CENTRALE RISCHI: il procedimento tipico della privacy e il ricorso ex art.700 cpc
È inammissibile il ricorso al procedimento speciale previsto dagli art. 152 d.lgs. 196/03 e art. 10 d.lgs. 150/11 quando già penda il giudizio di merito ed il provvedimento cautelare venga richiesto in corso di causa, atteso che ai sensi dellart.40 c.p.c. deve essere applicato il rito ordinario quando siano proposte domande connesse ma soggette a procedure diverse. Questa è la decisione assunta dal Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, con ordinanza emessa in data 1 aprile 2014 in sede di reclamo avverso un provvedimento durgenza ex art.700 c.p.c. In particolare, il Tribunale, con ordinanza del 10.2.2014 aveva concesso il chiesto provvedimento ex art. 700 cpc, affermando la ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica e la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del chiesto provvedimento. Con il medesimo provvedimento, il Giudice aveva affermato che La proposizione nel corso di un giudizio di merito di una domanda cautelare per la cancellazione della segnalazione di un nominativo, preclude lapplicazione della normativa speciale prevista dal codice della privacy (art.152 d.lgs. n. 196/2003, come integrato dallart. 10 d.lgs. 150/2011). In sede di reclamo, lIstituto di credito aveva impugnato il provvedimento concesso in quanto inammissibile sussistendo la tutela tipica di cui alla disciplina sulla privacy. Con lordinanza a definizione del reclamo, il Collegio ha ribadito, invece, lammissibilità del ricorso durgenza per la presenza dei presupposti della residualità e della e della strumentalità, e linapplicabilità del procedimento ex art. 152 d.lgs. 196/2003 e art.10 d.lgs.150/11 perché il ricorso era stato presentato nellambito di un giudizio di merito. In proposito, il Collegio ha affermato che il ricorso a tale procedimento, implicando la simultanea proposizione della domanda di merito, non è ammissibile quando il giudizio di merito già penda ed il provvedimento cautelare venga richiesto in corso di causa come nella fattispecie in esame, in quanto non è possibile seguire il rito speciale previsto dalla normativa sulla privacy per i limiti di cui all'art.40 cpc, che regola il concorso di riti in caso di proposizione di domande connesse soggette a procedure diverse. Tale norma, infatti, prevedendo al comma terzo che le cause connesse debbano essere trattate col rito ordinario, fa venire meno la possibilità di ricorrere alla procedura speciale per cui l'esigenza cautelare prospettata può essere soddisfatta solo col ricorso all'art.700 cpc. Il Tribunale, quindi, confermando quanto statuito dal Giudice cautelare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del chiesto provvedimento, ha rigettato il reclamo. Per ulteriori approfondimenti, si vedano i seguenti commenti già pubblicati su questa rivista: CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE A SOFFERENZA LEGITTIMA, ANCHE PER CREDITO DI MODESTO IMPORTO La crisi di liquidità per eccessivo ricorso al credito è una condizione che legittima la segnalazione a sofferenza. Ordinanza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Alessandra Arceri | 11-03-2014 CENTRALE RISCHI: COMPETENZA INDEROGABILE DEL FORO DEL CONSUMATORE Le norme a tutela del consumatore derogano anche alle norme speciali in materia di privacy. Ordinanza | Corte di Cassazione, sesta sezione civile | 12-02-2014 | n.5705 CENTRALE RISCHI: È COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA LA RESIDENZA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Ordinanza | Tribunale La Spezia, dott. Ettore Di Roberto | 29-01-2014 CENTRALE RISCHI: ANCHE SE ILLEGITTIMA, NON PRODUCE ALCUN DANNO NON PATRIMONIALE PER IL FIDEIUSSORE È escluso il danno all'immagine e all'onore per il garante in considerazione del limitato accesso. Sentenza | Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Casoria - dott. Giuliano Tartaglione | 31-01-2014 | n.1549 SEGNALAZIONI A SOFFERENZA AMMISSIBILITÀ RIMEDIO CAUTELARE EX ART.700 CPC Il provvedimento di cui allart. 10 comma 6 d.lgs 150/2011 è solo eventuale e deve essere adottato in caso di inerzia dellintermediario Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice unico dott. Massimo Vaccari | 18-03-2013 SEGNALAZIONE IN CAI: inammissibilità del ricorso ex art.700 cpc Lillegittima segnalazione va tutelata con il rimedio cautelare tipico ex artt.10 e 5 D.Lgs. 150/2011. Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Andrea Mirenda | 14-01-2013 SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI E QUESTIONI DI RESPONSABILITA CIVILE Responsabilità delle Banche. Articolo giuridico | 24-04-2013 SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: SI IMPONE ALLA BANCA UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA SULLE RAGIONI DELLIMPEDIMENTO DEL CLIENTE La diffida di pagamento e lemissione di un decreto ingiuntivo non sono sufficienti a comprovare linsolvenza del soggetto. Ordinanza | Tribunale di Marsala, sezione feriale dott. Pasquale Russolillo | 05-08-2013...
