva ricorso per cassazione la EQUITALIA SPA deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art.360 cpc, n.4, e Legge Fallimentare, art.95, art.2697 cc, e D.Lgs. n.46 del 1999, art.24, comma 5, in relazione all'art.360 cpc, n.3. La decisione La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda di insinuazione al passivo proposta da EQUITALIA SPA. Invero la Corte, uniformandosi ai più recenti precedenti giurisprudenziali, ha stabilito che, per i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, per poter procedere alla riscossione degli stessi si dovrà seguire l'"iter" procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla Legge Fallimentare, art.92 e ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo (che in difetto di contestazioni, costituisce prova del credito) senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare. Tale per cui, nel caso di specie, il collegio pur ritenendo irrilevante l'omessa notifica della cartella per contributi INPS ed INAIL - contrariamente a quanto opinato dal giudice delegato -essendo pervenuto alla conclusione che stante il nuovo testo del D.P.R. n.603 del 1972, art.87, novellato da D.Lgs. n.446 del 1999, la notifica della cartella non era necessaria - avrebbe dovuto ammettere senz'altro il credito al passivo, non essendo state mosse dalla curatela contestazioni diverse ed ulteriori, oltre al rilievo della mancata notifica delle relative cartelle di pagamento....

REVOCATORIA FALLIMENTARE: l’ipoteca iscritta in favore di Equitalia non è revocabile

Ex Parte Creditoris - Ven, 11/04/2014 - 14:09
Il titolo esecutivo in possesso dell’agente di riscossione non è sorretto da un provvedimento giudiziale ma amministrativo e non rientra, pertanto, nelle categorie dell’ipoteca legale o volontaria per cui è prevista la revoca. I crediti che l’Erario vanta nei confronti delle aziende in crisi vanno iscritti allo stato passivo del fallito con collocazione ipotecaria ex articolo 77 Dpr 602/73. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7864 del 03.04.2014, decidendo sul ricorso proposto dal curatore del fallimento di una società in liquidazione avverso il decreto con cui Tribunale aveva accolto l’opposizione al passivo da parte di Equitalia. Nel caso di specie, l’agente di riscossione aveva ottenuto dal Tribunale di Udine l’ammissione al passivo in via ipotecaria per l’intero credito vantato, sulla base del presupposto che l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) costituiva un'ipotesi di ipoteca legale, non assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art 67, primo comma, n. 4 della legge fall., anche se iscritta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.  Avverso detto provvedimento il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione adducendo che l'ipoteca disciplinata ex articolo 77 Dpr 602/73 presentava tutte le caratteristiche richieste ai fini della revocatoria, ben potendosi accostare all’ipoteca giudiziale, atteso che entrambe costituiscono uno strumento della riscossione, il quale presuppone un titolo esecutivo anche non definitivo, costituito dal ruolo e quindi un accertamento del credito in via amministrativa. Ebbene la Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso de quo, non ha accolto le doglianze del ricorrente affermando, invece, che “l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P R. n. 602 del 1973 non è riconducibile né all'ipoteca volontaria (art. 2821 cod civ in quanto la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, né a quella legale (art. 2817 cod. civ ), dal momento che l'iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione, al fine di garantire l'adempimento di obbligazioni derivanti da un'operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un'iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale. Essa, pur potendo essere accostata all'ipoteca giudiziale (art. 28 18 cod. civ.), con la quale ha in comune la subordinazione dell'iscrizione ad una iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art 64, primo comma, n. 4 della legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie”. Sulla base di tali considerazioni gli Ermellini hanno, dunque, rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. Per approfondimenti sulla materia si veda: FALLIMENTO: L’IPOTECA LEGALE ISCRITTA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE NON È SUSCETTIBILE DI REVOCATORIA L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca volontaria o giudiziale. Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 09-01-2014 | n.325 EQUITALIA – IPOTECA ESATTORIALE – REVOCATORIA FALLIMENTARE – INSUSCETTIBILITA’ DI REVOCA EX ART.67 LEGGE FALLIMENTARE L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione non è assimilabile alle ipotesi di ipoteca legale di cui all'art.2817 cc. Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 18-05-2012 | n.7911 FALLIMENTO – IRREVOCABILITA’ DELLE IPOTECHE ISCRITTE DA EQUITALIA L'art. 67 della legge fallimentare consente la revoca delle ipoteche solo se qualificabili come volontarie o giudiziali, e non di quelle legali. Ordinanza | Cassazione civile, sezione sesta | 06-11-2012 | n.19141...

CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA: si applica l’art. 2560 cc, secondo comma

Ex Parte Creditoris - Ven, 11/04/2014 - 09:58
Nel caso di cessione del ramo d’azienda si applica l’art.2560 cc, secondo comma, anche nel caso in cui le parti, nel contratto di cessione, avevano pattuito che i crediti, debiti i diritti e le obbligazioni relativi alla gestione del cedente restassero a carico dello stesso. La norma in questione, che disciplina la sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta, applicabile anche alle ipotesi di cessione d’azienda, prevede che risponde dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, anche l’acquirente dell’azienda se gli stessi risultano dai libri contabili obbligatori. È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, che, con la sentenza n.2611 del 18/02/2014, si è pronunciato per la definizione di un giudizio instaurato da un istituto di credito al fine di ottenere la condanna di una società e dei suoi fideiussori al pagamento dei saldi passivi di conti correnti bancari. La domanda di pagamento era stata proposta anche nei confronti di una diversa società con cui la debitrice principale aveva stipulato un contratto di cessione d’azienda. La società cessionaria, nella sua comparsa di risposta, aveva sostenuto che il contratto oggetto di contestazione non fosse stato in realtà una cessione d'azienda, bensì solo la cessione di attrezzature e abilitazioni riconducibili alle attività di cui a determinate categorie di opere, per un totale di meno del 20% del valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali della società cedente. Ebbene, il Tribunale, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, non ha accolto le difese della società cessionaria, rilevando che la cessione aveva avuto ad oggetto attività costituenti l’oggetto sociale proprio della cedente e, pertanto, non poteva essere qualificata come "semplice cessione di meri strumenti". Il Giudice ha altresì ritenuto irrilevante il prezzo indicato nell'atto di cessione la cui quantificazione sarebbe potuta essere stata determinata da vari fattori estranei all'effettivo valore dei beni. Alla luce di tali considerazioni, l’adito giudicante ha accolto la domanda di condanna anche nei confronti della società cessionaria in virtù di quanto stabilito dall’art. 2560 cc, secondo comma, che disciplina la sorte dei debiti relativi all'azienda ceduta, applicabile anche al caso di cessione di ramo d'azienda, il quale prevede che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Il Tribunale partenopeo, quindi, accertato che dal bilancio del 2007 della società debitrice risultavano iscritti nelle passività debiti verso la banca che aveva introdotto il procedimento monitorio e, poiché necessariamente il bilancio è redatto sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili obbligatorie, ha condannato anche la cessionaria a pagare quanto dovuto dalla società cedente alla Banca, oltre gli interessi....

Scatta la multa per chi innaffiando fa cadere l'acqua sul davanzale del vicino

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 10/04/2014 - 18:17
Scatta la multa nei confronti del condomino che, incurante delle lamentele dell'inquilino, continua ad innaffiare i fiori gettando acqua nel terrazzo sottostante. La Cassazione, sentenza 15956/2014, interviene nell'ennesima lite condominiale per ricordare che gettare acqua nel balcone sottostante può costare una condanna per «getto pericoloso di cose». In questo modo, la Terza sezione penale ha convalidato la multa prevista dall'articolo 674 c.p. nei confronti di un condomino della capitale colpevole ...

Incidente mortale, no al danno patrimoniale per la figlia che non prova il contributo della madre

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 10/04/2014 - 18:14
La figlia che ha perso la madre in un incidente stradale non può chiedere il danno patrimoniale per la perdita dell'aiuto domestico se non dimostra in giudizio un particolare stato di bisogno o comunque se non fornisce la prova dell'ausilio che la vittima prestava o avrebbe prestato in futuro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8407/2014, rigettando il ricorso di un donna contro la sentenza del tribunale di Perugia

Nozze gay, il giudice ordina al comune di registrare le nozze

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 10/04/2014 - 16:40
Per ordine del tribunale (sentenza 8 aprile 2014), le nozze gay celebrate a New York con rito civile fra due italiani sono state trascritte nel registro di stato civile di Grosseto

Invalidi licenziabili solo col via libera della Commissione medica

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 10/04/2014 - 16:21
Il licenziamento del soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda venga accertata dalla apposita Commissione medica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8450/2014, respingendo il ricorso di una azienda contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva disposto la reintegra del lavoratore

Danno erariale

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 10/04/2014 - 15:44
Per la configurazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione è necessario che la lesione abbia un determinato grado di offensività: al di sotto di una certa soglia di pregiudizio non si configura alcuna responsabilità erariale. In particolare tale danno deve minare l'immagine pubblica così da ingenerare una disapprovazione nella collettività. Corte dei Conti, Sentenza 14 marzo 2014, n. 47

Meredith: Csm, giudice inopportuno ma no al trasferimento

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 10/04/2014 - 15:01
È stata sicuramente "inopportuna" l'intervista rilasciata dal giudice Alessandro Nencini, il presidente del processo di appello bis per l'omicidio di Meredith Kercher, all'indomani della sentenza che ha condannato Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Ma trattandosi di un episodio isolato nella carriera del magistrato, non ci sono gli estremi per l'avvio nei suoi confronti di una procedura di trasferimento d'ufficio: è la richiesta che la Prima Commissione del Csm ha rivolto al plenum di Palazzo dei ...

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