Banche: il coordinamento delle funzioni di controllo
Una tematica di particolare interesse trattata nell'ultimo aggiornamento del luglio 2013 alla circolare n. 263 afferente le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" concerne il coordinamento delle funzioni di controllo...
ARTT. 702 BIS C.P.C E SEG. - MUTAMENTO DEL RITO - QUESTIONI INTERPRETATIVE COMPLESSE
Se la controversia implica la risoluzione di questioni interpretative bisognevoli di approfondimento il Giudice deve disporre il mutamento del rito speciale ex art. 702 bis c.p.c e seguenti in rito ordinario. IL CONTESTO NORMATIVO Art. 702-bis. (Forma della domanda. Costituzione delle parti) Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dellarticolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e lavvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dellarticolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo dufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto ludienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima delludienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione delludienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili dufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento delludienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. Art. 702-ter. (Procedimento) Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nellarticolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono unistruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa ludienza di cui allarticolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede unistruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione alloggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto delle domande. Lordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per liscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. IL COMMENTO Quando le questioni agitate in causa presentano un carattere di relativa complessità, che osta alla loro trattazione con rito sommario, è necessario un approfondimento in sede di giudizio ordinario. Così si è espresso il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Luigia Stravino, che, con lordinanza del 04/04/2014, ha disposto il mutamento da rito speciale sommario ex artt. 702 bis e seg. c.p.c in rito ordinario, per una causa avente ad oggetto linterpretazione di due contratti di finanziamento. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che, per la valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del rito sommario, sono da stimare: - loggetto originario del processo ed i fatti costitutivi della domanda; - le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti dei terzi; - limpostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto, da cui desumere le questioni controverse tra le parti. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che le questioni giuridiche oggetto della controversia fossero denotate da una complessità tale da richiedere approfondimenti in sede di rito ordinario. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito fissando ludienza per la trattazione della causa....
FALLIMENTO:Equitalia non è tenuta a notificare al curatore il debito fiscale
Non è necessaria la notifica del ruolo ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso, l'ammissione è però da disporsi con riserva (da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, cit., allorchè sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario) in presenza di contestazioni da parte del curatore. Questo è il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 6126 del 17/03/2014, in ordine all'ammissibilità al passivo fallimentare dei crediti tributari. La sentenza in commento trae origine da un ricorso per cassazione proposto da Equitalia avverso una sentenza del tribunale di Latina. In particolare, il Giudice di prime cure aveva respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento del debitore, proposta da Equitalia per crediti tributari. Nella sentenza impugnata, invero, veniva rilevato che il ruolo su cui i detti crediti erano basati non era stato notificato al curatore, il quale non aveva potuto contestarne la pretesa davanti al giudice tributario. Equitalia, pertanto, avverso tale decisione ricorreva per cassazione deducendo che, ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario iscritto a ruolo, non è necessaria la previa notifica di quest'ultimo al curatore fallimentare. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso de quo, ha ribadito un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la notifica della cartella esattoriale non ha alcun carattere essenziale ai fini della ammissione al passivo dei crediti tributari. Infatti, come già più volte espresso dai Supremi Giudici, nelle procedure concorsuali i crediti tributari vengono disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 92 L.Fall. e seguenti. Il combinato disposto di suddette norme, permette al concessionario alla riscossione di poter essere ammesso allo stato passivo anche senza la notifica del ruolo al curatore fallimentare, posto che il solo ruolo esattoriale rappresenta un valido titolo attestante il credito. La Corte, oltretutto, evidenzia che il curatore, una volta venuto a conoscenza del credito iscritto al ruolo, può comunque contestarne la pretesa ante il giudice tributario, con conseguente ammissione del credito con riserva ai sensi dell'art. 45, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. Riserva, quest'ultima, da sciogliere allorché il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto. Alla luce di tali considerazioni, dunque, gli ermellini, ritenuto fondato il ricorso di Equitalia, hanno cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa ad altro giudice....
Al Csm muro contro muro tra Robledo e Bruti
Un muro contro muro tra il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati e il suo aggiunto Alfredo Robledo. È quello che è andato in scena al Csm nell'ambito dell'istruttoria avviata sull'esposto che Robledo ha presentato contro il suo capo, accusandolo di violazioni e irregolarità nell'assegnazione dei procedimenti alla procura di Milano. Ieri i protagonisti della vicenda sono stati ascoltati da due Commissioni di Palazzo dei marescialli. Un confronto a distanza, molto animato, in cui Bruti ha ...
