Vaglio, attacco grave e illegittimo del Cnf
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma si schiera con il suo presidente, Mauro Vaglio, nella vicenda che lo vede contrapposto al Consiglio nazionale forense in relazione al caso dell'esposto presentato nei suoi confronti da 4 ex consiglieri e ''rimarca la gravità dell'accaduto e la necessità di intraprendere ogni iniziativa a tutela del prestigio dell'istituzione forense romana e, dunque, del suo presidente'', disponendo la trasmissione della delibera approvata nell'adunanza di oggi ...
Inserimento o reinserimento al lavoro, il tirocinio quale strumento per sfruttare al meglio le esperienze pregresse
Il tirocinio di inserimento o reinserimento può essere attivato a favore di soggetti che hanno già svolto in precedenza l'attività lavorativa cui il tirocinio stesso è preordinato?
NOTIFICA: valida se laddetto alla casa si identifica con il solo cognome
Valida la notifica all'addetto alla casa identificato con firma illeggibile e con lindicazione del solo cognome. E questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza n.9240 pronunziata in data 24/04/2014 in materia di notifica di atti impositivi. Nel caso di specie, Equitalia aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellAbruzzo che aveva dichiarato illegittima liscrizione di ipoteca effettuata dallente di riscossione in danno di un contribuente sul presupposto della nullità della notifica dellatto impositivo presupposto. Ad avviso del giudice di merito, infatti, la notifica era nulla atteso che il percipiente, qualificato come addetto alla casa, era stato identificato attraverso una firma illeggibile al cui fianco lufficiale postale aveva apposto il solo cognome; l assenza del nome aveva reso impossibile al contribuente contestare la validità della notifica. Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha affermato che non può ritenersi nulla la notifica di un atto impositivo al contribuente qualora il percipiente, qualificato come addetto alla casa, venga identificato con il solo cognome, atteso che lomissione del nome non impedisce al contribuente di esperire una valida difesa. In conclusione, dunque, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto da Equitalia atteso che il contribuente ben avrebbe potuto dimostrare linesistenza di un addetto alla casa identificato con il solo cognome. Per ulteriori approfondimenti, si segnala altresì lordinanza n. 23971 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione sesta, in data 27/12/2012 secondo cui in caso di notificazione effettuata a norma dell'art.139 cpc, comma 2, con consegna dell'atto a persona qualificatasi quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, la veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere confutate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, ma è sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. ...
Per il processo civile il passaggio al deposito telematico sarà graduale
Mancano meno di due mesi al debutto del processo civile telematico. È infatti fissata per lunedì 30 giugno la data da cui gli atti processuali e i documenti presentati dagli avvocati e dagli altri professionisti nei procedimenti civili in tribunale dovranno abbandonare la carta.
Trasferimento di azienda: la recente posizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 6 marzo 2014, causa C-458/12 è tornata a pronunciarsi in tema di trasferimento di azienda, statuendo, in relazione in particolare ad un caso di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. tra una società controllante e una sua controllata, i seguenti significativi principi:
OPPOSIZIONE AL PASSIVO: ammissibile anche in caso di mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo
In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta, ne conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, giudice relatore Dott. Francesco Cottone, che con il decreto n. 138 del 17/03/2014, ha deciso sul ricorso presentato da un creditore avverso il provvedimento del giudice delegato con cui lo stesso non veniva ammesso al passivo per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Nel caso in esame, il ricorrente domandava l'insinuazione per la soddisfazione di due crediti - uno privilegiato secondo l'art. 552, n. 1, del codice della navigazione, l'altro chirografo - relativi alla fornitura di "servizi di terra" presso l'aeroporto di Francoforte sul Meno, e produceva quale unico fondamento di tale assunto fatture relative alla fornitura in questione. Ebbene, il debitore, costituitosi in giudizio, eccepiva, oltre alla mancata prova dellesistenza del rapporto contrattuale da cui deriverebbe il credito, linammissibilità dellopposizione per non aver la parte ricorrente proposto osservazioni al progetto di stato passivo. Il Tribunale, nel merito, ha rigettato l'opposizione, statuendo come, affinché un credito possa essere considerato certo, sia necessario dimostrare di aver concretamente eseguito la prestazione corrispettiva e non sic et simpliciter di aver contratto l'obbligazione da cui essa trae origine: a tal fine, non ha rilevanza probatoria la produzione in giudizio di una fattura, documento che unilateralmente proviene dallo stesso soggetto che vanta la pretesa creditoria. Citando la recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (Cassazione civile, sezione prima - 10 Aprile 2012 - sentenza n° 5659), il Giudice ha comunque precisato l'ammissibilità del ricorso, dal momento che nei procedimenti di cui agli artt. 98 e ss. della legge fallimentare la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo non rappresenta esplicita manifestazione - ai sensi dell'art. 329 c.p.c. - della volontà di non avvalersi del mezzo di impugnazione: ciò in quanto l'impugnazione non si rivolge al progetto del curatore che nega l'insinuazione, ma al successivo provvedimento del giudice che conferma tale diniego. Secondo il Tribunale, inoltre, siffatta ricostruzione logica non è smentita dalla lettera dell'art. 95, comma secondo, l. fall. che prevede per i creditori la facoltà - e non l'onere - di esaminare e contestare il progetto entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo: la rinunzia a tale facoltà non è sanzionata dalla norma con la preclusione al diritto di opposizione al decreto emesso in base all'art. 96 lf. In conclusione la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo, non è sanzionata con linammissibilità del ricorso ex art.98 legge fallimentare....
L'acquisto d'azienda: scenari in evoluzione
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 5087 del 5 marzo 2014, hanno sancito l'applicabilità all'azienda – e cioè a quel "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (così l'art. 2555 c.c.) – delle disposizioni in tema di possesso e usucapione (istituto, quest'ultimo, che consente l'acquisto a titolo originario di un bene da parte di un soggetto anche in assenza di un valido titolo di trasferimento del medesimo). La sentenza in commento, che prima ...
L'ordinanza che decide sull'inibitoria non è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.
Il tribunale di Taranto (sezione seconda), con l'ordinanza del 26 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto dagli appellati, avverso l'ordinanza che decide sull'inibitoria emessa, ex art. 351 c.p.c., su richiesta della parte appellante, provvisoriamente soccombente.
BMW ROMA GOLF FORENSE PIÙ 2014 - in collaborazione con Il Sole 24 Ore -Tappa di apertura decima edizione
Sabato 10 e Domenica 11 maggio, 250 golfisti si affronteranno al Parco di Roma Golf Club, per la tappa di apertura del BMW Roma Golf Forense Più 2014 circuito golfistico ideato ed organizzato dall'Avvocato Nicola Colavita e dedicato ai professionisti del diritto e della medicina.
Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche
La forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell'associazione, ossia una formazione sociale per il perseguimento di fini superindividuali non lucrativi per la gestione di interessi comuni. Le associazioni si distinguono in: associazioni riconosciute, che sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini del quale occorre dimostrare di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo e la costituzione con atto pubblico; ...
CONTRATTI BANCARI: le annotazioni sul libretto di risparmio, dellimpiegato addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti con la banca
Le annotazioni sul libretto di risparmio, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra depositante e istituto di credito. Quando lapposizione degli interessi annui sul frontespizio del libretto di risparmio non è riconducibile alladdetto al servizio, listituto non è tenuto alla corresponsione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, che con la sentenza n.9277 del 24/04/2014, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal cliente di una banca avverso la decisione della Corte dAppello di Salerno che aveva condannato la Banca alla restituzione delle somme depositate presso lIstituto di credito e per le quali il ricorrente aveva ottenuto il rilascio di due libretti di deposito al risparmio. Nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale impugnata, è stata ritenuta legittima dalla Suprema Corte sul rilievo che era stato correttamente accertato che lapposizione, da parte del direttore della filiale, della scritta 12% sul frontespizio dei due libretti, non avesse efficacia probatoria prevista dallarticolo 1835, comma secondo, cc, atteso il disconoscimento da parte della banca della sigla dellapparente sottoscrittore, in mancanza della proposizione della conseguente istanza di verificazione. La Suprema Corte, pronunciandosi sul caso de quo, ha osservato che a norma dell'art. 1835, secondo comma, cc le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. La disposizione indica la funzione primaria del libretto, che è quella di documentare in origine il contratto di deposito, e, quindi, singoli atti di esecuzione nello svolgimento del rapporto, attribuendo un particolare valore alle «annotazioni» sul medesimo riportate, allorché eseguite dall'«impiegato della banca che appare addetto al servizio. L'efficacia probatoria privilegiata è dunque legata a tale normativa: in particolare, si richiede che le annotazioni siano firmate da tale soggetto e la portata originale della disposizione sta proprio nel riferimento all'impiegato, il quale deve quindi essere, o anche meramente apparire addetto al servizio di sportello, il quale solo allora vincola la banca a quelle risultanze. La disciplina legale è cioè correlata al dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall'impiegato che con le modalità usuali e normali riceve i depositi ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia investito del relativo necessario potere; onere di provare la sussistenza delle condizioni ambientali previste dalla norma è a carico del depositante. Gli Ermellini, hanno infine sottolineato come il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all'art. 2700 Cc, è assistito dallo speciale regime delineato dall'art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni. Alla luce di tali considerazioni il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore della banca delle spese del giudizio....
La valutazione dei marchi
Nel corso della vita aziendale, prescindendo dalle dimensioni dell'impresa, avviene abbastanza spesso che si presenti l'esigenza di determinare il valore economico di beni intangibili come i brevetti o, come nei casi che mi riguardano più spesso, i marchi.
CTU TECNICO CONTABILE: TERMINI DI DECADENZA
Ai fini dell'esperibilità dellaccertamento tecnico contabile, la parte deve sollevare le questioni supposte allo stesso nei termini di decadenza previsti dal codice di procedura civile e senza lutilizzo di formule dubitative, che implichino unaccertamento - da parte del Consulente Tecnico - di natura esplorativa. Questo il principio sotteso alla sentenza n. 135 del 12 marzo 2014, con cui il Tribunale di Verbania ha deciso su di unopposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti di un correntista. In particolare lopponente contestava il difetto di prova del credito azionato, per aver, lIstituto di credito, con la domanda monitoria, prodotto esclusivamente il saldo conto di cui allart.50 TUB. Nella pronuncia vengono esaminate diverse problematiche del diritto bancario, in primo luogo le questioni relative allonere della prova incombente sullistituto di credito con lopposizione a decreto ingiuntivo e, successivamente, quelle relative allinammissibilità della CTU contabile, laddove sollevate tardivamente. Per quanto attiene alla prima, il Giudice si è uniformato allorientamento oramai maggioritario e pressoché unanime, che ritiene corretta la produzione degli estratti conto certificati ex art 50 TUB nella fase monitoria, ed il suo valore meramente indiziario, invece, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove la sua portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi (Cass. Civ. 2.12.2011 nr 25857). Degna di attenzione è anche la successiva parte della sentenza, laddove il Tribunale ha respinto la richiesta di CTU tecnico contabile proposta dallopponente, sul rilievo che la stessa fosse stata chiesta con formula dubitativa per verificare la modalità di regolamentazione dei rapporti tra le parti, ovvero, se listituto di credito abbia applicato interessi attivi e passivi in maniera corretta sia nellammontare che nelle periodicità ovvero se siano state addebitate a qualsivoglia titolo ed in qualsivoglia forma somme non dovute ex lege. Il Giudicante, dunque, ha correttamente ritenuto che la richiesta di CTU fosse inammissibile, in quanto resa da una parte con finalità esplorative, stante da un lato, la formula dubitativa del richiesto accertamento, e dallaltro il fatto che le doglianze siano state avanzate solo con la memoria ex art 183 nr 2 cpc allorché doveva ritenersi oramai definito il thema decidendum e, conseguentemente, probanudum. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Verbania ha rigettato lopposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti alle spese di lite....
Incontri protetti, l'abuso dell'agente scrimina la reazione del padre
Va riconosciuta la scriminante, per l'illecito comportamento altrui, al padre che in occasione di un «incontro assistito» con la figlia aggredisca la Polizia municipale (presente a fini di vigilanza), nel caso in cui, a seguito di intemperanze verbali, gli agenti per identificarlo lo conducano in caserma senza che ve ne sia necessità, così impedendogli l'incontro settimanale con la minore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la decisione 18957/2014
Restituzione della cosa locata
In tema di locazione, al fine di individuare quale sia il contenuto dell'obbligazione del conduttore di riconsegnare la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta e del dovere di diligenza che deve osservare nell'uso del bene locato, ha valore probatorio preminente la descrizione dell'immobile locato effettuata dalle parti nel contratto.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 29 novembre 2013, n. 26780
Sulla indisponibilità dei diritti del lavoratore
Quando si parla di "indisponibilità dei diritti" nel mondo del diritto del lavoro si ricollega immediatamente al c.d. vincolo di irrinunciabilità di quanto espressamente stabilito dall'art. 2113 cod. civ.
Immobili: se il vizio è percepibile denuncia entro l'anno
A fronte di un vizio immediatamente percepibile nella realizzazione dell'immobile, come il difetto dell'impianto di riscaldamento, l'acquirente deve denunciarlo entro l'anno a pena di decadenza ed intraprendere l'azione nell'anno successivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 9966/2014, rigettando il ricorso del compratore
La Giornata del giurista 2014 guarda a innovazione e green economy
Il 13 maggio docenti e studenti insieme per la quarta edizione dell'iniziativa organizzata dalla Scuola di giurisprudenza. A chiusura la celebrazione dei neolaureati con Sironi, Pavesi e Guindani
Pec sempre più d'obbligo, avanza il processo online
Uso della Pec come canale sempre più privilegiato per le comunicazioni di cancelleria. Lo conferma la Cassazione con la sentenza n. 9876, che fa il punto sullo stato dell'arte del processo telematico nel giudizio davanti alla Corte
Il lavoro a termine nel Jobs Act
Stimolare un mercato del lavoro sempre più stagnante e offrire maggiori chance di occupazione ai giovani.