Corte Costituzionale N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2014
Ordinanza del 28 gennaio 2014 emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento civile promosso da ... - Previsione, con norma autoqualificata d'interpretazione autentica, dell'applicabilita' ai giudizi pendenti in primo grado della disposizione che stabilisce il termine prescrizionale di cinque anni, anziche' di dieci anni per il pagamento dei ratei arretrati, ancorche' non liquidati, dei trattamenti pensionistici, nonche' ...
GU n. 22 del 21-05-2014
GU n. 22 del 21-05-2014
Corte Costituzionale N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 2014 (della Provincia Autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti concernenti l'IMU (imposta municipale propria) - Compensazione del minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'imposta per alcune tipologie di immobili - Previsione che, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Provinc ...
GU n. 22 del 21-05-2014
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Corte Costituzionale N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 aprile 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 aprile 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti concernenti l'IMU (imposta municipale propria) - Compensazione del minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'imposta per alcune tipologie di immobili - Previsione che, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Provin ...
GU n. 22 del 21-05-2014
GU n. 22 del 21-05-2014
Corte Costituzionale N. 133 ORDINANZA 7 - 16 maggio 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico - Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazion ...
GU n. 22 del 21-05-2014
GU n. 22 del 21-05-2014
Corte Costituzionale N. 132 SENTENZA 7 - 16 maggio 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Indennita' premio di fine servizio per direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle A.S.L. - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 3-bis, comma 11. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2014) nbsp; ...
GU n. 22 del 21-05-2014
GU n. 22 del 21-05-2014
Corte Costituzionale N. 131 ORDINANZA 7 - 15 maggio 2014
Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali. Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014. - - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2014) nbsp; ...
GU n. 22 del 21-05-2014
GU n. 22 del 21-05-2014
Il titolare della servitù non può ostacolare la costruzione del muro
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il titolare di una servitù di passaggio che posteggiando le proprie auto in modo da costituire una «barriera» impedisca ai proprietari del fondo la posa di una impalcatura per costruire un muro di sostegno. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 20758/2014
Misure di sicurezza, a richiesta obbligo di udienza pubblica
La Consulta boccia l'irrogazione "a porte chiuse" delle misure di sicurezza. Il procedimento camerale viola infatti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo - recepita dal nostro ordinamento - che prevede il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza 135/2014, dichiarando gli articoli 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, Cpp costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui «non consentono che, su istanza degli interessati, ...
Pignoramento non estendibile alla pertinenza ‘catastalmente autonoma'
Dal procedimento di espropriazione immobiliare va esclusa la presunta pertinenza, qualora nel pignoramento e nella nota di trascrizione non si faccia menzione della particella autonomamente e univocamente individuabile dai dati catastali. Superando così la presunzione dell'articolo 2812 Cc, secondo cui il pignoramento comprende anche le pertinenze (oltre agli accessori e ai frutti della cosa pignorata). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11272/2014
La continuità degli obblighi di informazione dell'intermediario finanziario
In merito agli obblighi di informazione che devono essere adempiuti prima della sottoscrizione dellinvestimento è emerso l'interrogativo sulla circostanza che esso debba essere prestato non solo nel momento antecedente alla prestazione di servizi di investimento ma anche nel corso del rapporto. Il novellato articolo 21 del T.U.F. al comma 1 lett. B recita, infatti, che i soggetti abilitati devono "acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati". Il passaggio della norma sembra, quindi, avallare lipotesi di un obbligo informativo di tipo continuativo, prestato anche dopo la sottoscrizione del prodotto finanziario. Una risalente decisone di merito ha avallato tale conclusione, precisando che la banca era tenuta ad informare il cliente sullandamento del titolo anche successivamente al suo acquisto. Non soltanto in base al principio generale di buona fede nellesecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.) ma anche in base a specifiche disposizioni normative. Lart. 21, lett. b, del T.U.I.F. (che costituisce norma primaria rispetto al Regolamento Consob), nellimporre agli intermediari di operare in modo che [i clienti] siano sempre adeguatamente informati, al fine di consentire ad essi di effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28, co. 2, del Reg. Consob), si riferisce ai servizi di investimento indicati allart. 