D.Lgs. n. 49/2014: pannelli fotovoltaici classificati come "raee"
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, entrato in vigore lo scorso 12 aprile 2014, ha recepito la Direttiva 2012/19/UE ed ha introdotto diversi modelli di finanziamento della raccolta differenziata e del riciclo dei Raee, distinguendo tra "storici" e "nuovi" e tra "provenienza domestica" e "provenienza professionale". I produttori di pannelli fotovoltaici potranno far fronte ai propri obblighi sia individualmente che collettivamente tramite un Consorzio, senza fine di lucro, riconosciuto ...
Pa: Cantone si insedia come presidente dell'Anticorruzione
Raffaele Cantone si è insediato oggi quale Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Loriferisce l'Autorità sul proprio sito internet. Nato a Napoli il 24 novembre 1963, a lungo magistrato impegnato nella lotta contro la camorra (ha ottenuto la condanna di esponenti del calibro di Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti), Cantone ha poi lavorato presso l'Ufficio delMassimario della Cassazione.
Il jobs act passa al Senato
Il Jobs Act rappresenta per la somministrazione di lavoro una rivoluzione copernicana, più di quanto non lo rappresenti per il contratto a termine direttamente stipulato tra impresa e lavoratore, perché incide, in modo radicale ed efficace, anche sull'ultimo margine di rischio che l'istituto, nella sua precedente conformazione, presentava ...
Il ministro Orlando convoca mercoledì i giudici di pace
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha convocato per mercoledì 30 aprile alle ore 17:00 in via Arenula le associazioni rappresentanti la Magistratura Onoraria
SEPARAZIONE - Quale discrezionalità del giudice nel disporre le indagini patrimoniali?
Le Sentenze richiamate affrontano, ancora una volta, il tema estremamente dibattuto "dell'effettività dell'esercizio" del potere di disporre idonea Consulenza Tecnica di Ufficio che, avvalendosi del contributo della Polizia Tributaria, possa consentire al giudice di "determinare con un apprezzabile grado di esattezza i redditi delle parti" di un processo di separazione o di divorzio.
Il computo delle aggravanti per il guidatore ubriaco sotto i 21 anni
Se le circostanze aggravanti dell'aver provocato un incidente guidando in stato di ebbrezza e in orario notturno concorrono con il fatto che la violazione è compiuta da chi ha meno di 21 anni la pena è raddoppiata e il giudice può apportare un aumento di un terzo
SPESE DI GIUSTIZIA: dal 3 maggio aumento del 4% sui diritti di copia
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 91/2014 il decreto del Ministero della Giustizia che adegua gli importi del diritto di copia e di certificato - ai sensi dellarticolo 274 del Dpr 115/02 - al costo della vita accertato dallIstat per lultimo triennio. In particolare, nel triennio considerato, listituto Nazionale di Statistica ha rilevato una variazione pari al 4% dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come annunciato dalla circolare 15/2014, pubblicata lo scorso 17 aprile dal dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, tale aumento, perciò, si applica alle tabelle di cui agli allegati 6 e 7 del citato DPR, relative ai diritti di copia in formato cartaceo nell'ambito del processo civile, nonché ai diritti di certificato di cui alle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR 115 che passa dai precedenti euro 3,54 agli attuali 3,68. Per ciò che riguarda le copie di documenti informatici, lart. 4 del DL 193/09 stabilisce, come è noto, che i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Sembra pacifico, dunque, che le tariffe per le copie in formato elettronico restino fissate al valore precedente allaumento del 2009 e che quindi ladeguamento del 4% si applichi esclusivamente alle copie in formato cartaceo....
