Servizi di comunicazione: si può controllare che le società rispettino le norme di tutela dei consumatori
Gli Stati membri possono controllare se società che, sebbene siano stabilite in un altro Stato membro, forniscono sul loro territorio servizi di comunicazione elettronica rispettino le norme in materia di tutela dei consumatori
CONCORDATO IN BIANCO: l'ammissione con riserva non può tradursi in un illegittimo mezzo per evitare il fallimento
La presentazione di una domanda di concordato preventivo non può essere utilizzata al solo scopo di procrastinare la dichiarazione di fallimento per poi invocare la scadenza dei termini ex art.10 LF, ove si accerti che i presupposti della seconda siano i medesimi in base ai quali è stato proposta la domanda di concordato. La procedura fallimentare che venga procrastinata stante il deposito di una domanda di concordato preventivo in bianco conclusosi poi con la revoca ex artt.163 e 173 LF determina lapplicabilità del principio della consecutività delle procedure Ne deriva che il dies a quo ex art.10 LF decorre a ritroso dalla data di ammissione alla procedura concordataria e non dalla revoca della stessa. Così si è pronunciato il Tribunale di Rovigo, Giudice dott. Martinelli che con sentenza del 27.03.2014 ha dichiarato, su ricorso presentato da un creditore, il fallimento di una società inattiva da più di un anno. Ladito Giudicante ha correttamente rilevato che la detta società un anno prima aveva richiesto l'ammissione con riserva al concordato in bianco, successivamente revocato per mancato deposito del fondo spese per cui in applicazione di quanto statuito da ormai consolidata giurisprudenza trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento latto terminale del procedimento. Nel dettaglio, il Tribunale ha sposato la tesi della consecutività delle due procedure - la domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l.f. e la dichiarazione di fallimento - nei casi in cui sia possibile dimostrare (anche attraverso l'impiego di una serie di indici quali l'inattività della ditta individuale) come l'elemento oggettivo (lo stato di crisi dell'impresa), che fonda la richiesta di concessione dello strumento concordatario, coincida con lo stato di insolvenza dell'imprenditore. Deriva dalla consecutività delle due procedure il fatto che l'imprenditore possa essere dichiarato fallito anche a ridosso della revoca del concordato, dal momento che deve considerarsi come dies a quo - utile al decorso del termine previsto dall'art. 10 l.f. - il momento in cui era stata presentata la domanda di concordato e non quello, evidentemente successivo, della revoca dello stesso. Secondo il Giudice veneto, tali considerazioni sono a maggior ragione suscettibili di applicazione alla luce delle novità introdotte nel 2012 con la riforma della legge fallimentare: la possibilità, concessa all'imprenditore in crisi, di presentare domanda di concordato senza aver preventivamente predisposto il piano da presentare all'approvazione dei creditori non deve cioè tramutarsi in un abuso dello strumento concordatario in frode alla legge. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Rovigo ha ritenuto fondato il ricorso ed ha dichiarato, quindi, il fallimento della società debitrice....
Il termine iniziale per le indagini patrimoniali è quello della presentazione dell'istanza per il sequestro
Il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio utile per le indagini patrimoniali previste e disciplinate dall'articolo 19 del Dlgs n. 159 del 2011, corrisponde al tempo in cui il rappresentante della pubblica accusa propone istanza al Tribunale per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca.
Occupazione appropriativa: ancora precisazioni sui termini per il risarcimento
Si è attuato uno spostamento in avanti della decorrenza della prescrizione, dalla verificazione del fatto alla manifestazione del danno, a maggior ragione invocabile in presenza di un'espropriazione illegittima
La Camera approva il Dl droga dopo la fiducia
L'Aula della Camera ha approvato il decreto sulle sostanze stupefacenti emanato dal governo dopo la bocciatura della legge Fini-Giovanardi da parte della Corte Costituzionale. Hanno votato sì 280 deputati, no 146, due gli astenuti.
Giustizia: "bocciato" testo su responsabilità delle toghe
Bocciato di fatto il disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati voluto fortemente dal centrodestra. I senatori del Pd, i parlamentari grillini e gli ex 5 Stelle hanno approvato in commissione Giustizia del Senato
Giudici pace, secondo l'Unigipa massicci trasferimenti di personale
L'Unione Nazionale dei Giudici di pace (Unigipa) denuncia massicci trasferimenti di personale amministrativo degli uffici, alcuni dei quali anche con effetto immediato che ne danneggiano l'efficienza
Rilevanza dell'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione
L'abbandono della casa coniugale costituisce causa di addebito della separazione in quanto determina il venir meno della convivenza coniugale, fatta salva l'ipotesi in cui il coniuge che il predetto obbligo abbia violato, provi che una tale violazione sia stata determinata dall'altrui comportamento, ovvero sia intervenuta nel momento in cui la intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto. La prova predetta è particolarmente rigorosa nell'ipotesi ...