1, co. 5, del T.U.I.F. senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di servizi (tra cui rientrano anche le negoziazioni di strumenti finanziari per conto proprio e di terzi). Lobbligo di una informazione di tipo continuativo sembra, quindi, fondato secondo la giurisprudenza non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore ma anche sugli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile che impone lossequio di regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. Tale orientamento giurisprudenziale si è arricchito di ulteriori interventi i quali, muovendo sempre dagli stessi presupposti normativi, hanno però evidenziato ulteriori importanti aspetti. E stato infatti chiarito che lart.21 lett. b del citato D.lgs. 58/98 pone a carico dellintermediario finanziario lobbligo di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, obbligo che, come evidenzia il sempre, non si esaurisce nella fase iniziale dellinvestimento (ossia nel momento dellacquisto dei titoli) ma persiste durante tutto il rapporto di deposito e custodia titoli: afferma giustamente la Suprema Corte a S.U. nella citata sentenza 26725 del 2007 che anche lobbligo dellintermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, perman(e) attuale durante lintera fase esecutiva del rapporto e si rinnova ogni qual volta la natura o lentità della singola operazione lo richieda, per lovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo. Il Tribunale pisano radica lobbligo continuativo di informazione non solo sullimpianto normativo del T.U.F. ma sulla concreta situazione dellinvestitore che, come concretamente evidenziato, è in continua evoluzione e che per essere seguita professionalmente richiede un monitoraggio da parte dallintermediario professionale. In tale ottica assume un determinante rilievo non solo laspetto relativo all'acquisto di uno strumento finanziario, ma anche il momento del suo disinvestimento, in quanto anche tale ultima scelta se assunta tempestivamente può porre linvestitore al riparo da perdite. In senso conforme si è espressa altra decisione di merito, la quale ha sottolineato come linvestitore non deve essere posto solo nella posizione di assumere consapevoli scelte di investimento, ma anche di disinvestimento, con ciò precisando una dinamicità dellobbligo di informazione a carico dellintermediario non solo nella fase di acquisto ma anche in quella di possibile dismissione del titolo. Sia nel momento di acquisto, quindi, che in quello di vendita dello strumento finanziario linformazione mantiene la propria determinante caratteristica di elemento capace di generare scelte consapevoli ed opportune da parte dell'investitore. In sostanza la giurisprudenza avvalora l'esistenza di un obbligo di informazione continuo, ma anzi attraverso l'analisi sin qui descritta, evidenzia l'utilità anche nel momento successivo alla sottoscrizione del titolo di una adeguata informazione per l'investitore. Avverso tale ricostruzione, tuttavia, non sono mancate decisioni in giurisprudenza che hanno escluso tale obbligo di informazione continua. Tale ipotesi è stata confermata anche dalla dottrina, secondo la quale l'obbligo di informazione costante nei confronti del cliente sussisterebbe solo nelle ipotesi di gestione di portafogli o erogazione di servizio di consulenza. In tale senso si è espresso recentemente anche il Tribunale di Torino, il quale ha evidenziato che quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dellinvestimento. Dunque, lintermediario non è tenuto a informare linvestitore della perdita di valore o dellaumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva allacquisto. Lart. 28 Reg. 11522/98 nella parte in cui finalizza le informazioni alle scelte di investimento o disinvestimento non può indurre una diversa conclusione, poiché deve essere correttamente interpretato nel senso che lintermediario è tenuto a fornire le informazioni sullandamento degli strumenti finanziari qualora linvestitore gli abbia manifestato lintenzione (autonomamente maturata) di disinvestire (c.d. consulenza incidentale). In caso contrario, lintermediario, sarebbe infatti tenuto (al di fuori di ogni rapporto di consulenza o gestione patrimoniale) a monitorare costantemente landamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti e a comunicare loro ogni modifica rilevante delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato. Inoltre lo stesso concetto di modifica rilevante, ove non ancorato a parametri specifici (per es. variazione del rating), che non si rinvengono nel testo regolamentare, finisce per essere opinabile e rimessa allapprezzamento soggettivo dellintermediario (o, in caso di contenzioso, del giudice e del suo consulente). La decisione fa riferimento allabrogata delibera Consob 11522/98 art. 28, che al comma 