Diritto all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici
Appartiene alla cognizione del giudice ordinario, la cognizione della domanda del candidato idoneo in graduatoria, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, poiché egli chiede di far valere il diritto all'assunzione al di fuori della procedura concorsuale. Appartiene, invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, l'esame della pretesa al riconoscimento di tale diritto associata alla presupposta contestazione del provvedimento ...
I DIZIONARI DELLA VITA PRATICA: SEPARATI E DIVORZIATI. Martedì 29 aprile in edicola con Il Sole 24 Ore
Le leggi, le consuetudini, gli ostacoli pratici o i vincoli burocratici, anche quando una coppia affronta il delicato e spesso difficile momento della separazione o del divorzio...
Acquisto di partecipazioni sociali e trasferimento d'azienda: una proposta per modificare i termini di prescrizione delle garanzie
Il tema delle dichiarazioni e garanzie nei contratti aventi a oggetto la cessione di partecipazioni sociali e/o aziende ha rappresentato, negli ultimi anni (e continua tuttora a rappresentare), un argomento d'indiscusso interesse per gli addetti ai lavori.
Tribunale di Bologna: "utilizzatore" informato e componenti di prodotti complessi
In un recente giudizio in materia di modelli, il Tribunale di Bologna, sconfessando parzialmente il CTU nominato, ha enunciato alcuni principi interessanti sul concetto di "utilizzatore informato".Il giudizio vedeva contrapposte un'azienda produttrice di cucine per uso domestico e un'azienda produttrice di componenti (griglie) per queste ultime. La seconda aveva inviato alla prima una diffida per la pretesa contraffazione di un proprio modello registrato di griglia per piani di cottura, asseritamente ...
Simulazione di reato
Ai fini della configurabilità del reato di simulazione, non è rilevante che non sia stato redatto processo verbale della falsa denuncia, atteso che deve prendersi in considerazione qualsiasi informativa del reato simulato, scritta od orale, all'autorità idonea a determinare l'inizio di un procedimento penale. Siffatto reato non sussiste se la falsa denuncia abbia per oggetto un fatto assurdo o sia talmente grossolana da non poter presentare il pericolo che, sia pure inizialmente, gli organi tenuti ...
ESECUZIONE FORZATA: VENDITA SENZA INCANTO, LOFFERTA E VINCOLANTE
Nellespropriazione immobiliare il legislatore ha previsto che il Giudice con ununica ordinanza disponga la vendita senza incanto e, quindi, a seguire la vendita con incanto. La partecipazione alla vendita con incanto avviene con il deposito della domanda di partecipazione in busta chiusa entro il termine previsto e nel luogo indicato nellavviso di vendita. Lofferta deve contenere tutti i dati indicati nellavviso di vendita e deve essere sottoscritta da persona di identità certa. È, pertanto, opportuno inserire copia del documento di identità dellofferente, persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica e, in tal caso, la relativa visura camerale. Allesterno della busta lofferente non deve indicare nulla, sarà il ricevente ad annotare il nome, previa identificazione, della persona che materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice o del delegato e la data delludienza fissata per lesame delle domande. Lofferta non può essere inferiore al prezzo base pubblicato, pena linefficacia, e deve essere corredata da un assegno per cauzione pari al 10% del prezzo offerto. La domanda di partecipazione alla vendita senza incanto è vincolante, per cui lofferente non potrà ritirare la propria offerta, pena la perdita della cauzione. Lofferta è senzaltro accolta, se superiore al valore dellimmobile aumentato di un quinto, mentre, qualora non lo superi, laccoglimento dellofferta è subordinata al mancato dissenso del creditore procedente e/o ad una valutazione prognostica di maggiore convenienza dellincanto. Nel caso di più offerte, il Giudice o il delegato invitano gli offerenti ad una gara sullofferta più alta con rilanci minimi, indicati dal delegato e simili allincanto. Laggiudicazione è immediatamente definitiva. Nel caso in cui la vendita senza incanto non si tenga per mancanza o inefficacia delle offerte, per il dissenso del creditore o perché il Giudice o il delegato abbiano ritenuto preferibile vendere allincanto, si procede alla vendita con incanto. La partecipazione alla vendita con incanto avviene attraverso