ESECUZIONE FORZATA: competenza funzionale ad eseguire il pignoramento da parte degli ufficiali giudiziari
Laffermare che competente per lesecuzione del pignoramento è lufficiale giudiziario addetto allufficio giudiziario competente per lesecuzione non esclude la concorrente competenza dellufficiale giudiziario addetto allufficio nel cui mandamento si trovi il luogo in cui latto debba essere eseguito mediante notifica. Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli, Giudice dr. Antonio Casoria, con la sentenza n. 5517/2014 emessa il 7/4/12014, che ha rigettato leccezione di nullità dellatto di pignoramento sollevata dallesecutato sul presupposto che la competenza funzionale ad eseguire il pignoramento appartiene agli ufficiali del luogo in cui è sito limmobile pignorato e non anche a quelli del luogo di residenza ovvero della sede del debitore. La pronunzia chiarisce e conferma lorientamento già assunto dalla Cassazione (ex pluris Cass. Sez. III del 14/5/1991 n. 5375) secondo cui quando i beni sono ubicati in un luogo diverso da quello in cui risiede il debitore, la notifica dellatto può essere eseguita alternativamente o dallufficiale giudiziario addetto allufficio notifiche del luogo, ove risiede il debitore, ovvero a cura dellufficiale giudiziario del luogo, in cui si trovano gli immobili dove ha sede il giudice competente per lesecuzione. Laffermare che competente per lesecuzione del pignoramento è lufficiale giudiziario addetto allufficio giudiziario competente per lesecuzione non esclude, quindi, la concorrente competenza dellufficiale giudiziario addetto allufficio nel cui mandamento si trovi il luogo in cui latto debba essere eseguito mediante notifica, con lunica differenza che la notifica a mezzo posta può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede il giudice adito. ...
Fondi immobiliari: gestione collettiva del risparmio e attività immobiliare
Nell'ambito della gestione collettiva del risparmio è stato talvolta posto in dubbio che lo strumento del fondo d'investimento immobiliare di tipo chiuso possa legittimamente realizzare, in maniera esclusiva (o prevalente), iniziative di sviluppo immobiliare (con ciò intendendosi la costruzione ex novo di immobili o la loro radicale ristrutturazione, anche con riconversione a differenti destinazioni d'uso).
Pareri di penale, sotto esame l'omicidio stradale
L'attualità dell'omicidio stradale entra negli esami di avvocato nei temi di penale. La giurisprudenza e le soluzioni sul un caso legato a una notte in discioteca
Ente responsabile se l'atto fraudolento aumenta il valore delle azioni
La Cassazione allarga le maglie della responsabilità degli enti. La responsabilità della persona giuridica, infatti, «non è affatto esclusa laddove l'ente abbia avuto un interesse concorrente a quello dell'agente o degli agenti che, in posizione qualificata nella sua organizzazione, abbiano commesso il reato». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 16359/2014
Taglio tribunali: Oua, bene invio Consulta da Tribunale Torino
"L'Organismo Unitario dell'Avvocatura accoglie con soddisfazione la decisione del Tribunale di Torino che lo scorso 24 marzo ha accolto l'eccezione di legittimità costituzionale relativa alla riforma della geografia giudiziaria e ha rimesso la questione al giudizio della Corte Costituzionale. Tutto ciò grazie al lavoro dell'avvocato Monica Bernardoni, componente della Commissione Geografia Giudiziaria dell'Oua, coordinata da Marcello Luparella". Lo riferisce l'Oua in una nota
Litisconsorzio necessario anche con il condomino che non propone appello
In una causa per distacco dal riscaldamento condominiale, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti del condomino dissenziente che dopo aver partecipato al giudizio di primo grado, impugnando la delibera assembleare che revocava l'esenzione dalla spese e dalle contribuzioni, inizialmente accordata a chi era divenuto autonomo, non abbia poi appellato nel grado successivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8727/2014
MAGISTRATI: non possono testimoniare su fatti di causa a cui hanno partecipato
