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“ABROGADOS”: SI ATTENDENDE IL VERDETTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.

Ex Parte Creditoris - Gio, 22/05/2014 - 14:41
 “Il solo fatto che un cittadino scelga di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non è sufficiente, di per sé, a costituire un abuso del diritto “ È quanto sostiene l’avvocato Nils Wahl nelle proprie conclusioni, presentate in data 10 aprile 2014, alla Corte europea di Giustizia per le cause riunite C-58/13 e C-59/13. La questione affrontata e, attualmente al vaglio della Suprema Corte di Giustizia Europea, riguarda il caso dei c.d. “abrogados”, ossia coloro che ottengono il titolo per l’abilitazione professionale in Spagna e, poi decidono di stabilirsi in uno dei paesi dell’Unione europea per esercitare la professione legale. Nel caso di specie, due cittadini italiani, dopo aver acquisito il diritto di usare il titolo professionale di «abogado» in Spagna, presentavano al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, ossia quella riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero [«avvocati stabiliti»], per poter esercitare con tale titolo la professione in Italia.  Ebbene, la difesa dei ricorrenti faceva presente come tali domande fossero basate sulle leggi italiane di trasposizione della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Tuttavia, poiché il Consiglio locale dell’ordine degli avvocati non si era pronunciato su di esse entro il termine previsto di trenta giorni, i ricorrenti presentavano ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense; che decideva di deferire alla Corte Europea di Giustizia, in base al procedimento di rinvio pregiudiziale, le questioni riguardanti l’interpretazione e la validità della direttiva 98/5, alla luce dei principi che vietano l’«abuso del diritto» e impongono il «rispetto dell’identità nazionale». Due, in particolare, i quesiti proposti:  il primo, “se l’art. 3 della [direttiva 98/5], alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell’art. 4, paragrafo 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall’altro, il diritto dell’interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione”;  il secondo, invece, “se in caso di risposta [affermativa alla prima questione], l’art. 3 della direttiva 98/5, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell’art. 4, paragrafo 2, TUE nella misura in cui consente l’elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia”. IL PUNTO DI VISTA DELL’AVVOCATO WAHL Perché possa configurarsi ipotesi di abuso del diritto – dichiara quest’ultimo - occorrono due condizioni, in primo luogo, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla stessa non sia stato raggiunto. In secondo luogo, poi, un elemento soggettivo che consista nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. In via di principio, spetta [comunque] al giudice nazionale accertare l’esistenza dei suddetti due elementi, la cui prova deve essere prodotta conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l’efficacia del diritto dell’Unione non ne risulti compromessa. In particolare, i giudici nazionali non possono, nel valutare l’esercizio di un diritto derivante da una disposizione dell’Unione, modificare il contenuto di detta disposizione né compromettere gli obiettivi da essa perseguiti. Orbene, quanto al caso in esame, - afferma il Wahl - risulta “abbastanza evidente che una prassi come quella nazionale in questione rischia di pregiudicare, nello Stato membro in cui è adottata, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva 98/5, e quindi di compromettere gli obiettivi perseguiti da tale strumento giuridico. L’articolo 1 della direttiva 98/5 stabilisce, infatti, che lo scopo di tale direttiva è proprio quello di «facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato (...) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale”. Ciò, in altre parole, è espressione di quanto il legislatore dell’Unione ha voluto consentire, e cioè riconoscere “il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all’esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell’Unione”.  A tal riguardo, - sostiene l’avvocato – “non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l’avvocato sia un cittadino dello Stato membro ospitante, o al fatto che egli possa aver scelto di ottenere il titolo professionale al fine di approfittare di una normativa più favorevole o, infine, al fatto che egli presenti la domanda di iscrizione all’albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all’estero”. Ma non è tutto. “L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5 definisce «avvocato» «ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei (...) titoli professionali [elencati nella stessa disposizione]». Analogamente, l’articolo 2 della direttiva 98/5 dispone che «[gl]i avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’articolo 5 [della stessa direttiva] in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine». Non appare, dunque, alcuna indicazione, circa il fatto che “il legislatore dell’Unione abbia voluto consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti creati dalla direttiva 98/5. Inoltre, ciò sembrerebbe poco compatibile con l’obiettivo di creare un mercato interno” e con quanto più volte affermato dalla stessa Corte europea, ossia che “un cittadino dell’Unione non può essere privato della possibilità di avvalersi delle libertà garantite dai trattati dell’Unione solo perché ha inteso approfittare di una normativa favorevole in vigore in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede”. Ne consegue, pertanto,  “che il solo fatto che un cittadino scelga di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non sia sufficiente, di per sé, a costituire un abuso del diritto “. Si consideri, inoltre, che “il legislatore dell’Unione – come già chiarito dalla Corte europea –con l’articolo 3 della direttiva 98/5, ha voluto realizzare la completa armonizzazione dei requisiti preliminari richiesti ai fini dell’esercizio del diritto conferito. Pertanto, la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine è l’unico requisito cui può essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine” La riprova di quanto affermato sta peraltro nel fatto che la direttiva 98/5 non prevede che l’iscrizione di un avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni, come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua. E, per la stessa ragione, non può dirsi che la direttiva citata (98/5) non consenta che si possa subordinare tale iscrizione allo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine.  Ciò detto e atteso che qualora le autorità dello Stato membro ospitante accertino che, in un caso specifico, si verificano le due condizioni sopra enunciate e, fermo restando, in questo caso, la possibilità di respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto; non resta che attendere la pronuncia della Suprema Corte di giustizia europea. ...