il deposito della dichiarazione di voler partecipare e dellassegno a cauzione, sempre secondo le modalità e le formalità indicate nellavviso di vendita. Durante la vendita tutti gli interessati sono ammessi a effettuare rilanci verbali. Le offerte non sono efficaci, se non superano lofferta precedente con i rialzi indicati nellavviso di vendita e la gara termina quando siano trascorsi tre minuti dallultima offerta senza che ne segua unaltra maggiore. L'aggiudicazione nella vendita con incanto, a differenza della vendita senza incanto, è provvisoria, perché nei dieci giorni successivi la gara potrebbe essere riaperta, ove venga presentata un'offerta maggiorata di un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione. In tal caso il Giudice, verificata la regolarità delle offerte in aumento, indice una nuova gara, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere presentate ulteriori offerte e di cui deve essere data idonea pubblicità. Sia nel caso di vendita senza incanto che in quello con incanto, laggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, unitamente alle spese, nei termini e nei modi fissati nellavviso di vendita....
VENDITA SENZA INCANTO, LOFFERTA E VINCONLANTE
Nellespropriazione immobiliare il legislatore ha previsto che il Giudice con ununica ordinanza disponga la vendita senza incanto e, quindi, a seguire la vendita con incanto. La partecipazione alla vendita con incanto avviene con il deposito della domanda di partecipazione in busta chiusa entro il termine previsto e nel luogo indicato nellavviso di vendita. Lofferta deve contenere tutti i dati indicati nellavviso di vendita e deve essere sottoscritta da persona di identità certa. È, pertanto, opportuno inserire copia del documento di identità dellofferente, persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica e, in tal caso, la relativa visura camerale. Allesterno della busta lofferente non deve indicare nulla, sarà il ricevente ad annotare il nome, previa identificazione, della persona che materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice o del delegato e la data delludienza fissata per lesame delle domande. Lofferta non può essere inferiore al prezzo base pubblicato, pena linefficacia, e deve essere corredata da un assegno per cauzione pari al 10% del prezzo offerto. La domanda di partecipazione alla vendita senza incanto è vincolante, per cui lofferente non potrà ritirare la propria offerta, pena la perdita della cauzione. Lofferta è senzaltro accolta, se superiore al valore dellimmobile aumentato di un quinto, mentre, qualora non lo superi, laccoglimento dellofferta è subordinata al mancato dissenso del creditore procedente e/o ad una valutazione prognostica di maggiore convenienza dellincanto. Nel caso di più offerte, il Giudice o il delegato invitano gli offerenti ad una gara sullofferta più alta con rilanci minimi, indicati dal delegato e simili allincanto. Laggiudicazione è immediatamente definitiva. Nel caso in cui la vendita senza incanto non si tenga per mancanza o inefficacia delle offerte, per il dissenso del creditore o perché il Giudice o il delegato abbiano ritenuto preferibile vendere allincanto, si procede alla vendita con incanto. La partecipazione alla vendita con incanto avviene attraverso il deposito della dichiarazione di voler partecipare e dellassegno a cauzione, sempre secondo le modalità e le formalità indicate nellavviso di vendita. Durante la vendita tutti gli interessati sono ammessi a effettuare rilanci verbali. Le offerte non sono efficaci, se non superano lofferta precedente con i rialzi indicati nellavviso di vendita e la gara termina quando siano trascorsi tre minuti dallultima offerta senza che ne segua unaltra maggiore. L'aggiudicazione nella vendita con incanto, a differenza della vendita senza incanto, è provvisoria, perché nei dieci giorni successivi la gara potrebbe essere riaperta, ove venga presentata un'offerta maggiorata di un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione. In tal caso il Giudice, verificata la regolarità delle offerte in aumento, indice una nuova gara, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere presentate ulteriori offerte e di cui deve essere data idonea pubblicità. Sia nel caso di vendita senza incanto che in quello con incanto, laggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, unitamente alle spese, nei termini e nei modi fissati nellavviso di vendita....