Giudizi elettorali, individuazione dell'Amministrazione quale parte necessaria
Nei giudizi elettorali dinanzi al Giudice Amministrativo, l' individuazione dell'Amministrazione cui spetta la qualità di parte necessaria, va fatta in base al criterio dell'imputazione dei risultati della consultazione elettorale, e non già a quello dell'imputazione formale degli atti contestati. Consegue a quanto innanzi che, in relazione alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune e non anche l'Amministrazione statale di cui fanno parte gli organi preposti agli adempimenti preliminari. ...
Sovraffolamento delle carceri, solo la Serbia fa peggio dell'Italia
Solo la Serbia fa peggio dell'Italia fra i 47 Paesi del Consiglio d'Europa quanto a sovraffollamento delle carceri. E' quanto emerge da un rapporto dell'organizzazione con sede a Strasburgo, secondo cui in Italia la popolazione carceraria nel 2012 era di 66.271 unità, con un rapporto di 145,4 detenuti per una capacità di 100 posti. Peggio del nostro Paese fa solo la Serbia, con 159,3 detenuti per una capacità di 100 ed una popolazione carceraria di 11.070 persone.I dati relativi all'Italia sono ...
DOMANI CON IL SOLE 24 ORE FOCUS SUI PARAMETRI PER GLI AVVOCATI
Cambia il metodo di calcolo delle parcelle degli avvocati. Dopo l'epoca delle tariffe vincolanti arriva il momento dei parametri.
Le Sezioni Unite tornano sui "rapporti" tra azioni petitorie e di rilascio o consegna
Unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono – ottenere la disponibilità materiale di un bene, di cui si è privi – ma si distinguono nettamente per la natura.
Filtro in appello, l'ordinanza di inammissibilità vale solo per l'infondatezza nel merito
L'ordinanza di inammissibilità in appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter del Cpc non può essere pronunciata per questioni di forma o pregiudiziali di rito ma solo per la manifesta infondatezza nel merito
Divorzio breve, oggi le audizioni in commissione Giustizia
Sui presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (pdl 831 e abbinate), la commissione Giustizia della Camera svolgerà oggi a partire dalle 13.30 le audizioni informali
Direttiva sull'informazione nei procedimenti penali all'esame della Commissione
In programma in commissione Giustizia del Senato oggi e domani il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali,
Il contributo unificato in caso di rigetto vale anche per le impugnazioni
La sentenza del Tribunale di Firenze del 12 marzo 2014 si pone all'attenzione dell'interprete per più temi di interesse: le modalità di proposizione dell'appello; la rilevanza giuridica del comportamento inerte del Comune; e la debenza del pagamento del contributo unificato in caso di rigetto.
Retroattiva la norma sulla incompatibilità tra sindaco e parlamentare
La Corte d'Appello di Bari – 1^ Sezione civile (Presidente relatore Scalera) con sentenza n. 19/2014 depositata il 18.4.2014, accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dagli avv.ti Oreste Morcavallo, Ulpaino Morcavallo e Mino Matassa, nell'interesse dell'on. Angelo Cera e del Comune di San Marco in Lamis (Fg), ha respinto l'appello proposto da alcuni consiglieri di minoranza e cittadini elettori del Comune di San Marco in Lamis, confermando l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva ...
Parte civile, spese da liquidare con motivazione puntuale seguendo i parametri
A seguito di sentenza penale, la liquidazione, a carico del condannato, delle spese sostenute dalla parte civile va adeguatamente motivata ed operata con riferimento ai parametri stabiliti dal Dm 140/2012. Lo ha stabilito la V Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 14335/2014, annullando la sentenza di condanna limitatamente alle spese e rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello
ATTI IMPOSITIVI: efficacia probatoria degli accertamenti bancari
L'esistenza di ingenti disponibilità economiche risultante da conto corrente costituisce di per sé elemento di prova grave, precisa e concordante, tale da giustificare il ricorso dell'ente impositore all'avviso di accertamento. E questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8833 del 16 aprile 2014 in materia di avvisi di accertamento. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza di appello della C.T.R. siciliana che aveva confermato la legittimità di alcuni avvisi di accertamento loro indirizzati, ma al tempo stesso aveva ridotto del 70% il reddito determinato ai fini impositivi dall'Agenzia delle Entrate e calcolato sulla base di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sui c/c intestati ai ricorrenti medesimi. Nella sua pronuncia, la C.T.R. aveva evidenziato come la rilevazione fatta sulla base delle movimentazioni bancarie, se non supportata dalla presenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, non potesse da sola costituire prova ma al più rappresentare una mera presunzione; peraltro, la presenza di tali movimentazioni non lasciava escludere del tutto l'esistenza di redditi non dichiarati e soggetti ad imposta. Seguendo tale iter logico, la Commissione aveva eseguito una rideterminazione in via equitativa del reddito imponibile pari al 30% di quanto accertato negli atti impositivi contestati ai contribuenti. Ebbene, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha accolto il ricorso ritenendo che la C.T.R. avesse erroneamente annullato in parte un atto impositivo degradando a mere presunzioni le disponibilità sospette sul conto del contribuente. Nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ha rilevato la presenza di vizio di motivazione ai sensi degli artt. 360, n. 5 e 366-bis c.p.c. - dal momento che la C.T.R. da un lato ha negato l'efficacia probatoria degli accertamenti bancari e dall'altro ha effettuato la rideterminazione equitativa proprio sulla base di quegli stessi accertamenti - e si è spinta oltre, volendo una volta di più ribadire come gli elementi desunti dalle rilevazioni contabili possano legittimamente svolgere una funzione giustificativa per gli atti impositivi, spostando così l'onere della prova in capo al contribuente. ...