Procurato allarme presso l'autorità (art. 658 c.p.)

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 13:50
E' imputabile per il reato p. e p. dall'art. 658 c.p. colei che in concorso con una complice, entrambe minorenni, segnalava al Servizio Emergenza Infanzia l'inesistente situazione di due minori oggetto di maltrattamenti ad opera del padre, suscitando allarme presso il predetto ente e la P.S. tuttavia si impone la dichiarazione di non luogo a procedere per il caso in cui risulti accertato che all'epoca dei fatti la giovane non era in grado di determinare autonomamente il suo comportamento e di cogliere ...

Carceri, Orlando a Strasburgo: verso la fine dell'emergenza

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 13:41
A pochi giorni dalla scadenza del 27 maggio fissata dalla Corte dei diritti dell'Uomo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, il ministro della Giustizia Andrea Orlando è tornato a Strasburgo per illustrare «le innovazioni normative e amministrative che consentiranno al paese di uscire dalla situazione di emergenza». E un primo risultato l'ha ottenuto: le migliaia di ricorsi (poco meno di 7 mila) pendenti alla Corte da parte di detenuti italiani resteranno sospesi. ...

Civilisti, al via Corte nazionale arbitrale

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 13:19
Le procedure arbitrali sono una forma alternativa di giustizia privata poco diffusa per i limiti dei «costi elevati delle procedure e della natura degli organismi arbitrali che, anche al di fuori degli arbitrati 'ad hoc', hanno sempre avuto vocazione localistica», per «l'insufficiente terzietà» e «spesso la scarsa preparazione tecnico-deontologica degli arbitri». In quest'ottica l'Unione nazionale Camere Civili ha costituito la Corte nazionale arbitrale, come istituzione «autonoma e indipendente ...

Csm, Creazzo nuovo procuratore capo di Firenze

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 12:36
È Giuseppe Creazzo il nuovo procuratore capo di Firenze. Lo ha nominato, a maggioranza, il plenum del Csm. Creazzo, fino ad oggi a capo della Procura di Palmi, ha ottenuto 14 voti a favore, tra cui quelli del vicepresidente, Michele Vietti e del pg di Cassazione, Gianfranco Ciani. Solo sei voti, invece, sono andati all'altro candidato, il capo della procura di Termini Imerese, Alfredo Morvillo.

Csm, Volpe è il nuovo procuratore capo di Bari

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 12:34
Giuseppe Volpe è il nuovo procuratore capo di Bari. Lo ha nominato il plenum del Consiglio superiore della magistratura con 16 voti a favore. Volpe, attualmente sostituto Pg in Cassazione, ha prevalso su altri due candidati: Fausto Zuccarelli, procuratore aggiunto a Napoli, e Pasquale Drago, aggiunto a Bari e reggente della Procura dopo il trasferimento a Roma di Antonio Laudati

Italia inadempiente sulle misure delle gabbie per le galline

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 12:09
L'Italia è inadempiente nella messa al bando delle vecchie gabbie per l'allevamento delle galline da uova. "Non avendo garantito che, a partire dal primo gennaio 2012, le galline da uova non fossero più tenute in gabbie non modificate, l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla normativa europea". Lo ha deciso la Corte Ue con la sentenza 22 maggio 2014, nella Causa C-339/13. La Commissione Ue aveva, infatti, deferito Italia e Grecia alla Corte di Lussemburgo nell'aprile 2013. L'Italia ...