Il risarcimento del danno alla persona tra la proposta di legge C1063 e la evoluzione recente della Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Riflessioni sul testo della Proposta di Legge Bonafede ...
RACCOMANDAZIONE 2014/135/UE: verso un nuovo approccio europeo per la gestione della crisi dimpresa e delle ristrutturazioni
E stata di recente pubblicata (Gazzetta ufficiale dellUnione europea del 14 marzo 2014, numero L/74/65) la Raccomandazione della Commissione europea 2014/135/UE del 12 marzo 2014 (in seguito Raccomandazione n.135/2014), con il duplice obiettivo di incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro giuridico omogeneo che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese in difficoltà finanziaria e di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo limprenditoria, gli investimenti e loccupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Trattasi di una nuova tappa lungo il tortuoso progredior verso lefficienza/efficacia delle azioni di risanamento delle imprese in crisi. Come noto, dello strumento della Raccomandazione si avvale spesso la Commissione UE per puntualizzare la propria posizione in merito agli sviluppi futuri della propria azione. La Raccomandazione infatti, a differenza del parere, ha il precipuo scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni. Lefficacia non direttamente vincolante delle Raccomandazioni non implica comunque che esse siano totalmente sprovviste di alcun effetto giuridico. In dottrina si è, infatti, posto in evidenza come esse producano un effetto di liceità, nel senso che è da considerarsi pienamente lecito un atto, di per sé illecito, posto in essere per rispettare una raccomandazione di unistituzione. Anche la Corte di Giustizia (cfr. sentenza Grimaldi 1989) ha posto ben in evidenza come le raccomandazioni non possono essere considerate del tutto prive di effetti giuridici, essendo compito del giudice nazionale tenerne conto per procedere allinterpretazione degli altri atti vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie e delle norme nazionali. Con la Raccomandazione n.135/2014 siamo pertanto in presenza di un atto dindirizzo di grande importanza e rilevanza, posto che lo stesso individua principi cardine e di best practice che gli Stati membri, invitati ad attuare i principi della stessa entro il 14 marzo 2015, non potranno ignorare. Il tutto assume particolare significato di indirizzo strategico, posto che sussiste ancora una grande disparità dei quadri nazionali in materia di ristrutturazione. Il tema delicato delle crisi on cross border attende inoltre (unitamente alla definizione di gruppo di imprese in crisi) da tempo di essere adeguatamente regolamentato, e chi scrive ha dovuto assistere a crisi aziendali che, per difetti di coordinamento tra le procedure di risanamento e carenze normative di vario genere, hanno creato gravi danni patrimoniali minando spesso anche la continuità aziendali di gruppi economici rilevanti. Il Regolamento CE n.1346/2000 appare inoltre ormai datato e, come noto, si limita a disciplinare questioni relative alla competenza, al riconoscimento, allesecuzione, alla legge applicabile e alla cooperazione nelle procedure dinsolvenza transfrontaliere, mentre ancora pendono proposte di modifica di tale Regolamento che dovrebbero estendere la regolamentazione comunitaria anche e soprattutto alla procedure di prevenzione e di allerta (che, come a tutti noto, se avviate tempestivamente sono fondamentali per sottrarre allinsolvenza le aziende in crisi; procedure che, purtroppo, in Italia non sono ancora state previste dalla legge fallimentare, nonostante le indicazioni della c.d. Commissione Trevisanato). Venendo sinteticamente a leggere lobiettivo e loggetto della Raccomandazione n.135/2014 notiamo subito lenfasi con cui la Commissione UE mira a: - diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro; spesso i politici e le Istituzioni si sforzano di favorire gli investimenti in Italia e nellUE, ma spesso ci si dimentica che la complessità e lincertezza operativa e interpretativa sul restructuring si possono tradurre in un gap che porta a