Ritenute, il sequestro dei beni aziendali può scriminare il mancato versamento
Il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili ed immobili, dell'azienda può determinare l'impossibilità per il rappresentante legale di versare le ritenute operate sul trattamento economico dei dipendenti per carenza di liquidità finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 17024/2014, annullando la condanna (ex articolo 10 bis del Dlgs 74/2000) di un dirigente in quanto non era stato provato l'elemento soggettivo del «dolo generico», a causa delle condizioni economiche ...
Orlando amplia gli organici di Cassazione e Uffici di sorveglianza
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto che dispone l'ampliamento dell'organico dei magistrati addetti all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione. A renderlo noto è il ministero della Giustizia, spiegando che «lo stesso provvedimento dispone le modifiche necessarie alle tabelle organiche conseguenti all'attuazione della riforma della geografia giudiziaria e un primo rafforzamento della pianta organica di importanti uffici di sorveglianza». ...
Guida in stato di ebbrezza, accertamento mediante etilometro
E' imputabile per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 7° del D.Lgs. n. 285 del 1992 il prevenuto che circolando alla guida della propria autovettura, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti volti a determinare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di bevande alcoliche. In merito alla fattispecie ascritta si impone la pronuncia della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in quanto il prevenuto non veniva sottoposto ad alcoltest in strada in quanto i Carabinieri ...
Piemonte, Cassazione conferma nullità regionali 2010
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha respinto il ricorso di Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte uscente, contro la sentenza del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato nulle le elezioni regionali avvenute in Piemonte nel 2010. Per le Sezioni unite civili nella sentenza 8993 depositata oggi, che si sono uniformate al parere espresso ieri dal sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, da parte del Consiglio di Stato non si può "riscontrare nessun vizio idoneo a configurare ...
Tagli stipendi giudici, togati chiedono intervento Csm
"Non corrisponde alla realtà" che i magistrati siano "superstipendiati"; "dicendo il falso" sulle loro retribuzioni "si finisce con l'attaccare anche il ruolo e la funzione della magistratura". Così sei consiglieri togati del Csm in una proposta di risoluzione presentata al plenum - e di cui era stata chiesta stamani la discussione di urgenza - contestano i tagli che si prospettano agli stipendi dei magistrati.
Droga: ok emendamento niente carcere per piccolo spaccio
Multe più basse e niente carcere per lo spaccio di lieve entità. Lo prevede un emendamento del Governo al dl Lorenzin su off label e droghe, approvato dalle Commissioni riunite Affari Sociali e Giustizia della Camera col solo voto contrario del M5S e l'astensione di Sel
USURA BANCARIA: EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA LEGGE ANTI-USURA
La normativa anti-usura prevista dalla legge 108/1996 non ha efficacia retroattiva e per questo motivo non è applicabile a quei rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore. È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha ribadito ancora una volta, in materia di usura, con la sentenza n.2821 emessa in data 07/02/2014. Nel caso di specie, una società, in seguito alla proposizione dellIstituto di credito di una procedura esecutiva in ragione di un credito costituito da scoperto di conto corrente per lo sconto di cambiali e di due prestiti risalenti al 1990 e al 1991, proponeva opposizione allesecuzione ed agli atti esecutivi la quale era stata rigettata dal Tribunale di Camerino e, avverso detta decisione, quindi, presentava ricorso straordinario per cassazione. La Suprema Corte, pur rilevando linammissibilità dei motivi di impugnazione con conseguente rigetto del ricorso, ha colto loccasione per ribadire il principio innanzi riportato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la società ricorrente, con uno dei motivi proposti, aveva censurato la sentenza del Tribunale per violazione degli artt. 1418 cc e 1419 cc assumendo che quel giudice non avrebbe considerato che la clausola del contratto relativa agli interessi si poneva in contrasto, anche se sopravvenuto, con una norma imperativa e, quindi, sarebbe dovuta essere posta nel nulla. I Giudici del palazzaccio, pur rilevando che con il ricorso sottoposto veniva sollecitato un nuovo giudizio nel merito inammissibile in sede di legittimità, affermano la legittimità della sentenza con la quale era stata rigettata lopposizione in quanto il Tribunale, nel precisare che i parametri sulla soglia dellusura vanno applicati solo ai rapporti in corso al momento dellentrata in vigore della legge e non a conclusi o rescissi a quel momento, ha fatto corretta applicazione del principio di irretroattività della legge 108/1996. Si rileva che il rapporto, nella fattispecie oggetto della sentenza, alla data di entrata in vigore della legge 108/1996 si era concluso. Con la sentenza in commento, infatti, la Corte ha ribadito lorientamento consolidato dalla stessa affermato secondo cui i criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori alla relativa entrata in vigore, come stabilito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (conv., con modif., in L. 28 febbraio 2001, n. 24), riconosciuta legittima dal giudice delle leggi. In conclusione per i rapporto sorti antecedenti allentrata in vigore allentrata in vigore delle legge anti-usura è possibile legittimamente incassare interessi superiori al tasso soglia...
