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Carceri: nel 2014 saranno assunte 506 unità di Polizia Penitenziaria

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 02/05/2014 - 11:25
Il ministero della Giustizia assumerà 506 nuove unità di personale di Polizia Penitenziaria per l'anno 2014. Il via libera è venuto dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha risposto positivamente all'istanza avanzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Uffici giudiziari: Orlando firma decreto per rimborso Comuni

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 02/05/2014 - 11:23
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto interministeriale che ridetermina l'entità dei contributi dovuti ai Comuni come rimborso delle spese sostenute per la gestione degli uffici giudiziari nel 2011

Divorzio: Orlando, non toccato intervallo separazione-divorzio

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 02/05/2014 - 09:54
L'intervento predisposto dal ministero della Giustizia in tema di divorzio nell'ambito del pacchetto sul civile, che prevede la possibilità della negoziazione assistita da parte di un avvocato nei casi di separazione consensuale (con eccezione delle coppie con figli minori o portatori di handicap), "non incide sui tempi di ripensamento della scelta da parte della coppia", cioè, in sostanza, sui tre anni che intercorrono tra la procedura di separazione e quella di divorzio. Lo ha detto in audizione ...

Multa estinta anche senza pagare le spese di notifica: stop alle maxi-cartelle per piccoli errori

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 02/05/2014 - 08:29
Niente più cartelle di pagamento da centinaia di euro per multe stradali pagate senza aggiungere l'intero importo delle spese postali o di accertamento. È la nuova linea tracciata dalla Seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 9507/14, depositata ieri, che ribalta il precedente indirizzo e spiazza molte amministrazioni.

Corte Costituzionale N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ordinanza del 12 dicembre 2013 emessa dal tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da ... - Cause nelle quali il tribunale giudica in primo grado in composizione collegiale (nella specie: Separazione giudiziale dei coniugi) - Rimessione al Collegio - Omessa previsione che «il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.» - Conseguente impossibilita' per il giudice istruttore ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ordinanza del 18 dicembre 2013 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di ... ...i - Delitto di omesso versamento di IVA - Denunciata previsione, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, di una soglia di punibilita' di euro 50.000, inferiore a quelle previste per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 de ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ordinanza del 25 novembre 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da ... - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al «valore del diritto accertato [dal giudice]» senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilita' di liq ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ordinanza del 25 novembre 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da ... - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al «valore del diritto accertato [dal giudice]» senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilita' di ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ordinanza del 25 novembre 2013 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da ... - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al «valore del diritto accertato [dal giudice]» senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilita' di ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 marzo 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'11 marzo 2013 . Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da ... - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2014

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 (della Regione Puglia). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta addizionale, di dispo ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2014

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 (della Regione Veneto). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Commissariamento delle amministrazioni provinciali - Previsione di commissariamenti nei casi di scadenza naturale del mandato, nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014 - Previsione che i comm ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Corte Costituzionale N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2014

Sentenze Corte Costituzionale - Gio, 01/05/2014 - 05:29
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 (della Regione Piemonte). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Commissariamento delle Province - Applicazione del commissariamento «straordinario» delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, ai casi di scadenza naturale del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali che ...
GU n. 19 del 30-04-2014

Infortunio in itinere

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 30/04/2014 - 17:52
Non rientra nella nozione di infortunio in itinere quello occorso al lavoratore al rientro dalla ferie e in orario notturno, perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 13 gennaio 2014, n. 475

CONCORDATO PREVENTIVO: La delibera degli amministratori è presupposto per la presentazione della domanda

Ex Parte Creditoris - Mer, 30/04/2014 - 16:38
La delibera degli amministratori, di "approvazione" della domanda di concordato, deve esistere già al momento della presentazione di quest’ultimo, costituendone un presupposto. Né può invocarsi, al fine di consentirne la produzione anche dopo il deposito del ricorso, l'art. 162, comma 1, l.fall., che consente al tribunale di fissare al debitore un termine ma solo per produrre "nuovi documenti" e non anche per sanare la lacuna relativa agli atti da depositare insieme alla domanda, come previsti dall'art. 161, commi 1, 2, 3 e 4 1.fall.. Questi i principi enunciati dal Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, Giudice Relatore dott. De Matteis, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo ove la società istante, nel presentare la domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, 1.fall., non solo non aveva depositato la deliberazione dell'amministratore, ma aveva omesso di allegare e/o dedurre, altresì, che la domanda era stata approvata con deliberazione di quest’ultimo ( risultante "da verbale redatto da notaio")e che tale deliberazione era stata "depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2435 del codice civile". Il Tribunale, ha osservato come la società si fosse, viceversa, limitata a depositare la delibera assembleare con cui i soci avevano deliberato di "approvare l'intenzione dell'amministratore unico in relazione all'accesso della società alla procedura di concordato preventivo....” . Né tanto meno la delibera dell'organo amministrativo (necessaria anche in caso di amministratore unico: Corte di Appello Napoli sent. 114/2013) era risultata successivamente assunta (e depositata) in occasione del deposito del piano e della relazione. Orbene, il Tribunale rileva come la delibera degli amministratori di "approvazione" della domanda di concordato costituisca un presupposto per la sua presentazione e che, in quanto tale, deve esistere già in tale momento. Tanto, ai sensi dell’art. 161, comma 4 1.fall., secondo cui "per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'ari. 152" . La norma in parola, infatti, a sua volta, al comma 2, lett. b) ed al comma 3, prevede che, nella società a responsabilità limitata. "la proposta e le condizioni del concordato", salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto. "sono deliberate dagli amministratori', e tale deliberazione "deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile”. I Giudici precisano, inoltre, come non possa invocarsi, al fine di consentirne la produzione anche dopo il deposito del ricorso, l'art. 162, comma 1, l.fall., che consente al Tribunale di fissare al debitore un termine per produrre "nuovi documenti", e non anche per sanare la lacuna relativa agli atti da depositare congiuntamente alla domanda, così come previsti dall'art. 161, commi 1, 2, 3 e 4, 1.fall..  Tanto, del resto, è confermato dal nuovo testo dell'art 161, comma 6, 1.fall., nella parte in cui prevede che il debitore possa presentare domanda di concordato con riserva (solo) della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° e non anche della delibera di approvazione di cui al comma 4' dello stesso articolo. Muovendo da tali presupposti, vista l’impossibilità, nel caso di specie, di concedere un termine per la produzione della delibera dell'organo amministrativo, trattandosi di documento che deve preesistere alla presentazione della domanda di concordato preventivo, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Si riporta, per una immediata lettura , il contenuto dell’art.152 lf, che disciplina la PROPOSTA DI CONCORDATO: I. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.  II. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:  a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;  b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.  III. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile. ...

Concordato preventivo

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 30/04/2014 - 15:59
Il credito del proprietario di locali occupati "sine titulo" da beni ceduti dal debitore ai creditori nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni è un credito prededucibile ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), in quanto sorto «in occasione» della procedura. Invero, tale credito si caratterizza, da un lato, per l'elemento cronologico, essendo sorto in quanto i beni, a suo tempo collocati nei ...

USURA BANCARIA: non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori

Ex Parte Creditoris - Mer, 30/04/2014 - 15:56
In materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia. Gli artt.644 cp e 1815 cc- insuscettibili di interpretazione analogica – fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al corretto adempimento del contratto. Così si è pronunciato il Tribunale di Verona, nella persona del dott.A.Mirenda, con sentenza del 28 aprile 2014, decidendo sulla domanda di un mutuatario, volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali e di mora, sul presupposto che il cumulo degli interessi predetti avrebbe determinato il superamento della soglia di usura. La decisione prede le mosse dall’accertamento di due dati di fatto: - l’interesse ultralegale (corrispettivo) dedotto in contratto era stato pattuito nei limiti del tasso soglia; - per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi (4,75%) con quelli moratori (+2%) si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia individuabile ratione temporis. Ciò considerato in fatto, in punto di diritto la risoluzione della controversia sta tutta nell’individuazione dell’esatta portata del principio enucleato dalla Cassazione nella nota pronuncia n.350/2013, ove sarebbe stato sancito - a dire di parte attrice - il criterio del cumulo dei due differenti tassi, al fine dell’individuazione del valore percentuale da rapportare alla soglia di usura. Il Giudice scaligero, pur sottolineando l’autorevolezza del precedente, ne ha motivatamente preso le distanze, affermando sì che può darsi per scontato l’assoggettamento “anche” degli interessi di mora alla disciplina imperativa in tema di usura, ma che altrettanto scontato non sia il principio della additività dei due tassi nella verifica dell’usura c.d. “oggettiva”. Nella motivazione si osserva che una tale prospettazione potrebbe dirsi condivisibile sol se fosse dimostrata l’identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. L’intero impianto normativo in materia di usura, infatti, si fonda sull’integrazione extratestuale di una norma penale c.d. “in bianco” (come tale non suscettibile di interpretazione analogica, secondo i principi delle “pre-leggi”), nella quale si fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Gli oneri che, come gli interessi di mora, non partecipano di questa natura “corrispettiva”, non rilevano ai fini dell’individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia. Precisa il Tribunale, che gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del “rite adimpletum contractum”. Ed infatti, proprio a dimostrazione di questa natura latamente “punitiva”, l’art.1224 cc introduce coattivamente, per il caso dell’inadempimento, gli interessi di mora in uno schema contrattuale che non li abbia originariamente previsti. Stante tale differenza ontologica e funzionale (che su questa rivista è stata attentamente evidenziata nel commentare pronunce analoghe – cfr., sull'argomento , la rassegna giurisprudenziale “IL PUNTO SULL’USURA BANCARIA” - correttamente la Banca d’Italia, chiamata ad effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi medi ai fini dell’applicazione della l.108/1996, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora. Tuttavia – nota il Giudice – la Banca d’Italia non omette del tutto di considerare gli interessi di mora ai fini della l.108/1996, ma ne fa oggetto di separata rilevazione (nella misura del 2,1%). Se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l’additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (si ricordi che il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora, n.d.r.). Il punto dirimente, però, è un altro: il Tribunale precisa che cumulare i due tassi comporterebbe una violazione al principio di civiltà giuridica del “nullum crimen sine lege” (art.1 cp), atteso che i Decreti Ministeriali contenenti le rilevazioni trimestrali recepiscono pedissequamente le rilevazioni stesse, stabilendo che le banche e gli intermediari finanziari, al fine del rispetto del limite di usura, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio emanate dalla Banca d’Italia.  La tesi del “cumulo”, pertanto, “condurrebbe all’abnorme risultato di configurare il reato [di usura] in difetto di norma incriminatrice”. A dire del Giudice veronese – e qui sta la portata fortemente innovativa della pronuncia - se il legislatore ha sottolineato la necessità di dar corso alle rilevazioni nell’ambito di “operazioni della stessa natura”, BankItalia ha correttamente inteso – evitando di omogeneizzare categorie di interessi pecuniari eterogenei – enucleare una specifica soglia usuraria ad hoc. In conclusione, respingendo la domanda, il Tribunale ha ben posto in evidenza l’illogicità della tesi “all inclusive” sostenuta da parte attrice, nonché la criticabilità della pronuncia della Cassazione (o, quantomeno, di una sua strumentale interpretazione, n.d.r.), che “presta il fianco alla censura di irrazionalità”.  Ove volesse condividersi la tesi del “cumulo”, comparando artificiosamente dati del tutto disomogenei, occorrerebbe infatti discostarsi dalle rilevazioni del TEGM di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo in aumento attraverso una “poderosa CTU destinata ad accertare il valore aggiuntivo medio nazionale dei saggi di mora. Solo in esito a tale enorme sforzo gnoseologico sarebbe, quindi, possibile comparare i “numeri” così ottenuti con i tassi “all inclusive” asseritamente predicati dall’art. 644 cp”. Il paradosso della conclusione vale da solo a dimostrare l’illogicità delle premesse....

Investimento pedone

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 30/04/2014 - 13:32
I principi generali della circolazione stradale impongono al conducente l'obbligo non solo di regolare la propria condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari degli altri utenti della strada, inclusi i pedoni, che possano determinare situazioni di pericolo. Nel caso di investimento di un pedone, perche' possa essere affermata ...

Il silenzio della Pubblica Amministrazione

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 30/04/2014 - 13:26
Al silenzio c.d. significativo dell'Amministrazione vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell'istanza, determinandosi in tal modo, una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso. Avendo il silenzio significativo valore legale di diniego, lo stesso è impugnabile esclusivamente per il contenuto reiettivo dell'atto e non per la violazione dell'obbligo di provvedere espressamente. Invero, un siffatto provvedimento, in quanto ...

Chi fa un prestito in valuta estera deve poter valutare gli effetti del cambio sulle rate

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mer, 30/04/2014 - 11:36
Il giudice nazionale può sostituire ad una clausola abusiva una disposizione di diritto nazionale al fine di ristabilire un equilibrio tra le parti del contratto e mantenere la validità di quest'ultimo

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