disincentivare anziché incentivare gli investimenti; - aumentare i tassi di recupero del credito (sempre in Italia è ormai un evento tuttaltro che raro vedere nellambito del restructuring percentuali di recuperabilità bassissime, specie nei concordati con finalità liquidatoria); - eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri (attualmente le crisi on cross border vengono gestite con grandi difficoltà, proprio perché appare arduo procedere ad una valutazione di fattibilità complessiva della manovra di risanamento dei gruppi stessi che operano in diversi stati dellUE) Ancora più rilevante la Raccomandazione n.135/2014 appare nel delineare le norme minime in materia di quadro di ristrutturazione preventiva. In concreto, vengono delineate le seguenti linee guida: - occorre procedere nella ristrutturazione in una fase precoce: i ritardi nella segnalazione dello stato di crisi sono infatti nefasti e vanno evitati. Purtroppo in Italia spesso la figura dellImpresa si confonde con quella dellImprenditore, e questo non agevola lemersione della crisi in tempi rapidi. Su questo punto rilevante occorrerebbe fare tesoro dellesperienza francese. In Francia infatti le misure di prevenzione (tra cui le procedure di allerta) hanno sempre una funzione primaria nella protezione dell'impresa in difficoltà, mentre le procedure concorsuali - pur ben regolamentate - hanno funzioni residuali, e questo per il semplice motivo che lincremento della prevenzione aiuta e risolve una importante porzione delle situazioni di crisi, evitando l'accentuarsi delle patologie ed il ricorso alle procedure concorsuali. Altra importante particolarità della legislazione francese sta nel fatto che le misure di prevenzione in Francia scattano anche indipendentemente dalla volontà dell'imprenditore che, a volte, tende a non percepire la gravità della situazione. Sindaci, rappresentanti dei lavoratori, revisori contabili e spesso lo stesso Presidente del Tribunal de Commence possono prendere l'iniziativa e promuovere la misura di prevenzione ritenuta più adatta. Anche nellambito delle relazioni col sistema bancario, la Francia gode di ulteriori norme estremamente efficaci e sconosciute al nostro ordinamento. La legge francese rimette infatti all'attenzione del mediatore della Banca di Francia situazioni di potenziale conflitto (e ben sappiamo, soprattutto in Italia, come intorno allutilizzo o alla sospensione/revoca delle linee di finanziamento del capitale circolate si annidino insidiose patologie che possono esacerbare la crisi dimpresa, e che portano ad infinite discussioni nellambito del ceto bancario, non scevre anchesse da episodi di opportunismo e scorrettezza), che convoca le Banche presso la Prefettura competente e coordina una analisi della situazione, suggerendo correttivi, incoraggiando un maggior approfondimento delle informazioni ed aiutando l'imprenditore a presentare nella forma più corretta, ogni dato utile ad una più attenta a costruttiva valutazione del rischio. Il tutto nella prospettiva della moral suasion e senza invasioni di campo; - il debitore dovrebbe (in linea di principio) mantenere il controllo della gestione corrente; spesso tuttavia (e su questo aspetto la Raccomandazione n.135/2014 non approfondisce più di tanto) la banca non è più un semplice creditore ma è chiamata a diventare un partner, specie quando il ceto bancario ha trasformato in strumenti di quasi equity (SFP o altro strumento finanziario) una parte consistente delle proprie ragioni di credito nelle ricapitalizzazioni aziendali. Le banche, da prestatori/creditori vengono infatti sempre più chiamate a farsi partner degli imprenditori in crisi, trovandosi a dover gestire da protagoniste complessi processi di ristrutturazione. Tutto ciò determina sovente per le banche un insostenibile stress delle strutture organizzative e inevitabili ricadute anche a conto economico, rendendo al contempo poco efficienti per le imprese, anche qualora ve ne siano i presupposti, i tradizionali percorsi di uscita dalla crisi tramite il ricorso agli strumenti di composizione approntati dal Legislatore negli ultimi anni. La magnitudine di tale