È vietata l'assunzione come testimoni dei Giudici che hanno composto il Collegio nell'ambito del processo in cui hanno svolto le loro funzioni anche nella ipotesi in cui la prova testimoniale sia unicamente finalizzata all'accertamento di un errore materiale nell'atto al quale figurano avere partecipato. È questo il principio ribadito dalla Corte costituzionale con lordinanza n.66 emessa in data 26 marzo 2014 nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Venezia. Nel caso di specie, vi era stato un errore materiale nella redazione del verbale di udienza, il cui accertamento avrebbe consentito di superare leccezione di nullità formulata dalla difesa degli imputati e solo la testimonianza del giudice avrebbe permesso di superare lo stato dincertezza e respingere tale eccezione di nullità. A tale esame ostava però il disposto dellart.197, comma 1, lettera d, cpp, che prevede lincapacità assoluta del giudice e del pubblico ministero a testimoniare sui fatti appresi e sulle attività svolte nellesercizio delle funzioni giudiziarie. Ebbene, sollevata questione di legittimità, la Corte Costituzionale ha ritenuto che lo status di vera e propria incapacità a testimoniare, delineato dallart.197, comma 1, lettera d, cpp, in realtà fosse pienamente giustificato in ragione dellassoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo dei giudici e quello di testimone. In particolare, i giudici costituzionali hanno altresì precisato che, quando i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice o pubblico ministero e l'ufficio di testimone emerge dalla constatazione che tali soggetti, ove prestassero l'ufficio di testimone, verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente incompatibile con le rispettive posizioni processuali di assoluta terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e distacco del pubblico ministero dai fatti di causa. Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellart.197 comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, posta dalla Corte di Appello di Venezia....
Piazza della Loggia, le motivazioni della Cassazione per il nuovo esame
I neofascisti imputati per la strage di Brescia - quanto meno il medico veneziano Carlo Maria Maggi, e Maurizio Tramonte, il presunto infiltrato nelle file ordinoviste che sembra più un "intraneo" della destra eversiva che un confidente dei servizi - sono stati assolti da un "ipergarantismo distorsivo" che ha finito per "svilire" tutti i numerosi indizi raccolti contro di loro
Esami avvocato: la soluzione per il furto di assegni
La condotta posta in essere da Tizio – apertura di un conto corrente bancario in cui aveva versato degli assegni di provenienza delittuosa, utilizzando false identità – comporta, per il candidato, una attenta riflessione
Esami avvocati: "sotto la lente"la separazione dei beni e il fondo patrimoniale
Si avvicina l'orale. Ecco la pubblicazione le soluzioni proposte all'abilitazione professionale su un caso legato alle questioni tra due coniugi in ambito familiare
EQUA RIPARAZIONE: possibile la remissione in termini in caso di omessa notifica
Non ha natura perentoria il termine indicato dalla legge Pinto per la notifica del ricorso diretto ad ottenere lequa riparazione per lirragionevole durata del processo. Nellipotesi di omessa o inesistente notifica, dunque, la parte può essere rimessa in termini. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n.5700 del 12/03/2014, ha dato soluzione alla questione relativa alla possibilità, da parte del Giudice, di concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso volto al riconoscimento dellequo indennizzo di cui alla legge n. 89/2001, nel caso in cui il ricorrente non vi abbia provveduto nel termine in origine assegnato con lemissione del decreto di fissazione delludienza di comparizione. In particolare, il ricorrente censurava il decreto della Corte di Appello di Roma con il quale era stato ritenuto applicabile al procedimento per equa riparazione (legge Pinto) il principio a suo tempo affermato dalle stesse Sezioni Unite (con la sentenza n. 20604/2008), a mente del quale il ricorso pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge è improcedibile ove la notifica del ricorso stesso e del decreto di fissazione dudienza non sia avvenuta nel termine concesso, non essendo consentito al Giudice assegnare un nuovo termine di natura perentoria per procedere a nuova notifica. A sostegno del principio citato, la Suprema Corte aveva posto laccento sullinterpretazione sistematica costituzionalmente orientata sulla scorta dellart. 111 Cost., in punto di ragionevole durata del processo. Dopo una breve disamina delle opposte posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, la Corte ha rilevato come il testo della legge n. 89/2001 non contenga alcuna previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione, lomessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Nessuna norma di legge, quindi, determina la natura perentoria del termine concesso per la notifica degli atti. Secondo i Supremi Giudici, dunque, la notifica del ricorso e del decreto, nellambito del procedimento di cui trattasi, assolve unicamente la funzione di consentire linstaurazione del contraddittorio senza incidere in alcun modo nel perfezionamento della proposizione della domanda, che si esaurisce con il deposito del ricorso. Il deposito del ricorso, in altri termini, esaurisce leditio actionis. Il principio statuito con la sentenza del 2008 viene quindi ritenuto