USURA BANCARIA: EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA LEGGE ANTI-USURA
La normativa anti-usura prevista dalla legge 108/1996 non ha efficacia retroattiva e per questo motivo non è applicabile a quei rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore. È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha ribadito ancora una volta, in materia di usura, con la sentenza n.2821 emessa in data 07/02/2014. Nel caso di specie, una società, in seguito alla proposizione dellIstituto di credito di una procedura esecutiva in ragione di un credito costituito da scoperto di conto corrente per lo sconto di cambiali e di due prestiti risalenti al 1990 e al 1991, proponeva opposizione allesecuzione ed agli atti esecutivi la quale era stata rigettata dal Tribunale di Camerino e, avverso detta decisione, quindi, presentava ricorso straordinario per cassazione. La Suprema Corte, pur rilevando linammissibilità dei motivi di impugnazione con conseguente rigetto del ricorso, ha colto loccasione per ribadire il principio innanzi riportato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la società ricorrente, con uno dei motivi proposti, aveva censurato la sentenza del Tribunale per violazione degli artt. 1418 cc e 1419 cc assumendo che quel giudice non avrebbe considerato che la clausola del contratto relativa agli interessi si poneva in contrasto, anche se sopravvenuto, con una norma imperativa e, quindi, sarebbe dovuta essere posta nel nulla. I Giudici del palazzaccio, pur rilevando che con il ricorso sottoposto veniva sollecitato un nuovo giudizio nel merito inammissibile in sede di legittimità, affermano la legittimità della sentenza con la quale era stata rigettata lopposizione in quanto il Tribunale, nel precisare che i parametri sulla soglia dellusura vanno applicati solo ai rapporti in corso al momento dellentrata in vigore della legge e non a conclusi o rescissi a quel momento, ha fatto corretta applicazione del principio di irretroattività della legge 108/1996. Si rileva che il rapporto, nella fattispecie oggetto della sentenza, alla data di entrata in vigore della legge 108/1996 si era concluso. Con la sentenza in commento, infatti, la Corte ha ribadito lorientamento consolidato dalla stessa affermato secondo cui i criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori alla relativa entrata in vigore, come stabilito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (conv., con modif., in L. 28 febbraio 2001, n. 24), riconosciuta legittima dal giudice delle leggi. In conclusione per i rapporto sorti antecedenti allentrata in vigore allentrata in vigore delle legge anti-usura è possibile legittimamente incassare interessi superiori al tasso soglia...