situazione richiederebbe oggi urgenti risposte innovative e di sistema su questo tema centrale, che coinvolge la governance delle imprese in crisi, è in atto una discussione profonda; - il debitore dovrebbe poter chiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali; anche su questo tema non esistono norme adeguate in materia, e spesso per ottenere lautomatic stay le imprese in crisi ricorrono in Italia (impropriamente, se non proprio abusivamente) allistituto del concordato in bianco ex art.161 sesto comma l.fall., che è la storia di questi ultimi mesi che ce lo dice si trasformano spesso in veri e propri boomerang per i proponenti (che nella stragrande maggioranza dei casi non riescono neanche a presentare la manovra nei termini fissati dal giudice); - il piano di ristrutturazione adottato dalla maggioranza dei creditori dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori se omologato dal giudice; spesso in Italia nei tavoli di ristrutturazioni i creditori (e sono spesso quelli che hanno le quote di rischio minori) adottano comportamenti opportunistici gravemente lesivi della par condicio e delle norme deontologiche, ostacolando di fatto lazione di risanamento e/o dilatandone i tempi in modo intollerabile; il requisito della omologabilità del piano indicato dalla Raccomandazione n.135/2014 potrebbe inoltre in futuro ridurre fortemente lutilizzo dei piani attestati ex art.67 l.fall. (su cui anche il Legislatore italiano pare aver già manifestato un certo disfavore); - i nuovi finanziamenti necessari per lattuazione del piano dovrebbero essere inattaccabili; anche su questo punto va rimarcata lattuale non soddisfacente tutela normativa dei finanziamenti concessi in funzione degli accordi omologabili ex art.182bis l.fall. e dei piani concordatari; - infine, la procedura di ristrutturazione non dovrebbe avere una durata eccessiva, dovrebbe essere la meno costosa possibile ed essere flessibile (avendo ciò degli strumenti interni di adattamento), onde evitare plurimi interventi del giudice. Anche su questo tema va rimarcato che spesso i piani di risanamento in Italia non dispongono di buffer e di adeguata flessibilità economico-finanziaria, cosa che spesso porta alla non perdurante idoneità del piano medesimo e al suo insuccesso. Molto penetranti appaiono anche le linee-guida per agevolare i negoziati sui piani di ristrutturazione, specie laddove auspicano: (i) la previsione di sospensione temporanea (durata massima di 12 mesi) delle azioni esecutive individuali, senza tuttavia incidere sullesecuzione dei contratti in corso, laddove una parte significativa dei creditori siano favorevoli allavvio di negoziati per ladozione del piano di ristrutturazione e lo stesso abbia ragionevoli prospettive di essere attuato, che potrebbe a sua volta portare alla revisione dellart.169-bis l.fall.; (ii) lomologazione dei piani di ristrutturazione; (iii) la possibilità dei creditori di essere informati dei contenuti del piano di ristrutturazione e di potersi opporre allo stesso; (iv) lesonero da responsabilità civili o penali per i contributori di nuovi i finanziamenti concordati nellambito del piano di ristrutturazione omologato; Prime considerazioni sintetiche Il Legislatore italiano, come quelli degli altri Stati membri UE, sarà presto chiamato a rimettere mano alla tormentata normativa sul restructuring, ottemperando ai policy makers della Raccomandazione n.135/2014. Rimaniamo peraltro in attesa di vedere attuate efficaci proposte di modifiche al Regolamento CE 1346/2000 da parte del legislatore comunitario. Lesperienza francese testimonia che gli strumenti di prevenzione e di allerta risultano estremamente efficaci e creano una reale cultura della prevenzione, molto ben accetta dalle imprese stesse che sanno di poter contare su aiuti reali da parte delle istituzioni, in tempi brevi, a bassi costi e in totale riservatezza. E ciò rafforza nei più la consapevolezza che il ritardo nella necessaria adozione dei dispositivi di prevenzione può portare limpresa nellarea delle procedure concorsuali, con maggiori rischi e che a volte sono senza ritorno. Unitamente e parallelamente