inapplicabile al caso di specie, una volta preso atto della diversa natura dei procedimenti interessati, e degli obblighi di comunicazione del provvedimento che non sussistono nel caso del rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c.. Il carattere perentorio del termine concesso per la notifica era stato, infatti, a sua volta escluso in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento; impugnazione del lodo arbitrale; opposizione al decreto di liquidazione degli onorari del difensore; procedimenti camerali ex artt. 38 ss. disp. Att. c.p.c.. La sanzione di inammissibilità o improcedibilità non può essere ricavata implicitamente in procedure nelle quali non risulti al contempo garantita la conoscenza legale del momento dal quale il termine (perentorio) prende a decorrere. Sulla base di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno richiamato lapplicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità di cui agli artt. 164 e 291 c.p.c., e hanno cassato il decreto emesso dalla Corte dappello enunciando il principio di diritto per il quale, in tema di equa riparazione, è ammessa la concessione di un nuovo termine perentorio al ricorrente nelle ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione delludienza. Per approfondimenti in materia si veda: EQUA RIPARAZIONE: INDENNIZZABILE ANCHE IL RITARDO NELLADEMPIMENTO AL DECRETO PINTO Lazione va promossa direttamente alla CEDU se il cittadino ha qualificato la domanda come risarcimento per il ritardo e non come equa riparazione ex legge Pinto. Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 19-03-2014 | n.6312 EQUA RIPARAZIONE PRESUPPOSTI E LIMITI Principi e rassegna giurisprudenziale sul risarcimento dei danni da irragionevole durata del processo. Articolo giuridico | | 12-02-2014 | IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO: IL RISARCIMENTO SPETTA ANCHE AL CONTUMACE La contumacia della parte non preclude il riconoscimento del diritto allequa riparazione per irragionevole durata del processo. Ordinanza | Cassazione civile, sezioni unite | 14-01-2014 | n.585 IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO: LA SUSSISTENZA DEL DANNO NON DEVE ESSERE PROVATA Il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria. Altro | Cassazione civile, sezione seconda | 20-01-2014 | n.1070...
Contributo unificato e soccombenza della PA, la parola alle Sezioni unite
Saranno le sezioni Unite a decidere se in tema di versamento del contributo unificato si applichi anche nell'ipotesi di soccombenza della Amministrazione ammessa a prenotazione a debito l'articolo 13 comma 1 quater del Dpr 115/2002, testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto dalla legge di Stabilità 2013, il quale prevede l'obbligo, per la parte che ha proposto impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ...
Finmeccanica: nel Cda entra Guido Alpa
Finmeccanica vede l'unica conferma nella tornata di nomine appena annunciata dal governo. Gianni De Gennaro resterà infatti presidente mentre alla carica di amministratore delegato arriverà in occasione della prima riunione del Cda, l'attuale a.d. delle Ferrovie, Mauro Moretti. Nessuna conferma tra gli altri consiglieri. Entrano invece Marta Dassù, Guido Alpa, Alessandro De Nicola, Marina Calderone e Fabrizio Landi.
Sanzioni Bankitalia, bocciata la giurisdizione esclusiva del Tar Lazio
Come già affermato per la Consob, il legislatore delegato nel trasferire alla giurisdizione esclusiva - estesa al merito - del giudice amministrativo (e alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma) le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia, ha ecceduto i limiti della delega, violando l'articolo 76 Costituzione. Per queste ragioni la Corte costituzionale, sentenza 94/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli ...
Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non quella di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, tacendo del decesso della madre titolare della pensione, in qualità di contestatario del conto corrente su cui la pensione era versata, così abbia continuato a percepire indebitamente i ratei di pensione.
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 5 dicembre 2013, n. 48820
"Famiglie internazionali", per le separazioni l'Ue cerca regole condivise
Se le separazioni, tanto più quello con minori, sono sempre un affare complicato, le difficoltà aumentano in modo esponenziale quando ci si trova davanti a «famiglie internazionali». E i casi, grazie al crescere della mobilità nell'Ue sono in aumento. Per questo la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, da oggi fino al 18 luglio prossimo (sul sito), per raccogliere soluzione ed idee. Al via anche un campagna di sensibilizzazione sulla sottrazione transfrontaliera di minori ad opera ...