FALLIMENTO: il credito dei subappaltatori non è prededucibile
Lente pubblico debitore della appaltatrice fallita, per opere da questa realizzate (anche per mezzo dei subappaltatori), deve adempiere le sue obbligazioni e pagare quanto dovuto alla procedura fallimentare, la quale poi provvederà a ripartire lattivo fra i creditori nel rispetto della graduazione determinata dalla norme fallimentari e civilistiche. Ai subappaltatori della società fallita (a sua volta appaltatrice di opere pubbliche) non spetta il riconoscimento della prededuzione. Invero, lammissione di un credito sia pure in prededuzione non equivale al pagamento al subappaltatore e non risulta di per sé strumento idoneo a realizzare il presupposto per il pagamento dalla stazione appaltante. Così si è pronunciato il Tribunale di Bolzano, sezione Fallimentare, in persona del Giudice delegato dott.ssa Francesca Bortolotti, che con linteressante e preciso decreto del 21.02.2014, ha contrastato, a ragion veduta, il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 3402/12, nella parte in cui era stato ammesso in prededuzione un credito sorto ante fallimento. La Corte, invero, con la pronuncia attentamente vagliata dal GD, aveva riconosciuto la prededuzione a tutti i crediti derivanti da attività, anche poste in essere precedentemente allapertura della procedura, qualora il loro pagamento garantisca la miglior soddisfazione del ceto creditorio. Infatti, secondo la Cassazione, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Il pagamento del credito del subappaltatore, alla luce della disciplina del codice degli appalti, è destinato ad incidere sulla gestione fallimentare, dal momento che esso si atteggia, stando alla motivazione della sentenza, quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante. Tale affermazione finisce per smentire osserva il Tribunale - l'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui i crediti in prededuzione sono quelli sorti in corso di procedura, sia fallimentare che concordataria, mentre tutti i crediti sorti prima avrebbero natura concorsuale e come tali soggetti al principio della par condicio creditorum. Ladito GD ha, quindi, dettagliatamente evidenziato i motivi per i quali ha ritenuto di non condividere la pronuncia della Suprema Corte. Primo fra tutti: la questione circa lapplicabilità al fallimento dellart.118 comma 3 e 3 bis, come modificato dallart.13 DL 145/2013, del Codice degli Appalti, data per presupposta dalla Cassazione. Le dette disposizioni, la cui ratio è quella di tutelare la PA (nel vedere realizzata lopera pubblica nei termini ed alle condizioni previste dal contratto di appalto), prevedono la possibilità, in condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dellopera, di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, anche in deroga alla previsioni del bando di gara. Inoltre, lart.3bis prevede la possibilità per la stazione appaltante di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dallaffidatario e dai subappaltatori nella pendenza della procedura di concordato preventivo. Ebbene, è pacifico - osserva la dott.ssa Bortolotti - come la detta disposizione si possa riferire solo ai casi di concordato con continuità aziendale, essendo prevista solo per questa categoria di concordato la possibilità di proseguire, a determinate condizioni, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso di concordato. Ed è proprio tale motivazione che induce a sostenere la tesi per cui lart.118 cod. app. ha ragion dessere solo ove vi sia una continuità nei rapporti tra stazione appaltante e affidatario . Per contro in caso di fallimento dellaffidatario il contratto fra questo e la stazione appaltante si scioglie ipso jure. Da tanto consegue che il meccanismo ex art.118 cod. app. presuppone lesistenza di un contratto ancora in corso di esecuzione. Del resto lart.118 cod. app. non può trovare applicazione in costanza di fallimento, atteso che, in presenza della detta procedura concorsuale, prevalgono i principi cardine che regolano lo svolgimento della procedura fallimentare nel suo insieme. Diversamente verrebbe leso, non solo il fondamentale principio della par condicio creditorum, ma anche laltrettanto fondamentale principio secondo cui tutti i pagamenti devono essere effettuati nellambito della procedura concorsuale in osservanza dei privilegi di legge e della norma sulla prededuzione. A ciò si aggiunga che, laddove si volesse ragionare nellottica di riconoscere la prededuzione al subappaltatore in sede di ammissione al passivo, la stessa verrebbe ad essere eseguita solo in fase di riparto, per cui nessun subappaltatore potrebbe rilasciare fattura quietanzata senza aver percepito limporto dovuto, ragion per cui lappaltatore fallito non avrebbe comunque titolo per incassare dallente il suo credito. In sostanza, dunque, lammissione di un credito - sia pure in prededuzione - non equivale al pagamento al subappaltatore e non risulta di per sé strumento idoneo a realizzare il presupposto per il pagamento dalla stazione appaltante. Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi di diritto evidenziati, ladito giudicante ha così escluso la prededuzione per i crediti dei subappaltatori, richiamando a tal fine la graduazione determinata dalle norme fallimentari e civilistiche....