al nuovo processo normativo in atto, le banche italiane, a loro volta, saranno chiamate a farsi carico delle pur opportune esigenze di pulizia di bilancio, e avranno come ulteriore ma non certo secondario obbiettivo quello di rendere sempre più efficienti i processi di ristrutturazione oggi polverizzati e incagliati negli uffici ristrutturazione, che seppur meritoriamente rinforzati e riqualificati negli ultimi anni innanzi al quotidiano moltiplicarsi dei dossier e pur con tutta la diligenza e competenza di cui sicuramente dispongono, si trovano oggi a dover gestire con strumenti ordinari una vera emergenza nazionale (e spesso transnazionale, in presenza di crisi di gruppi economici on cross border). Probabilmente con la ripresa economica (che i più danno per imminente) si arresterà o perlomeno diminuirà il flusso dei nuovi crediti deteriorati, ma in ogni caso si palesa già fin dora la necessità per le banche europee (gravate da consistenti partite di credito deteriorato) di concepire soluzioni sistemiche e operative, e che in futuro potrebbero vedere la nascita e interposizione di veicoli dedicati e professionali che siano capaci di svolgere per conto e nellinteresse delle banche, anche a seguito della conversione in equity dei loro crediti, quel ruolo di partnership che esse non vogliono / non possono svolgere. Ladozione di tali veicoli (su cui oggi si stanno facendo le prime importanti riflessioni strategiche) potrebbe così contribuire a superare uno dei principali ostacoli di natura operativa allapplicazione con successo dei suddetti strumenti (piani, accordi o concordati), contenendo al massimo la lentezza, complessità e farraginosità della dialettica che in ogni operazione di restructuring oggi (in Italia come altrove) continua a caratterizzare la dialettica tra le banche e le imprese debitrici e, ancor di più, allinterno del ceto bancario stesso, tra banche portatrici di interessi disomogenei, quantitativamente e qualitativamente. Da qui i tempi ormai alquanto dilatati delle attuali operazioni di restructuring e la difficoltà di una interlocuzione che pretenderebbe, per sua natura, tempi di reazione rapidissimi e modalità dirette. La concentrazione, anche solo in parte, delle posizioni creditorie diffuse e disomogenee in capo ad un unico interlocutore professionale dellimpresa potrebbe rappresentare dunque, sotto un profilo squisitamente operativo, una vera rivoluzione copernicana capace di dare efficienza e funzionalità agli strumenti di superamento della crisi dimpresa. In tal senso, una soluzione di questo tipo potrebbe/dovrebbe essere oltreché agevolata dalle Istituzioni pubbliche, italiane e comunitarie imposta o caldeggiata con opportuna moral suasion, perlomeno laddove risultino verificati certi presupposti dimensionali dellindebitamento in termini quantitativi e di numerosità dei soggetti bancari coinvolti....
I provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014
I provvedimenti di rilievo per la materia lavoristica pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2014..
Il sequestro penale prevale sull'ipoteca
Non c'è incompatibilità giuridica tra il sequestro penale e il diritto di credito del terzo assistito da garanzia reale. Nel caso in cui sia disposto il sequestro di un bene gravato da ipoteca, il terzo creditore può ottenere la soddisfazione del suo diritto solo in un momento successivo, ossia quando all'esito del processo penale sia disposta la confisca del bene; non può ottenere tutela invece attraverso la richiesta di revoca del sequestro penale o attraverso la promozione dell'azione esecutiva ...
Separazione, alimenti: no alla sospensione della prescrizione
La sospensione della prescrizione prevista dall'articolo 2941 del c.c. per i coniugi non opera in caso di separazione. Sulla base di questo principio che nasce non da una interpretazione letterale della norma ma che è dettata dall'«evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale», la Corte di cassazione, con la sentenza 7981/2014, ha bocciato il ricorso contro la prescrizione quinquennale del diritto del coniuge beneficiario al pagamento dell'assegno di mantenimento