Violenza sessuale di gruppo

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 12:02
E' imputabile per il reato p. e p. dall'art. 609-octies e 609-ter, il prevenuto che in concorso con altri soggetti minori, all'interno dell'istituto scolastico compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare una violenza sessuale di gruppo, consistiti nel tentare di baciare contro la sua volontà la compagna di classe minorenne, mentre i complici la intrattenevano per le braccia, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Nei confronti del minore deve dichiararsi ...

Agenti di vendita, ferie a retribuzione piena

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 12:01
Per i lavoratori, come per esempio gli agenti, la cui retribuzione è basata su di una parte fissa ed un'altra legata alle vendite, la somma corrisposta a titolo di ferie annuali non può limitarsi allo stipendio base ma va deve includere anche il valore medio delle provvigioni percepite nell'anno. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 22 maggio 2014, nella causa C-539/12

Salvata l'omissione dei contributi

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 10:42
Passa l'esame di costituzionalità la norma che punisce con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 139, depositate ieri e scritta da Paolo Maria Napolitano, ha infatti giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Imperia che aveva, tra l'altro, sottolineato l'irragionevolezza di una disposizione (articolo 2 comma 1 bis del decreto ...

INPS: rateizzazione oneri di ricongiunzione e valori aggiornati

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 09:40
I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domandepresentate nel corso del corrente anno 2014

I tempi minimi di permanenza del minore con il genitore non collocatario e il pericolo di espatrio

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 09:23
Con decreto del 16.10 2013 la corte di appello di Catania ha chiarito a quali principi il Giudice deve ispirarsi, in caso di mancato accordo tra i genitori, nella decisione inerente ai tempi di permanenza del figlio minore presso il genitore non collocatario, ovvero nel regolamentare il suo cosiddetto "diritto di visita".

Trasferimento della società insolvente all'estero: limiti e rischi

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 09:03
Nell'attuale contesto economico e normativo, ove per ragioni spesso di mercato (ma talvolta anche speculative) molte Società si sono trovate in condizioni di insolvenza, si è registrato un incremento dei casi in cui talune imprese (spesso già inattive) hanno trasferito all'estero la sede legale prima che venisse avviata la procedura fallimentare (forse con la speranza di rendere più complesso l'accertamento della situazione e delle responsabilità).

È padre chi rifiuta il test del Dna

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 08:51
Se un figlio chiede al presunto padre naturale il riconoscimento della paternità, questi non può invocare la prescrizione e il suo rifiuto di sottoporsi al test del Dna equivale ad accertamento positivo. Possono però prescriversi i diritti economici legati al mantenimento del figlio e al danno esistenziale patito da lui e dalla sua mamma per l'assenza dell'altro genitore

OBBLIGAZIONI LEHMAN: l’intermediario non è responsabile dell’improvviso declassamento dei titoli

