MAGISTRATO: il dovere di correttezza attiene anche alle espressioni verbali utilizzate nel corso del processo
Il giudice, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, utilizza in udienza espressioni irriguardose o di disprezzo nei confronti delle parti in causa, è passibile di sanzione disciplinare per violazione del dovere di correttezza. Questo è il principio di diritto sotteso alla sentenza n. 7309 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, pronunciata il 25 febbraio e pubblicata il 28 marzo 2014. Nel caso di specie, in seguito ad una segnalazione del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, viene promossa azione disciplinare nei confronti di un magistrato, il quale avrebbe usato espressioni di insolenza e disprezzo nei confronto del personale dei servizi sociali di Roma che seguiva il minore interessato nel procedimento ed avrebbe tenuto, altresì, un comportamento scorretto a discapito della tutrice del medesimo, accusandola di non conoscere il proprio lavoro e di operare in collusione con i servizi territoriali. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore dichiara il magistrato responsabile dei fatti addebitati e gli infligge la sanzione della censura. Detto magistrato propone ricorso per cassazione, denunciando sia violazione di legge che vizio di motivazione. I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, adducendo che gli episodi contestati sono stati accertati in modo oggettivo nel procedimento disciplinare e che sono certamente contrari al dovere di correttezza che il magistrato deve osservare nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale inosservanza non può essere attenuata dalle particolari situazioni soggettive dallo stesso rappresentate come vivaci ed appassionate discussioni allinterno del processo riguardante il minore, o dalla professionalità precedentemente manifestata nello svolgimento delle attività di ufficio. La valutazione di merito è stata dunque motivata e pertanto non è sindacabile in sede di legittimità....
RESPONSABILITÀ NOTAIO: obbligo di richiedere lannotazione del fondo patrimoniale a margine dellatto di matrimonio
E onere del notaio provvedere a richiedere, senza ritardo, lannotazione del fondo patrimoniale a margine dellatto di matrimonio, al fine di assicurare la finalità tipica di opponibilità ai terzi. Lobbligo del notaio di trascrivere senza ritardo latto, ai sensi dellart.2671 c.c., va sicuramente coordinato con quanto previsto dallart. 162, ultimo comma, c.c.. In giudizio risarcitorio il danneggiato ha onere di provare la natura dei crediti azionati nella procedura esecutiva e lestraneità ai bisogni della famiglia al fine di far effettuare il giudizio controfattuale circa lopponibilità del fondo patrimoniale trascritto. Questo è il principio sotteso alla sentenza pronunciata il 9 gennaio e pubblicata il 14 febbraio 2013 dal Tribunale Ordinario di Mantova, Seconda Sezione, nella persona della Dott.ssa Francesca Arrigoni. Nel caso di specie, i beni oggetto di un fondo patrimoniale costituito da due coniugi con atto pubblico, venivano pignorati a favore della banca che aveva concesso un mutuo ipotecario. Il fondo risultava, dunque, inopponibile ai creditori a causa della sua mancata annotazione. Da quanto viene delineato nella ricostruzione in diritto, il notaio rogante risulta essere, pertanto, responsabile per violazione dei propri obblighi professionali, in quanto la costituzione del fondo patrimoniale di cui allart. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni previste dallart. 162 c.c.. E onere del notaio rogante provvedere, perciò, alla richiesta senza ritardo dellannotazione del fondo costituito a margine dellatto di matrimonio (Cass. 20995/2012, Cass. Sez. Unite 21658/2009 ). Il notaio, nel svolgere il proprio incarico, deve pertanto improntare la propria condotta professionale allosservanza delle più elementari regole di prudenza al fine di assicurare con certezza il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio richiesto dalle parti. In merito alla domanda proposta dai coniugi contro il notaio, volta al risarcimento del danno conseguente allespropriazione de quo, il Tribunale ha stabilito che grava su parte attrice lonere di fornire la prova che lannotazione a margine dellatto di matrimonio avrebbe reso impignorabile quanto aggredito. Va altresì accertata la natura dei crediti azionati nella procedura esecutiva al fine di effettuare il giudizio controfattuale circa lopponibilità del fondo patrimoniale trascritto. Alluopo, si evidenzia come vadano ricomprese nei bisogni della famiglia non solo le esigenze volte al pieno mantenimento ed allarmonico sviluppo della famiglia, ma anche quelle destinate a potenziare le capacità lavorative, eventualmente imprenditoriali, dei coniugi (Cass. 15862/2009, Cass. 5684/2006, Cass. 134/1984). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso proposto dai due coniugi, condannandoli al pagamento delle spese di lite a favore del professionista convenuto. IL COMMENTO Anche in caso di tardiva annotazione del fondo patrimoniale il notaio, benchè responsabile del ritardo, può essere assolto dalla domanda risarcitoria in quanto colui che agisce con lazione risarcitoria deve assolvere lonere della prova in merito alla impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non potendosi aprioristicamente ritenere linespropriabilità per effetto della trascrizione vincolo. Tale onere che grava sul debitore nel giudizio di opposizione allesecuzione, è anche il presupposto processuale per la proposizione una domanda risarcitorio a carico del notaio per tardiva annotazione, essendo erroneo il teorema fondo patrimoniale = impignorabilità del bene. Tanto in considerazione che anche i beni costituti possono essere sottoposti ad esproprio per i bisogni della famiglia. Sul punto si suggerisce la lettura del commento alla Sentenza della Cassazione civile sezione terza 19-02-2013 n. 4011 () ove sono indicate le condizioni per lopponibilità del fondo patrimoniale ai creditori. Per tali ragioni anche nel giudizio di responsabilità a carico del notaio graverà su colui che si pretende danneggiato dalla tardiva annotazione dimostrare concretamente la sussistenza di tutti elementi di esclusione previsto dallart.170 cc e quindi il Tribunale potrà verificare la natura dei debiti dei creditori che hanno agito nella procedura esecutiva conclusasi con lesproprio dellimmobile ...
Concordato preventivo, doppio regime per la modifica della proposta
Se durante la procedura di concordato preventivo si arriva alla approvazione di una seconda proposta peggiorativa della prima, è necessario acquisire una nuova relazione di stima solo se la richiesta da parte dell'azienda sia successiva al 12 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 83/2012). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 9272/2014, respingendo il ricorso di una banca contro una società vitivinicola e confermando così il giudizio di appello
...
Nessun compenso all'autista del bus per il ritorno al deposito
Perché scatti il diritto alla remunerazione del tempo impiegato dal lavoratore, a fine turno, per rientrare nel luogo dove ha iniziato la prestazione, è necessario che lo spostamento avvenga in ossequio ad una direttiva aziendale. Non basta cioè che inizio e fine del lavoro avvengano in luoghi differenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 9301/2014, negando a quattro autisti di autobus la remunerazione del tempo impiegato per tornare al deposito a fine giornata
Misura cautelare da annullare se la valutazione della difesa è parziale
L'omessa valutazione di memorie difensive fa cadere la misura cautelare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 17712/2014, accogliendo il ricorso di un uomo indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
USURA BANCARIA: natura sostitutiva e non additiva del tasso di mora
In materia di usura bancaria, salvo pattuizioni contrarie, gli interessi di mora si applicano in sostituzione dei corrispettivi. È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Così si è espresso il Tribunale di Napoli, con la sentenza n.5949 del 18 aprile 2014, decidendo sullopposizione proposta da un mutuatario avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Banca aveva domandato il pagamento delle rate scadute. Richiesta principale dellopponente, la decurtazione dalla somma ingiunta dellimporto dovuto a titolo di interessi, in quanto usurari, per effetto della prospettata applicazione di un tasso globale del 15,50%, ottenuto dalla somma aritmetica del tasso corrispettivo (6,75%) e del tasso di mora (8,75%), effettuata sulla scorta di unequivoca interpretazione della nota sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione. Decidendo