3 imponeva obblighi di informazione scritta nei confronti del cliente nel momento in cui le operazioni in strumenti derivati e warrant disposte per scopi diversi da quelli di copertura abbiano generato perdite effettive o potenziali pari al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista o garanzia per lesecuzione delle operazioni. Il successivo comma 4, invece, imponeva medesimi obblighi informativi ove il patrimonio affidato allintermediario in ambito di gestione si sia ridotto per perdite effettive o potenziali pari al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno. Affinché ricorresse lobbligo prescritto dalla abrogata norma del Regolamento Consob del 1998, era inoltre necessaria lesistenza di un contratto di gestione o di un investimento in titoli derivati di tipo speculativo. Nel merito alcune decisioni hanno comunque ribadito come non ricorresse lobbligo per lintermediario di informare il cliente sulla perdita di valore di un titolo, laddove difettasse la sottoscrizione di un contratto di gestione. Poste le premesse che precedono, lorientamento che ritiene un onere di informazione permanente a carico dellintermediario muove le proprie considerazioni da un superamento del dato normativo, giungendo a ritenere lobbligo informativo così ampio da perdurare anche dopo la scelta di acquisto del titolo, mettendo il cliente nel prosieguo del rapporto in grado di compiere scelte di disinvestimento consapevoli e tempestive. Una via intermedia tra gli orientamenti descritti in precedenza può essere rilevata nella decisione del Tribunale di Novara, il quale non esclude che sia possibile convenire tra le parti un obbligo di informazione continuo, di matrice convenzionale e quindi inserito nell'ordine di acquisto del titolo. La decisione in esame compie un importante accenno all'ordine di acquisto dello strumento finanziario ricordando come proprio le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 26724/2005) abbiano affermato che l'ordine di investimento "si configura come atto esecutivo a valle del precedente contratto c.d. quadro di negoziazione e di servizi di investimento e come mero atto unilaterale del cliente." E' attraverso tale documento che il cliente impartisce la propria scelta all'intermediario ed è in tale atto che è possibile inserire la convenzione con l'istituto di credito di pattuizioni ulteriori rispetto a quelle previste per legge. In questo contesto mette conto evidenziare l'iniziativa Patti Chiari "una iniziativa che ha visto una notevole adesione nel settore dell'intermediazione finanziaria e che consisteva nella formazione di un elenco delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento, finalizzato a fornire informazioni specifiche in ordine agli strumenti finanziari compresi nell'elenco stesso, in modo tale da orientare il cliente nella scelta; sicché l'inserimento di un determinato titolo in quell'elenco rappresenta uno strumento informativo, ulteriore e specifico, suscettivo di fornire ai risparmiatori informazioni finanziarie dettagliate su quel determinato titolo come su altro, aventi analoghe caratteristiche, inseriti nell'elenco in questione; tanto ciò è vero che le banche aderenti a tale iniziativa hanno adottato la prassi di fornire ai propri clienti un'informativa specifica sull'elenco e sui titoli nel medesimo ricompresi. [...]". I parametri secondo i quali le obbligazioni possono essere inserite in tale elenco sono "un rating elevato non inferiore ad "A-" [...]" e "devono avere una bassa variabilità del prezzo di mercato ossia l'elenco prevede l'inclusione solo dei titoli che presentano il rischio di una riduzione di valore inferiore al 5% su base annuale, rischio misurato secondo la metodologia del Value at risk." L'inserimento di un titolo nell'elenco profilato dal Consorzio Patti Chiari, quindi, lo individua come un titolo a basso rischio ed a basso rendimento; facendo nascere però tra sottoscrittore ed istituto di credito aderente, un obbligo informativo di tipo convenzionale ulteriore a quello ordinario. Sul punto il Tribunale di Torino ha precisato che lindicazione allinterno dell'ordine di investimento della circostanza che il titolo fa parte dell'elenco di obbligazioni a basso rischio - rendimento redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari comporterà che ove " in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio [...]". Se tale clausola sarà sottoscritta da entrambe le parti e sarà quindi aggiuntiva rispetto a quelle standardizzate tipiche dell'ordine di investimento, essa costituirà una vera e propria pattuizione contrattuale ed integra (integrerà) dunque una fonte di obblighi di natura convenzionale specificamente assunti dalla Banca nei confronti del suo cliente investitore." Tale obbligo deriva, secondo alcune decisioni di merito, dal fatto che "la stessa adesione al Consorzio Patti Chiari, abbia comportato per gli istituiti di credito l'assunzione nei confronti dei propri clienti di specifici obblighi informativi, ulteriori a quelli contenuti nella normativa di riferimento, tra cui l'obbligo espressamente