USURA BANCARIA: irrazionale la sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi
Si ringrazia per la segnalazione dellordinanza lAvv.Francesco Fiore del Foro di Avellino In materia di usura bancaria, per effetto della differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo va attribuita natura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse. Laddove la sentenza n.350/2013 della Suprema Corte fa riferimento alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non vuole intendersi l'affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi. Dallinterpretazione favorevole al cumulo dei due interessi deriverebbe una funzione abnorme, laddove, per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per linadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto. Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, in persona del dott.Nicola Mazzocca, con lordinanza del 15 aprile 2014, intervenendo sullannosa questione della additività o sostitutività degli interessi moratorio e corrispettivo ai fini del confronto con la soglia di usura. Nella specie, la controversia trae origine dal ricorso ex art.702-bis cpc proposto da un mutuatario nei confronti della banca, sul presupposto dellusurarietà oggettiva (e conseguente nullità) delle clausole del contratto relative agli interessi pattuiti, frutto della somma tra il tasso corrispettivo e quello moratorio. In particolare, la posizione di parte ricorrente si fonda sulla tesi per la quale, con la sommatoria dei tassi moratori (nella misura del 6,795%) a quelli corrispettivi (pari al 5,50%) si perverrebbe ad un tasso complessivo del 12,295% (ben al di sopra come ovvio della soglia individuabile ratione temporis). Trattasi, in buona sostanza, del nuovo contenzioso sorto in danno degli istituti di credito, allindomani della pronuncia n.350/2013 della Corte di Cassazione, sulla base di una non univoca lettura del dictum della Suprema Corte, secondo cui la stessa avrebbe sancito ladditività dei due tassi ai fini del confronto con la soglia di usura. Del perché tale prospettazione sia errata ed irragionevole è stata già posta lattenzione su questa rivista in varie occasioni ed, in particolare, con il commento allordinanza del Tribunale di Trani, in persona della dott.ssa Francesca Pastore, del 10-03-2014, che ha sancito testualmente: sostenere che il tasso soglia ex L.108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico. Il Tribunale di Napoli, con lordinanza in questione, analiticamente e ampiamente argomentata, ben chiarisce i motivi di tale irragionevolezza. La ricostruzione di parte ricorrente sostiene il Giudice è il frutto di una fuorviante interpretazione della statuizione assunta dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 350/2013, nella quale è stato testualmente sostenuto che risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Il Giudice, in primis, precisa come la Corte di Cassazione si sia limitata ad affermare niente altro se non che la disciplina del tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati, nel senso che anche rispetto ad essi deve verificarsi attentamente leventuale superamento del tasso soglia. In altri termini, laddove, nella indicata sentenza della Suprema Corte, si fa riferimento alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non vuole intendersi l'affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi. Procedere, invece, addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla detta somma aritmetica significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l'una dall'altra e solo occasionalmente interdipendenti. Tanto - prosegue il Tribunale - atteso che in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale. Per tale motivo, proprio per la diversa natura dellinteresse moratorio, questultimo viene in rilievo in via eventuale solo per lipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, nella quale la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura(*). Peraltro, nel caso di specie, la banca resistente aveva ben messo in evidenza la differente valenza degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, potendosi e dovendosi riconoscere a questi ultimi una inequivoca natura sanzionatoria e risarcitoria presuntiva, da computarsi su una somma ormai cristallizzata, composta dal capitale e dagli interessi corrispettivi e non, piuttosto, mediante una mera addizione dei tassi di mora a quelli corrispettivi, attuata con una elementare operazione aritmetica. Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha sottolineato labnormità derivante dalla prospettazione del mutuatario, accogliendo la quale dovrebbe sostenersi che il tasso di mora, nel caso di specie, vada contenuto nel limite dell1,295%, ovvero nella differenza tra il tasso moratorio (6,795%) e il tasso corrispettivo ( 5,50 %), con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto. Da sanzione per linadempimento, il tasso di mora diventerebbe, così configurato, premio per linadempimento. Per effetto della valutazione circa la sostitutività del tasso di mora rispetto a quello corrispettivo, nonché della considerazione sulla unitarietà dellobbligazione da inadempimento (nella quale vengono a fondersi capitale ed interesse corrispettivo), il Giudice partenopeo ha concluso peraltro con condanna alle spese per parte ricorrente per il rigetto della domanda del mutuatario, affermando che, solo nella ipotesi di superamento del tasso soglia relativamente all'interesse moratorio in sé considerato - non nel caso di specie si porrebbe un problema interpretativo circa la sorte di entrambe le previsioni pattizie, sebbene ragionevole sarebbe riconoscere la validità della previsione degli interessi corrispettivi, con sanzione di nullità della sola previsione del tasso moratorio ultra soglia. La pronuncia in esame contrariamente a quanto una superficiale lettura potrebbe far intendere si pone come esattamente conforme alla nota sentenza di legittimità n.350 del 2013 ed, anzi, contribuisce a delineare lambito di applicazione del principio che da essa può trarsi, fornendone una corretta interpretazione. La giurisprudenza di merito è ormai orientata a respingere tout court la tesi della additività dei due tassi dinteresse, riconoscendo per effetto la necessità di una valutazione autonoma delle due clausole, anche al fine dellapplicabilità della sanzione punitiva di cui allart.1815, secondo comma cc (si vedano, sul punto: Tribunale di Milano, sesta sezione, dott.ssa Laura Cosentini, ordinanza del 28-01-2014 - ; Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, dott. Enrico Ardituro, ordinanza del 28-01-2014 - ) ed, anzi, su questa rivista si è recentemente prospettata una lettura alternativa, atteso che sembrerebbero esservi margini per ritenere la disciplina degli interessi moratori totalmente fuori dal fenomeno dellusura (cfr. le conclusioni del commento allordinanza del Tribunale di Trani, dott.ssa Francesca Pastore, del 10-03-2014), tesi confortata dalla recentissima decisione del Collegio di Coordinamento dellArbitro Bancario Finanziario n.1875/2014 , a mente della quale il mutuatario che si dolga della sproporzionata applicazione dellinteresse di mora può fare appello allordinario rimedio codicistico della riduzione della penale ex art.1384 cc, non rinvenendosi i presupposti per riconoscerne la tutela nella legge 108/1996. In attesa degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità sul punto, ed in presenza di un dettato normativo che fa riferimento (ed in maniera non immune da criticità, se si considera il difetto di coordinamento tra lart.644 cp e la successiva norma di interpretazione autentica) agli interessi a qualunque titolo dovuti (cfr. art.1 D.L. 29 dicembre 2000, n.394, conv., con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n.24), non può che prendersi atto della correttezza logico giuridica dei principi affermati nella pronuncia in commento, che possono così essere riepilogati: 1) ai fini della valutazione di usurarietà dei tassi pattuiti con un contratto di finanziamento non deve procedersi alla somma degli interessi corrispettivi a quelli moratori; 2) nellipotesi di superamento del tasso soglia relativamente allinteresse moratorio in sé considerato, è ragionevole ritenere valida la pattuizione degli interessi corrispettivi, con sanzione di nullità della sola previsione del tasso moratorio ultrasoglia, stante ala natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo. (*) Cfr., sul punto, decisione ABF n.125/2014 Gli interessi moratori si applicano (sia pur in misura corrispondente alla durata dellinadempimento) sulla rata non riscossa, che comprende, per più (come nella specie), sia il capitale sia gli interessi corrispettivi. Sicché, diviene inevitabile chiedersi se questapplicazione di interessi (moratori) su interessi (corrispettivi) sia legittima e se il tema dellusura, uscito dalla porta non finisca, per così dire, con rientrare dalla finestra. (
). Al momento dellinadempimento, infatti, ci si trova al cospetto dellunica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale e interessi. Questunitarietà risulta confermata, ad esempio, dalle regole in tema di imputazione, che non lasciano spazio al debitore di scegliere tra luna o laltra obbligazione allatto del pagamento. Ed è ulteriormente dimostrata dal modo di operare degli interessi moratori, che si applicano allintero debito inadempiuto, senza dar rilievo a capitale e interessi. In sostanza linadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito (
). Se, come visto, lobbligazione è unitaria ed inscindibile al momento dellinadempimento il problema viene risolto in radice perché non si crea un fenomeno anatocistico (ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 125/2014)....
L'auto-destinazione non salva dall'esproprio il bene pignorato
Con due recenti e molto interessanti provvedimenti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ordinanza 28/11/2013) e il Tribunale di Reggio Emilia (decreto 27/01/2014) hanno dato seguito a quel filone giurisprudenziale secondo il quale l'articolo 2645-ter c.c. è norma sugli "effetti" e non norma sugli "atti", per cui non è ammissibile nel nostro ordinamento il cd. "negozio di destinazione puro", anche nella forma di atto di "auto-destinazione patrimoniale a carattere unilaterale".
Ddl voto scambio, via libera definitivo al Senato
Tra insulti, grida, proteste e foto di Berlusconi, Renzi e Napolitano sventolate in Aula al grido di "Collusi! Collusi!" il disegno di legge contro il voto di scambio politico mafioso passa al Senato in via definitiva con 191 si, 32 no e 18 astenuti.
USURA BANCARIA: gli interessi moratori usurari vanno sanzionati a norma dellart.1384 cc in quanto debito risarcitorio
Interessi corrispettivi ed interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni in quanto si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee, costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dellart.1224 cc. Gli elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia non possono essere assoggettati allapplicazione della normativa antiusura. È giuridicamente scorretto estendere agli interessi moratori la specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dallart.1815, 2° comma cc. Qualora la pattuizione del tasso moratorio appaia manifestamente iniqua, si applicherà, anche dufficio, la disciplina di cui allart.1384 cc, che prevede la riducibilità della clausola penale eccessiva e non la nullità punitiva ex art.1815 secondo comma cc. In questi termini si è pronunciato lArbitro Bancario Finanziario - Collegio di coordinamento, con una decisione - la n.1875 del 28 marzo 2014 - che si inserisce a pieno titolo tra quelle più interessanti nel recente dibattito sulla computabilità degli interessi moratori al fine dellapplicazione della normativa antiusura. contribuendo ad arricchirlo di elementi e riflessioni ulteriori. Nellanalisi della decisione è opportuno prendere le mosse dallesame del caso di specie: la controversia trae origine dal ricorso presentato da una società titolare di un rapporto di conto corrente e di apertura di credito con tasso nominale al 5% e tasso di mora al 16,3875%, deducendo, anche con riferimento alla pronuncia della Suprema Corte 9/01/13 n. 350, lusurarietà del tasso derivante dalla sommatoria dei due valori, rispetto al tasso soglia del periodo (16,3785%). Emerge fin da subito un dato di fatto: a meno di non accogliere la tesi della sommatoria aritmetica del tasso corrispettivo e di quello moratorio (ormai bocciata quasi unanimemente dalla giurisprudenza di merito, a dispetto delle fantasiose interpretazioni del dictum della nota Cassazione n.350/2013 - ex multis, cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 10-03-2014), non si versa in ipotesi di usurarietà, atteso che sia linteresse corrispettivo, sia quello moratorio sono al di sotto della soglia di riferimento (il moratorio, per la verità, coincide con la soglia). A riprova dellinsussistenza di alcuna fattispecie usuraria, la previsione contrattuale della c.d. clausola di salvaguardia (per la quale si veda Trib. di Napoli, sezione quinta bis, dott.ssa Monica Cacace, Ordinanza del 09-01-2014), mediante la quale le parti hanno convenuto che il finanziato non possa mai essere obbligato al pagamento di interessi superiori al tasso soglia, pattuizione che escluderebbe anche leventuale configurabilità dellusura soggettiva (peraltro non dedotta in tale controversia). Sul cumulo aritmetico dei due tassi, lABF è subito e chiaramente contrario. Largomentazione è semplice e lineare: perché possa aversi la sanzione di cui allart.1815, secondo comma cc, occorre che gli interessi siano promessi o comunque convenuti con effetto giuridicamente rilevante. Da ciò discende che la somma che il ricorrente propone può essere presa in considerazione solo se ad essa corrisponde una somma di obblighi di pagamento. Ciò non accade quando vengano in rilievo gli interessi moratori, che sono e restano alternativi rispetto agli interessi corrispettivi. In sostanza, la somma aritmetica proposta dal ricorrente non corrisponde alla individuazione di alcun obbligo di pagamento assunto con il contratto, ma, al contrario, contraddice alle pattuizioni intercorse ed è perciò priva di base giuridica. In tal modo, è presto smentita la prospettazione da più parti formulata allindomani della citata sentenza n.350/2013. Limportanza della pronuncia in commento, tuttavia, non si ferma a tale - ormai consolidata - affermazione. Tra i quesiti posti dal Collegio remittente, infatti, vi è quello della possibilità o meno di assoggettare gli interessi moratori alla disciplina sanzionatoria prevista dallart.1815, secondo comma cc. A tal proposito la Corte di Cassazione sembra chiara nel rispondere positivamente a tale domanda: anche gli interessi moratori devono sottostare alla