ai sensi dellart.281sexies cpc, il Giudice napoletano ha respinto tale assunto, soffermandosi preliminarmente sulla mancata dimostrazione del fatto che la Banca avesse applicato gli interessi di mora sullintera rata, comprensiva della sorta capitale e degli interessi corrispettivi, circostanza non emergente, peraltro, neanche dal corpo delle pattuizioni, dalle quali è risultata chiaramente la natura sostitutiva degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi. Nel caso di specie, ad ogni buon conto, nella fase monitoria listituto di credito aveva espressamente rinunciato agli interessi di mora per il periodo successivo alla risoluzione contrattuale. Nel rigettare lopposizione, il Tribunale ha precisato che non può essere condivisa laffermazione per la quale, al fine di valutare lusurarietà oggettiva di un mutuo, debba raffrontarsi al tasso soglia individuato ratione temporis il valore ottenuto dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora (come pattuiti). Non è questo, infatti, il principio desumibile dalla sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione, su cui parte opponente aveva fondato in massima parte le proprie doglianze. Invero afferma il Giudice - in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Trattasi di una deduzione ben nota ai lettori di questa rivista, sulla quale sono state pubblicate una serie di pronunce di merito che hanno contribuito a chiarire lesatta portata del dictum degli Ermellini, equivocato da molti allindomani della pubblicazione della detta pronuncia, con la conseguente proposizione di un elevato numero di giudizi nei confronti degli istituti di credito, con esiti spesso assai gravosi per i mutuatari, condannati alle spese di lite come nel caso di specie per la palese infondatezza delle tesi sostenute. Per lapprofondimento di tali questioni si veda IL PUNTO SULLUSURA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE . Tornando alla pronuncia in esame, il Giudice partenopeo, rigettando integralmente lopposizione e confermando lingiunzione in favore della banca, ha ben chiarito che, quando il contratto di mutuo preveda una maggiorazione a titolo di mora, ad essere dovuto in caso di inadempimento sarà unicamente linteresse moratorio (calcolato, appunto, applicando la detta maggiorazione percentuale sul tasso corrispettivo), evidentemente sostitutivo e non additivo rispetto al tasso corrispettivo. Da tale affermazione, in conclusione, può desumersi un principio di ordine generale: lasserita possibilità di sommare i due valori percentuali (interesse corrispettivo ed interesse moratorio) potrebbe avere pregio solo ed esclusivamente quando sia il contratto stesso a prevederla, ovvero quando il mutuatario fornisca in giudizio la prova della contemporanea ed additiva applicazione di entrambi i tassi dal momento dellinadempimento. ...
Legittimo impedimento del difensore
Pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, e' comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni dell'impossibilita' - che possono variamente riguardare la difficolta', delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilita' di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle (v., in termini: Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010 - dep. 22/11/2010, ...
Thyssen, Pg Cassazione: non fu omicidio volontario
Non ci fu omicidio volontario nel rogo alla Thyssenkrupp di Torino in cui morirono 7 operai nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007. Lo ha sostenuto il sostituto procuratore generale della Cassazione, Carlo Destro sollecitando, i giudici delle sezioni unite penali di piazza Cavour, il rigetto del ricorso della Procura di Torino e dei 6 imputati. In particolare il pg della Suprema Corte ha chiesto di convalidare le pene ridotte accordate dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino il 28 febbraio ...
L'inefficacia del brevetto in Italia per traduzione difforme dal testo del brevetto europeo
Lo scorso 4 marzo è stata pubblicata una sentenza del Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di Impresa "A", Presidente Relatore dr.ssa Tavassi, Giudice dr.ssa Gandolfi, Giudice dr. Marangoni) che, in un caso di contraffazione di brevetto europeo, si è trovato a valutare il peso della difformità esistente tra il testo del brevetto europeo ivi azionato e la relativa traduzione italiana.
Azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere
Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente, ai sensi dell'art. 428 c.c., causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione che deve, tuttavia, essere tale da impedire la formazione di una volontà cosciente. Orbene, si evidenzia come l'indagine relativa a tale situazione, congiuntamente con quella relativa alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere ...
I limiti dell'interesse legittimo
L'intero sistema del diritto amministrativo ruota intorno all'identificazione dei limiti dell'interesse legittimo, tradizionalmente individuati per contrapposizione con la situazione giuridica del diritto soggettivo, binomio da cui scaturiscono rilevanti effetti sul piano del riparto di giurisdizione come anche su quello degli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, limiti che -in particolare negli ultimi anni- sono stati significativamente ridefiniti dalla giurisprudenza in primis, e ...
Stamina, Lorenzin: il Tar ci obbliga a proseguire
«Un intervento legislativo che vieti le infusioni Stamina lo può fare solo il parlamento. Fino ad oggi, è bene ricordarlo, siamo stati costretti ad andare avanti dai Tar e dai giudici del lavoro che hanno accolto le richieste di famiglie disperate». Lo dice in una intervista alla Stampa il Ministro per la Salute Beatrice Lorezin dopo la chiusura dell'inchiesta a Torino sul metodo stamina con 20 persone indagate.
La crisi salva l'imprenditore che omette le ritenute fiscali
La crisi economica ha ormai prodotto una vera e propria giurisprudenza a favore, si fa per dire, dell'imprenditore che non riesce a fare fronte ai propri obblighi tributari. In questa prospettiva, il giudice unico di Padova, con sentenza 18/14, ha assolto perché il fatto non costituisce reato un imprenditore accusato di omesso versamento di ritenute per 93mila euro
Anm, molto positivo il programma di Orlando
Un programma «molto positivo», dal quale emerge «il metodo del confronto, che il ministro ha attuato fin dalle prime settimane del suo incarico». Così il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli, commenta le linee di governo in materia di giustizia illustrate oggi in Senato dal Guardasigilli Andrea Orlando
Nullità a regime intermedio per la contestazione supplettiva dell'aggravante
Nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, se il pubblico ministero procede alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, in violazione del divieto di cui all'articolo 441 comma 1 c.p.p. ed il giudice ne riconosce la sussistenza, la nullità della sentenza in parte qua che ne deriva è a regime intermedio e pertanto sanabile ai sensi dell'articolo 182 comma 2 c.p.p.. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 11953/2014
Contratti bancari: la firma biometrica sul tablet
Due Istituiti di credito hanno recentemente chiesto l'autorizzazione al Garante della Privacy al fine di dotare i propri promotori finanziari di tablet in grado di analizzare i dati biometrici della firma apposta dai clienti che desiderano sottoscrivere contratti finanziari a distanza. L'utilizzo di tali sistemi determina, infatti, un trattamento di dati di natura "comportamentale" e "dinamica" (poiché l'identificazione della firma avviene considerando e raffrontando diversi elementi quali: velocità ...
Orlando: subito le emergenze, a giugno la riforma organica
Quattro emergenze da affrontare subito per "bonificare il campo": carceri, civile, personale, mafia. Una riforma organica della giustizia a giugno. Il sistema per eleggere il Csm da revisionare. Si muove lungo queste direttrici il programma che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha illustrato ieri in commissione al Senato
Corte Costituzionale N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 2013
Ordinanza del 30 dicembre 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da ... - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al «valore del diritto accertato [dal giudice]» senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilita' ...
GU n. 18 del 23-04-2014
GU n. 18 del 23-04-2014
Corte Costituzionale N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2013
Ordinanza del 20 dicembre 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di Appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da ... - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al «valore del diritto accertato [dal giudice]» senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilita' d ...
GU n. 18 del 23-04-2014
GU n. 18 del 23-04-2014
Corte Costituzionale N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2013
Ordinanza del 28 novembre 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da ... - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al «valore del diritto accertato [dal giudice]» senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilita' di liqu ...
GU n. 18 del 23-04-2014
GU n. 18 del 23-04-2014