previsto dalla guida pratica, sopra citata, al Consorzio Patti Chiari (pag. 25 guida) di informare il cliente in caso di aumento del rischio rilevante, ciò a dire dall'area del basso rischio a un livello di rischio significativo, entro due giorni dall'accadimento." La disamina giurisprudenziale esposta conferma come sia possibile in via convenzionale, concordare con la controparte contrattuale ulteriori obblighi informativi di tipo continuativo, fondati sulla loro annotazione negli ordini di negoziazione. Una simile modulazione dell'obbligo informativo assume, come detto, fondamentale importanza nelle scelte di disinvestimento relative al titolo acquisito. Risulterà quindi tardiva, in un simile contesto informativo di tipo convenzionale, una informativa al cliente che coincide con il default dell'emittente e la decisione di far uscire il titolo dal proprio elenco da parte del Consorzio patti Chiari. Quanto precede conferma come sia determinante per l'investitore entrare in possesso in modo tempestivo delle informazioni su di un titolo, anche per ciò che attiene il suo downgrading inerente il rating ed il suo conseguente aumento di rischio, ciò soprattutto al fine di porre in essere provvidenziali scelte di cessione del titolo, utili a diminuire possibili perdite. Può, quindi, concludersi che sul tema degli obblighi di informazione continuativi si affrontano due correnti giurisprudenziali, una minoritaria che li ritiene esistenti a carico dell'intermediario e l'altra maggioritaria che nega l'esistenza di un obbligo di monitoraggio del titolo a favore del cliente. Anche a livello normativo, sia primario che regolamentare, viene confermata l'ipotesi di obblighi continuativi di informazione solo in alcune ipotesi precise, come il contratto di gestione o di consulenza, oppure per prodotti finanziari derivati ed a fronte di perdite rilevanti. Da quanto precede trova conferma l'ipotesi che solo linformazione sia lunico elemento idoneo non solo a far comprendere liniziale grado di rischio (oltre gli ulteriori elementi descritti) collegato allinvestimento, ma costituisce anche lunica componente capace di impedire gravose perdite allinvestitore dinanzi a svalutazioni del valore del titolo acquistato o deterioramento del merito di credito o del patrimonio degli emittenti il titolo. Una terza via, invece, sembra delinearsi per ciò che attiene gli obblighi di informazione continuativi, i quali se convenzionalmente concordati tra banca ed investitore assumono importante rilievo, come nei casi in precedenza descritti. E' questa l'ipotesi del Consorzio Patti Chiari, nei quali l'obbligo informativo, come alcune decisioni di merito hanno evidenziato, ricorre laddove si verifichino importanti declassamenti di rating e aumenti di rischiosità secondo il profilo Value at risk. Elementi, questi, sui quali si fonderà la responsabilità dell'intermediario in caso di mancata o tardiva comunicazione all'investitore....
L'azione di arricchimento senza causa
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale (il quale, peraltro, può essere assistito dai crismi richiesti per farne un atto amministrativo valido ...
FALLIMENTO: il terzo può chiedere il risarcimento del danno ex art. 2395 c.c. a carico degli amministratori
In tema di azioni nei confronti dellamministratore di società, a norma dellart.2395 c.c., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, allesperimento dellazione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dallamministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito lente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione ( di natura contrattuale) prevista dallart. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dellart. 146 della legge fall. È quanto stabilito dalla Cassazione Civile, prima sezione, con la sentenza n. 8458 del 10/04/2014. La vicenda allesame della Suprema Corte riguarda una operazione di spin-off a seguito della quale la società madre era fallita dopo essere stata posta in liquidazione. Ebbene, un creditore della società fallita agiva in giudizio contro gli ex amministratori della stessa per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2395 c.c, per avere, gli stessi, posto in essere una serie di condotte tese al sostanziale svuotamento del patrimonio della debitrice. La Corte dAppello adita dagli amministratori, però, riformava la sentenza di primo grado sostenendo che la domanda era fondata sullallegazione di un fatto (lo svuotamento del patrimonio) non riconducibile alle previsioni di cui allart. 2395 c.c. ma piuttosto a quelle ex art. 2394 c.c., disponendo linefficacia del sequestro conservativo. La società debitrice proponeva, dunque, ricorso per cassazione deducendo lerroneità dellinterpretazione della Corte Territoriale e chiedendo ai giudici di legittimità di chiarire come loperazione di spin-off fosse rilevante sotto il profilo dellart. 