soglia di usura, in virtù soprattutto dellinciso a qualunque titolo promessi o convenuti, di cui alla norma di interpretazione autentica dellart.1815, comma 2 (d.l.. 324/2000, convertito dalla L. 24/2001). Lorientamento, tuttavia, non è insuperabile. Come già si era sottolineato in sede di commento allordinanza del Tribunale di Trani del 10-03-2014 sussistono margini per ritenere che, in realtà, gli interessi moratori non abbiano rilievo ai fini dellapplicazione della normativa antiusura, ed il Collegio di coordinamento sembra dare consistenza ai dubbi sollevati su questa rivista. Due gli aspetti che depongono a favore di una revisione dellorientamento espresso dai giudici di legittimità: 1) la profonda diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi: gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto allaltro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare lammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. LABF insiste sulla natura risarcitoria degli interessi moratori e tale natura non può che far propendere per unirrilevanza degli stessi ai fini dellapplicazione della legge n.108/1996, che invece è volta a colpire le voci di costo un prestito che costituiscano, direttamente o indirettamente, la remunerazione del capitale. Remunerazione è il termine che compare nella legge 108/1996, mentre lart.644 cp punisce chi si fa dare o promettere [...] in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, e soprattutto, se lintero impianto normativo è volto a sanzionare il creditore che imponga interessi usurari, non può rilevare a tal fine lapplicazione di quel particolare tasso dinteresse dipendente da un fatto del debitore (linadempimento) e che è volto a ristorare il creditore per il danno conseguente allinadempimento. 2) il peculiare procedimento di rilevazione del TEGM trimestrale e di conseguente individuazione del tasso soglia di riferimento. Questo è laspetto su cui lArbitro si appunta con particolare interesse ed attenzione. Il presupposto della riflessione è il seguente: la ratio della legge n.108/1996 è ricreare un sistema basato su soglie rigorosamente oggettive (in cui lusura soggettiva rappresenta unipotesi meramente residuale) di usurarietà. In tal senso, la legge non fissa una volta per tutte tali soglie ma, più realisticamente e opportunamente, individua il procedimento di rilevazione del TEGM e di individuazione dei tassi soglia per categorie omogenee di operazioni. Non sembra coerente, allora, con tale impostazione, comparare con le soglie di usura elementi che non contribuiscono a formare queste ultime - attraverso le rilevazioni trimestrali - e, come noto, gli interessi moratori non rientrano tra le voci che compongono il TEGM riscontrato dalla Banca dItalia. In sostanza, se non esiste perfetta simmetria tra i termini da comparare (il tasso dinteresse ed il tasso soglia) non può avvenire la comparazione, pena leffettuazione di unoperazione priva di logica e del tutto antigiuridica. Infatti, così come sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, così come sarebbe palesemente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia, perché in tutti i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria. Sulla base di tali argomentazioni, il Collegio di coordinamento ritiene superabile la giurisprudenza di legittimità e le stesse affermazioni della Corte Costituzionale (lindicazione fornita [da questultima] è un chiaro obiter dictum e si dovrebbe dimenticare tutto ciò che si è appreso circa lanalisi dei precedenti giurisprudenziali per dare valore se non vincolante, almeno pregnante, ad un inciso come quello formulato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25/02/02 n. 29. Tanto più che dal contesto sembra emergere che la Corte intendesse solamente non escludere che i tassi moratori possano essere presi in considerazione al fine della formazione dei tassi soglia), giungendo alla conclusione che seguire tale orientamento equivale a dichiarare il disvalore dei tassi moratori ed a renderli come immeritevoli di tutela, assoggettandoli ad un soglia limite che non è la loro. Naturalmente ciò non equivale a dire che gli interessi moratori siano svincolati da qualunque controllo. LABF intende solo escludere che la tutela del mutuatario rispetto alliniquità del tasso moratorio possa trovare la propria fonte nella normativa antiusura. Se non è la legge n.108/1996 a disciplinare tale aspetto, il rimedio andrà trovato nellapplicazione dellordinaria disciplina codicistica dellinadempimento e della clausola penale. Per tale motivo il Collegio conclude per lapplicabilità, alla fattispecie sottoposta al proprio esame, dellart.1384 cc (Riduzione della penale - La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento). In altre parole, quando linteresse moratorio, a prescindere dalle valutazioni in ordine alla sua usurarietà, sia manifestamente iniquo (e nella fattispecie allesame dellABF è evidente la sproporzione tra il tasso corrispettivo, fissato al 5%, e quello moratorio, pattuito al 16,3785%), il Giudice può procedere anche dufficio alla sua riduzione. Per compiere tale valutazione, il giudice può certamente far riferimento anche a quella rilevazione effettuata, a meri fini statistici, nel 2001 dalla Banca dItalia relativamente ai tassi moratori (che individuava nel 2,1% il valore mediamente praticato dagli intermediari quale interesse di mora), che non può essere, allo stato, utilizzata al fine dellindividuazione di una soglia vera e propria, ma costituisce un valido parametro orientativo rispetto allapplicazione dellart.1384 cc. Le conclusioni a cui è giunto lArbitro Bancario Finanziario apriranno un nuovo dibattito tra le fazioni delineatesi allindomani della sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione. Certo è che, a fronte delle recenti pronunce di merito contrarie al dictum degli ermellini, un intervento chiarificatore degli stessi Giudici di legittimità, o - ancor meglio - una riforma dellintera materia da parte del legislatore sarebbe auspicabile, onde evitare il prodursi di un contenzioso ancor più ingente, destinato a produrre una giurisprudenza inevitabilmente oscillante. Il rigore argomentativo del Collegio, tuttavia, sembra lasciare pochi dubbi sul fatto che, così come configurato, il sistema normativo antiusura non pare idoneo a risolvere - logicamente e giuridicamente - quello che ormai può definirsi il dilemma degli interessi moratori. Può trarsi la seguente conclusione: giacché non può elidersi totalmente la lettera della normativa antiusura (nella sua interpretazione autentica ex d.l.324/2000 e l.24/2001), né può svuotarsi completamente di valore il dictum nomofilattico della Suprema Corte, lorientamento dellABF può suggerire la ricostruzione di un sistema normativo in cui, da un lato, lart.1815, secondo comma, cc punisce con la sanzione della nullità ogni pattuizione corrispettiva (ivi compresi i costi c.d. accessori volti indirettamente alla remunerazione del capitale) che superi il tasso soglia di riferimento. Dallaltro lato, il medesimo rimedio non può applicarsi alle pattuizioni concernenti il tasso di mora, la cui funzione è quella di preliquidare il debito risarcitorio del cliente che si renda inadempiente. Liniquità della mora, dunque, va corretta attraverso lordinario rimedio della riduzione della penale ex art.1384 cc, per lapplicazione del quale il Giudice si troverà comunque ad assumere come parametro di riferimento le soglie di usura (eventualmente aumentate, secondo linterpretazione via via seguita, con il valore statistico del 2,1% rilevato dalla Banca dItalia in relazione agli interessi moratori). Attraverso tale ricostruzione, il sistema conserva una certa coerenza, nella misura in cui gli interessi moratori pattuiti in un contratto di finanziamento dovranno comunque sottostare (quale che sia il rimedio codicistico specificamente utilizzabile dal cliente) alle soglie di usura, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la discussa sentenza n.350/2013, ferma restando la necessità di valutare autonomamente i tassi corrispettivi e con la conseguenza che lusurarietà derivante dallapplicazione della mora comporterà la riduzione degli interessi dovuti entro la soglia e non la nullità tout court delle clausole relative agli interessi. Tale interpretazione è vieppiù coerente con la tesi di chi sostiene che lapplicazione degli interessi moratori siccome meramente eventuale al momento della pattuizione possa configurare, al più, unipotesi di usurarietà sopravvenuta....
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Ordinanza del 28 novembre 2013 emessa dal Giudice della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da Barillaro Teresa e Barillaro Nicola n.q. di eredi di Barillaro Ferdinando contro Ministero della giustizia.. Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al «valore del diritto accertato [dal giudice]» senza alcuna ulteriore specif ...
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GU n. 17 del 16-04-2014
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