Ex Parte Creditoris - Gio, 22/05/2014 - 08:07
In tema di intermediazione finanziaria, nessuna violazione può addebitarsi all'intermediario con riferimento al comportamento successivo all'acquisto degli strumenti finanziari qualora il declassamento dei titoli, intervenuto successivamente alla compravendita degli stessi, sia avvenuto in modo del tutto imprevisto ed imprevedibile. E’ questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in data 25/11/2013. Nel caso di specie, un investitore aveva promosso un giudizio nei confronti di una Banca al fine di ottenere l’annullamento dell’ordine di acquisto di obbligazioni LEHMAN BROTHERS HOLDING dallo stesso sottoscritto presso l’istituto di credito convenuto, attesa l’inadeguatezza ed inappropriatezza dell’investimento consigliato nonchè la mancata informativa e l’omessa segnalazione del conflitto di interessi. Costituitasi la Banca, aveva eccepito integralmente le ragioni della domanda attorea evidenziando l’assoluta imprevedibilità del default LEHMAN BROTHERS. Ebbene, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente rigettato la domanda attorea di annullamento dell’ordine di acquisto delle obbligazioni sul presupposto che i singoli ordini esecutivi del contratto, costituendo solo il momento esecutivo del contratto quadro, non possono essere considerati come atti dotati di una propria autonomia e, dunque, non sono suscettibili di declaratoria di nullità, di annullamento o di risoluzione. Con riguardo invece alla prevedibilità del default Lehman Brothers, il Giudice ha ritenuto che la Banca non avesse omesso di fornire informazioni in quanto all’epoca dell’acquisto dei titoli non sussistevano circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un’elevata probabilità di fallimento delle Lehman Brothers tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come, all’epoca dell’investimento, non risultava che il fallimento della LEHMAN BROTHERS fosse realisticamente prevedibile atteso che, sino alla apertura della procedura concorsuale, le principali società di rating avevano continuato a classificare la LEHMAN BROTHERS come molto affidabile, assegnando alla citata banca una categoria A, caratterizzata da uno scarso rischio e da un’alta affidabilità di pagamento delle cedole.  Il Giudice, poi, ha rilevato che alcuna censura potesse essere mossa nei confronti del comportamento della Banca atteso che, se in ipotesi il contratto quadro dovesse prevedere solo l'intermediazione nell'acquisto o vendita dei prodotti finanziari a seguito di singoli ordini e la semplice custodia dei titoli acquistati, è evidente che i più volte richiamati obblighi di condotta, ivi compreso l'obbligo di informazione attiva e passiva, non potranno riguardare il controllo e la supervisione da parte dell'intermediario dell'andamento dell'investimento per tutta la durata dello stesso, talora anche pluriennale, così che il cliente abbia diritto di ricevere -e l'intermediario obbligo di fornire- tempestiva informazione sul mutamento delle condizioni di mercato o dell'emittente e quindi sulla convenienza o meno di mantenere in portafoglio quei determinati titoli. Alla luce di tale considerazione, ciascun cliente ha il diritto di essere informato da parte dell’intermediario finanziario ma anche il dovere di informarsi e, in tal senso, si segnala la sentenza n.5171 pronunziata dal Tribunale Milano dott.ssa Silvia Brat, in data 15-04-2013 in tema di obbligazioni-bond. In conclusione, dunque, il Giudice, ritenuto che l’acquisto di tali obbligazioni fosse avvenuto in epoca non sospetta e che le circostanze non fossero tali da poter consentire alla Banca di presagire l’imminente default della LEHMAN BROTHERS, ha rigettato la domanda dell’attore. Sul punto, si segnalano altresì le seguenti pronunce già oggetto di approfondimento sul sito della rivista: 1.OBBLIGAZIONI LEHMAN: LA BANCA NON HA OBBLIGO DI ASSISTENZA SE IL CLIENTE HA LA CONOSCENZA MEDIA Sentenza Tribunale di Milano, sesta sezione civile, dott. Antonio S. Stefani 15-03-2014 2.LEHMAN BROTHERS: NON ERA PREVEDIBILE IL FALLIMENTO NEL 2008 Sentenza Tribunale di Pordenone - Dott.ssa Martina Gasparini 08-11-2013 n.898 3.OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS: L' INVESTIMENTO ERA AFFIDABILE FINO AL 15/09/2008! Sentenza Tribunale di Roma, terza sezione civile – GU dr.ssa Clelia Buonocore - 12-06-2013 n.12766...

Il licenziamento collettivo dei dirigenti

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 22/05/2014 - 07:11
E' noto che in Italia la materia dei licenziamenti collettivi è disciplinata dalla Legge 223/91, che non ricomprende la categoria dei dirigenti nell'ambito di applicazione della procedura.

Corte Costituzionale N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Mer, 21/05/2014 - 23:55
Ordinanza del 23 dicembre 2013 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di ... ...e - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (nella specie: concorso esterno in associazione di tipo mafioso), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non ...
GU n. 22 del 21-05-2014

Corte Costituzionale N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2014

Sentenze Corte Costituzionale - Mer, 21/05/2014 - 23:55
Ordinanza del 23 gennaio 2014 emessa dal Giudice designato della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento civile promosso da ... - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al "valore del diritto accertato [dal giudice]" senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilita' d ...
GU n. 22 del 21-05-2014

Corte Costituzionale N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Mer, 21/05/2014 - 23:55
Ordinanza del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da FLP - Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2013. Bilancio e contabilita' pubblica - Trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici di qualifiche dirigenziali e trattamento accessorio - Previsione che lo stesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non superi in ogni caso il trattamento ordinariamente spett ...
GU n. 22 del 21-05-2014

Corte Costituzionale N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2013

Sentenze Corte Costituzionale - Mer, 21/05/2014 - 23:55
Ordinanza del 5 dicembre 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da ... - Piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario - Attribuzione al commissario ad acta ...
GU n. 22 del 21-05-2014

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