2395 c.c. qualora: - a seguito della cessione vengono trasferite alla newco tutte le attività e le passività ad eccezione di una sola rilevante posizione debitoria che rimane in capo alla bad company; - a seguito della cessione, e per effetto della medesima, la bad company successivamente fallisce con conseguente incapacità del patrimonio, inesistente, a soddisfare le pretese dellunico creditore; - se il creditore danneggiato sia legittimato ad agire ex art. 2395 c.c. 1.Le operazioni di spin-off: profili economico aziendali e responsabilità degli amministratori Sotto il profilo economico-aziendale le operazioni di spin-off sono destinate a realizzare svariate finalità che spaziano da valutazioni di ordine strategico a valutazioni di tutela del patrimonio. A titolo esemplificativo si ricorre ad operazioni di questo genere per realizzare operazioni di concentrazione, per ottimizzare lassetto organizzativo-produttivo, per operazioni di ristrutturazione finanziaria, per la liquidazione di imprese strutturalmente in perdita. Tuttavia lo strumento può essere utilizzato anche per finalità personali dei soci. Così è possibile ricorrere ad operazioni della specie per sottrarre parte del patrimonio al rischio dimpresa. Lesempio classico è quello mirante a costituire una cassaforte di famiglia ove la società conferente trattiene il patrimonio immobiliare e conferisce alla newco il complesso aziendale. Loperazione è perfettamente legittima e, salvo ipotesi particolari, in caso di successivo fallimento di questultima non si hanno conseguenze in capo alla società madre. Ovviamente, se loperazione è fraudolentemente posta in essere per colpire gli interessi di una parte, essa può essere sindacata e dare diritto al risarcimento del danno in applicazione del generale principio del neminem laedere in base al quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica. Laddove, pertanto, dovesse acclararsi che loperazione è stata posta in essere con intento lesivo, sorge il problema di capire quali siano gli strumenti di tutela approntati dalla nostra legislazione. Sul piano civilistico, il nostro codice regola diversi profili di responsabilità degli amministratori distinguendo quella verso la società amministrata da quella verso i creditori sociali, verso i soci e verso i terzi. In particolare, lart. 2394 c.c. disciplina la responsabilità verso i creditori sociali laddove il comportamento degli amministratori abbia contribuito a far si che la società procurasse un danno a terzi e che questi ultimi non abbiano potuto soddisfarsi a causa dellinsufficienza del patrimonio della società stessa. Lart. 2395 c.c., invece, disciplina la responsabilità verso i soci o i terzi a condizione che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, si tratta di una responsabilità extracontrattuale (aquiliana) che da diritto al risarcimento del danno ma che richiede di provare la colpa o il dolo in capo a chi esercita lazione Il primo presupposto per lesercizio dellazione ex art. 2394 c.c. è costituito dallinsufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del credito e appare come una conseguenza del generale obbligo di conservazione dellintegrità del patrimonio sociale. Si tratta, allora, di individuare il nesso causale che lega lincapienza del patrimonio a soddisfare lobbligazione sociale al comportamento colposo o doloso degli amministratori. Già da tempo la Cassazione ha affermato il principio per cui la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali si ricollega ad una insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli amministratori (Cass., S.U., 6 ottobre 1981, n. 5241). Naturalmente, a seguito dellaccertata incapienza patrimoniale determinata dal fatto negligente compiuto, si determina laggressione del patrimonio personale dellamministratore. Ciò non può portare, tuttavia, a ritenere censurabili gli atti degli amministratori solo per effetto della successiva incapienza patrimoniale, essendo necessario che il singolo comportamento contrasti con gli obblighi posti a carico degli amministratori e sia la causa diretta della sopravvenuta insufficienza patrimoniale. Oltretutto il giudice non può essere chiamato a sindacare ex post le scelte imprenditoriali ma solo censurare le violazioni di obblighi giuridici da essi eventualmente commesse (App. Milano, 14 gennaio 1992). In ordine allonere della prova, non pare dubbio che il creditore sociale che esercita lazione di cui allart. 2394 c.c. debba fornire la prova della violazione colposa degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale e la dimostrazione del nesso di causalità tra inadempimento e danno. Lazione di cui allart. 2395 c.c. disciplina la responsabilità conseguente ad atti dolosi o colposi degli amministratori che abbiano arrecato in via diretta un danno al patrimonio dei soci o dei terzi. Il presupposto delle due azioni (ex 2394 c.c. o 2395 c.c.) sta nella diversa incidenza del danno causato dagli amministratori nel senso che se il danno incide sul patrimonio sociale, e i soci subiscono indirettamente il danno derivante dallincapienza patrimoniale, si ha lazione ex art. 2394; viceversa, se il danno incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo, si ha lazione individuale ex art. 2395 c.c. Per lesercizio dellazione individuale occorre, quindi, che il danno sia diretto e che si trovi in un rapporto di consequenzialità diretta con il fatto illecito degli amministratori come recentemente sostenuto anche da Cass. 22 marzo 2011 n. 6558. 2.La sentenza della Cassazione n. 8458 del 10 aprile 2014 Nel merito della vicenda, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso riprendendo il principio di carattere generale della giurisprudenza di legittimità secondo cui il terzo è legittimato allazione individuale ex art. 2395 c.c. in conseguenza di atti dolosi o colposi
.solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito lente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dallart. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dellart. 146 della legge fall.. Ora, se il principio espresso dalla Suprema Corte appare conforme ai principi di diritto oramai di generale accettazione, qualche perplessità sorge allorquando la stessa nel ritenere corretta la lettura dei fatti fornita dalla Corte dAppello, ne censura la conclusione addotta ritenendo che si sia sottratta allesame necessario al fine di ritenere o meno applicabile lart. 2395 c.c. In conclusione, quindi, la decisione in commento conferma i principi generali sopra delineati in ordine alle fattispecie regolate dagli articoli 2394 e 2395 c.c. Tuttavia dalla lettura della sentenza non può sostenersi che sia stata riconosciuta la tesi della curatela che ha ritenuto loperazione di spin-off effettuata solo con lintento di ledere quellunico creditore rimasto insoddisfatto e incapace di agire nei confronti della newco, giacché la Cassazione ha solo ritenuto non sufficiente lindagine esperita dalla Corte dAppello per verificare se loperazione straordinaria fosse esclusivamente finalizzata allobiettivo lesivo specifico di sottrarsi allobbligo delladempimento....
Il fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti: da circostanza aggravante a reato autonomo
Come noto, il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha modificato il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che considerava il fatto di ‘lieve entità' quale circostanza attenuante.
I requisiti di fatto del trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda
Come è noto, il trasferimento di azienda si verifica ogni qual volta che, a seguito di operazioni societarie di varia natura (cessione, scissione, fusione, affitto, usufrutto), il titolare dell'attività venga a mutare: oltre a ciò, però, è necessario che la cessione avvenga con riferimento ad una vera e propria entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento ...
Eni, bocciata la registrazione del marchio per l'abbigliamento
Eni spa non può registrare in ambito europeo il marchio per vestiti, calzature e cappelleria. Lo ha deciso il Tribunale Ue, con la sentenza 21 maggio 2014, Causa T-599/11, che ha respinto il ricorso di ENI contro la decisione dell'UAMI che aveva accolto l'opposizione di Emi (IP) Ltd. alla registrazione. Per il giudice lussemburghese, infatti, «è corretta» la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, che ha concluso per la «somiglianza dei ...
Debiti contributivi, alle S.U. il regime della prescrizione sulle sanzioni
La Sezione lavoro della Suprema Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell'assoggettabilità o meno delle somme aggiuntive, dovute per l'omesso o ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva, al medesimo regime prescrizionale di quest'ultimo, con particolare riferimento alla possibilità di estendere al credito accessorio gli atti di interruzione della prescrizione riferiti al credito principale
Lodo arbitrale, impugnazione per nullità
Qualora, con l'impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all'art 221 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 7 febbraio 2014, n. 2807
Camorra, strage Castel Volturno: ergastoli confermati in Cassazione
Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa la condanna confermata dalla Cassazione per quattro esponenti del clan dei Casalesi - Giuseppe Setola, Giovanni Letizia, Davide Granato e Alessandro Cirillo, per la strage di Castel Volturno, avvenuta il 18 settembre 2008, in cui sei cittadini ghanesi morirono mentre si trovavano all'interno di un esercizio commerciale che era luogo di ritrovo di persone di colore. La prima sezione penale della Suprema Corte ha infatti rigettato i ricorsi presentati ...
Pagamenti tramite POS per i professionisti, circolare del CNF
Con la circolare 20 maggio del 2014
, n. 10-C-2014 il CNF chiarisce che la previsione di legge in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS per i professionisti (nella norma di seguito riportata), nell'intento di rispondere a chiari intendimenti di semplificazione, non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata nella norma (30 giugno), ma solo ...
In "Gazzetta" la conversione del Dl stupefacenti
In vigore la versione definitiva del Dl sugli stupefacenti: ieri è stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 115/2014 la legge 16 maggio 2014 n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego ...