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ON.LE ROSTAN: IL SISTEMA GIUSTIZIA E LE SUE PROSSIME RIFORME

Ex Parte Creditoris - Mar, 03/06/2014 - 10:12
Roma, Piazza di Montecitorio 31.05.2014 In occasione della prossima riforma della giustizia abbiamo intervistato l’Onorevole Michela Rostan, eletta alla Camera dei deputati nelle elezioni politiche del 2013. I punti di maggiore criticità della Giustizia restano quelli del funzionamento del sistema giudiziario a causa dell’eccessivo carico di lavoro che affligge gli uffici giudiziari. L’inefficienza della giustizia civile in Italia è uno dei fattori che condizionano la competitività e rallentano la capacità e la crescita delle imprese. L’irragionevole durata dei processi, determina enormi costi per cittadini e imprese scoraggiando di fatto gli investimenti nel nostro Paese. L’Onorevole Rostan è componente della Commissione Giustizia a partire dal 14 marzo 2014. Prima ancora che deputato, giovane avvocato, e pertanto ben consapevole degli innumerevoli difficoltà esistenti nelle aule di giustizia e nella cancellerie. Abbiamo posto alcune semplici domande all’Onorevole Rostan  sui provvedimenti urgenti da adottare DA GIOVANE AVVOCATO, PRIMA ANCORA CHE DEPUTATO, QUALI TIPOLOGIE DI CRITICITÀ HA INCROCIATO DURANTE IL SUO PERCORSO PROFESSIONALE NELL'INTERFACCIARSI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI? Senza dubbio, una delle più serie difficoltà che ho avuto modo di incontrare è la insufficienza numerica del personale addetto alle Cancellerie ed ai vari Uffici Giudiziari. Ritengo che l'efficiente funzionamento degli Uffici che svolgono le attività propedeutiche a quelle dei Magistrati sia un elemento imprescindibile ed un obiettivo minimo da raggiungere in occasione della prossima riforma della giustizia. Non possiamo più presentarci agli Avvocati, con aule d'udienza ingestibili, segreterie affollate, uffici ingolfati ed incapaci di rilasciare atti e copie in tempi ragionevoli. Tutto questo rende più incerta la realizzazione dei diritti di cittadini, professionisti ed imprese e rende il nostro sistema meno competitivo ed appetibile anche dal punto di vista degli investimenti. QUALI POTREBBERO ESSERE GLI ACCORGIMENTI ORGANIZZATIVI DA PREDISPORRE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, PER LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE I DISAGI DELL'UTENZA? Informatizzazione, smaterializzazione, svecchiamento del personale e sua riqualificazione. Non ci sono bacchette magiche per migliorare la qualità di un comparto o di un servizio che negli ultimi anni è stato abbandonato a se stesso e colpito da tagli orizzontali. Non si può fare altro che pensare ad una revisione complessiva dell'organizzazione più che a singoli accorgimenti. HA SENSO PARLARE DI "GIUSTIZIA" LADDOVE I PROCESSI POSSONO DURARE ANCHE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI INIZIO DEGLI STESSI? Assolutamente no. Ha senso parlare di un sistema giudiziario efficiente allorquando questo contiene in tempi ragionevoli la durata dei processi. Tanto in sede civile quanto in sede penale, dove l'esigenza di concentrazione dei tempi è ancor più sentita dalle parti in causa che spesso vedono messi in discussione propri diritti fondamentali, come la libertà personale. Ritengo, pertanto, che questo Parlamento dovrebbe lavorare da un lato per reperire maggiori risorse da destinare al comparto giustizia, aumentando le disponibilità necessarie a coprire l'assunzione di nuovi magistrati. Dall'altro, bisognerebbe contestualmente lavorare affinché le risorse già attualmente disponibili possano essere liberate dai capitoli di spesa legati alle funzioni di Cancelleria, informatizzando quest'ultime, e spostate - tali risorse - sui capitoli di spesa del personale impegnato in sede giudicante. Al tempo stesso, infine, non si può prescindere da una seria revisione del processo, che pure è già stato fortemente condizionato dall'introduzione della mediazione obbligatoria, sulla quale nutro fortissime perplessità, e dagli ultimi interventi normativi, che porti in ogni caso alla compressione dei tempi della fase istruttoria.  COME VALUTA LA POSSIBILITÀ DI SPINGERE AFFINCHÉ IL GOVERNO ACCELERI SULLA INFORMATIZZAZIONE E LA SMATERIALIZZAZIONE DEL PROCESSO SIA CIVILE CHE PENALE? Credo sia l'unica vera via d'uscita alla quale tutte le parti in gioco, dal Governo, all'Avvocatura e passando per la Magistratura, dovrebbero protendere. Personalmente ho fortemente spinto affinché venisse ripristinato il funzionamento del servizio "giustizia map" disponibile sul sito del Ministero della Giustizia e questo per dare il senso di un impegno anche di carattere personale nell'interesse del settore. Ovviamente si può e si deve fare di più. Immagino che presto tutto il Paese e, dunque, non solo pochi Tribunali all'avanguardia, possano provvedere alla completa smaterializzazione del fascicolo, alla condivisione in rete degli atti di causa, della documentazione processuale, dei provvedimenti giudiziari. Non solo. Bisogna informatizzare il processo a 360° gradi, intervenendo sulle modalità di pagamento delle spese di giustizia, dei diritti per il rilascio delle copie, perfino dei compensi per i CTU e perché no, pensare di agevolare fiscalmente quei soggetti privati che più velocemente di altri si adeguano ad un sistema giudiziario informatizzato. Ritengo, ad esempio, ragionevole, che si possa procedere a creare un sistema telematico di notifica degli atti giudiziari, parallelo a quello attualmente previsto che si basa sul lavoro degli Ufficiali Giudiziari. Perchè, ad esempio, non incentivare, quanto meno nel campo dei rapporti giuridici intercorrenti fra imprese, l'ipotesi che le stesse, all'atto della stipula di un contratto, si impegnino a riconoscere reciprocamente la possibilità di notificare eventuali atti giudiziari per controversie scaturenti dalla applicazione di quel contratto, attraverso l'uso dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata? Quanto risparmieremmo in termini economici, processuali e quanto ne guadagneremmo in credibilità ed abbreviazione dei tempi di notifica? QUALI PROVVEDIMENTI RITIENE IMPROCRASTINABILI PER RIDARE SLANCIO E NUOVA CENTRALITÀ ALLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO? L'Avvocato deve essere posto al centro della riforma della giustizia. E' la figura dell'Avvocato che rappresenta il front - office del sistema giustizia, alla quale il cittadino si rivolge in prima istanza per cercare di concretizzare un proprio diritto. Non si può prescindere, dunque, da un'interlocuzione forte con una delle categorie più vessate negli ultimi anni. Il neo - Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, su questo punto ha invertito la rotta dei precedenti Governi, ripristinando un dialogo con le rappresentanze forensi e ponendo al centro di ogni provvedimento anche i bisogni professionali degli Avvocati oltre che quelli dell'utenza. Un tempo la figura dell'Avvocato era considerata perfino più prestigiosa di quella del Magistrato. Credo che il modo migliore per far si che la categoria forense possa nuovamente trovare centralità, sia quello di mettere l'Avvocato al servizio del Giudice e del "processo". L'Avvocato, a mio avviso, deve poter svolgere una funzione adiuvante rispetto a quella del Magistrato, deve poter compiere direttamente una pluralità di attività senza necessità della mediazione del funzionario di Cancelleria o del Giudicante, deve essere, dunque, concepito come professionista che svolge un ruolo di garanzia non soltanto per la parte, ma per l'intera collettività. Attività di notifica, di estrazione copia ed attestazione di conformità, di predisposizione di atti intraprocessuali, di accertamento e di verifica, di tipo istruttorio, possono e devono a mio avviso essere compiuti direttamente dall'Avvocato. Questo, oltre a comportare un recupero di centralità del Professionista Legale nel processo, determinerebbe, a mio avviso, un'esaltazione della figura stessa dell'Avvocato ed un alleggerimento del sistema giudiziario. CHE NE PENSA DELLA POSSIBILE SOPPRESSIONE DI ALCUNI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE STRATEGICI, COME BARRA, MARANO O ACERRA, E DELL'ASSEGNAZIONE DEI COMUNI DI CASORIA, CASAVATORE ED ARZANO AL TRIBUNALE DI NAPOLINORD? Personalmente mi sto impegnando affinché il Giudice di Pace di Acerra e di Barra possono sfuggire alla soppressione. Ho chiesto la riapertura dei termini previsti dal testo di riforma della geografia giudiziaria, entro i quali i Comuni sono legittimati a formulare ex novo o sanare le istanze di conservazione degli Uffici. Per Napoli ho chiesto possa essere riservato un trattamento ad hoc per la sede di Barra, conservando la stessa quale Sede Distacca del Giudice di Pace di Via Foria. Ho motivato questa mia posizione sul fatto che sia il Comune di Napoli che il Comune di San Giorgio hanno chiesto di conservare gli Uffici ed al tempo stesso si sono impegnati a sostenerne i costi di gestione. La Caserma Garibaldi, inoltre, è a mio avviso inidonea ad ospitare tutta l'attività di Barra. In ogni caso ho depositato un'interrogazione ad Orlando chiedendo di riaprire questi termini e conservare Barra in quanto Sezione Distaccata di un Comune che è anche una Città Metropolitana. Per Casoria, Casavatore ed Arzano, ho chiesto una cosa molto semplice: inserire questi Comuni nel Circondario del Tribunale di Napoli e non in quello di Napoli Nord. Questo perchè si tratta di Comuni confinanti con Napoli, geograficamente e logisticamente collegati al Capoluogo la cui collocazione nel Circondario di Napoli Nord mi è parsa sin da subito quantomeno inappropriata. Vedremo....

Cooperazione penale, Italia a rischio infrazione

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Mar, 03/06/2014 - 09:34
L'Italia arranca nell'attuazione degli atti Ue in materia di cooperazione giudiziaria penale e corre il rischio, dal prossimo dicembre, di subire una procedura d'infrazione. Lo dice la Commissione europea in due rapporti pubblicati ieri, uno sullo stato di attuazione della decisione quadro 2008/675/Gai del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale e l'altro sulla decisione quadro 2009/948/GAI ...

AVVOCATI: censura per l’avvocato che accetti di seguire una causa contro due vecchi clienti

Ex Parte Creditoris - Lun, 02/06/2014 - 14:44
E’ sanzionato con la censura l’avvocato che accetta di seguire una causa contro due vecchi assistiti, l’uno in un procedimento penale e l’altro in un’attività stragiudiziale. Questo è il principio di diritto sotteso alla pronuncia n. 11024 della Cassazione civile, sezioni unite del 25 marzo e pubblicata il 20 maggio 2014 in materia di disciplinare avvocati. Nel caso di specie, un avvocato ha proposto ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense che lo aveva censurato per aver accettato l’incarico di sporgere denunzia – querela in danno di due soggetti in favore dei quali, nel contempo, espletava attività difensiva. Ad avviso del ricorrente, la pronunzia del Consiglio Nazionale Forense meritava censura per non aver riscontrato il difetto di correlazione tra incolpazione (riferita alla violazione dell’obbligo, ex art. 37 del codice deontologico, di astenersi dal prestare la propria attività professionale quando determini conflitto con gli interessi di un assistito) e decisione disciplinare (riferita alla violazione dell’obbligo, ex art. 51 del codice deontologico, di astenersi dall’assunzione di un incarico professionale contro ex cliente in assenza delle indicate condizioni e, in particolare, prima del decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale). Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sulla questione, richiamando tra l’altro precedenti orientamenti giurisprudenziali in merito, ha affermato che in tema di procedimento disciplinare “la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali. La regola correlativa, infatti, mirando a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed a evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa, può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’imputazione”. Il passaggio dell’inquadramento della fattispecie de quo dall’art. 37 al 51 del Codice deontologico è, dunque, solo una modifica della qualificazione giuridica, modifica che attiene ad un piano meramente formale e non sostanziale. Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso  ...

ASSEGNO BANCARIO - FIRMA APOCRIFA: la Banca non è responsabile se la falsità non emerge ictu oculi

Ex Parte Creditoris - Ven, 30/05/2014 - 16:41
In tema di pagamento di assegni di conto corrente che si assumano falsificati o alterati, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen depositato dal correntista va ravvisata quando, ad un esame attento – benché a vista – del titolo, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ictu oculi, in quanto la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l’alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né si richiede che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia. E’ questo il principio di diritto statuito dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Fabio Perrella, in data 28/05/2014 in materia di assegni con firma apocrifa. Nel caso di specie, una società aveva convenuto in giudizio la Banca al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del pagamento di un assegno indebitamente addebitato sul proprio conto corrente ed effettuato senza il preventivo accertamento della corrispondenza tra le firme di traenza e lo specimen depositato dalla predetta società presso l’istituto di credito convenuto. A sua volta la Banca, costituitasi in giudizio, aveva eccepito di essere stata semplice banca trattaria e che pertanto alcuna responsabilità potesse esserle imputata atteso che l’assegno, al momento della estinzione per stanza, non presentava alcuna difformità rilevabile ictu oculi né abrasioni. Ebbene, il Tribunale di Napoli ha preliminarmente rilevato come la responsabilità fatta valere dal correntista nei confronti della banca sia di tipo contrattuale con le relative conseguenze in termini di ripartizione dell’onere della prova. Pertanto, spetta al debitore l’onere di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, che costituisce il fatto estintivo dell’altrui pretesa risarcitoria, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento in modo specifico. Nel caso de quo, la banca traente aveva dato prova di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione con la diligenza del c.d. buon banchiere ex art.1176 secondo comma cc, atteso che la firma di traenza era stata ricalcata dalla traccia originale preesistente e risultava essere una riproduzione molto fedele a quella dell’effettivo titolare al momento dello specimen depositato in banca. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Napoli, rilevato che la difformità delle sottoscrizioni non potesse essere rilevata ictu oculi dalla banca e che, dunque, alcuna responsabilità ex art.43 L.A. potesse essere attribuita a quest’ultima, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla società. In tal senso, si segnala altresì la sentenza n.6513 pronunziata in data 20/03/2014 dalla Cassazione civile e già oggetto di approfondimento sulla rivista secondo la quale “nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa; verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite” ....

CONCORDATO PREVENTIVO: la valutazione di fattibilità economica compete solo ai creditori

Ex Parte Creditoris - Ven, 30/05/2014 - 15:27
Compete solo ai creditori chirografari, e non anche al giudice di merito, valutare la reale fattibilità economica del concordato preventivo oggetto della relazione del professionista attestatore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, che con la sentenza n.11423 depositata il 22 maggio 2014, ha deciso in merito ad un ricorso proposto da una società in liquidazione, avverso la decisone del giudice di appello che, nel dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo , non si era limitata ad esercitare un sindacato sulla fattibilità della stessa, ma aveva evidenziato alcuni aspetti rilevanti in ordine alla sua serietà e idoneità ad essere adeguatamente valutata dai creditori. Ebbene, i Giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sul caso de quo, hanno ribadito il principio, enunciato in una recente pronuncia a Sezioni Unite, secondo il quale il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica del concordato preventivo non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore e di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato.  Di conseguenza , continuano gli Ermellini, con riferimento alla fattibilità economica, esiste un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso del giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato stesso, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, mediante una – sia pur minimale – soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata....

iOS e Processo Civile Telematico, incontro a Roma il 12 giugno

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 30/05/2014 - 12:29
Il 12 giugno all'Apple Store Porta di Roma si parla dei sistemi Apple dedicati al settore legale. L'avv. Nicola Fabiano, consulente IT dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, illustrerà le novità relativa alle applicazione iPhone e iPad, anche in vista del nuovo Processo Civile Telematico.

GOOGLE - Privacy, richiesta di rimozione dei risultati di ricerca

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 30/05/2014 - 12:20
Una recente decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che alcuni utenti possono chiedere ai motori di ricerca di rimuovere risultati relativi a query che includono il loro nome, qualora tali risultati siano "inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati". In una recente nota Google rende noto che valuterà ogni singola richiesta, cercando di bilanciare i diritti sulla privacy della persona con il diritto ...

Omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 c.p.)

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 30/05/2014 - 12:00
Incorre nell'imputazione per il reato p. e p. dall'art. 590 c.p. il prevenuto che per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, ometteva di controllare i propri cani di razza meticcia, che uscendo attraverso aperture presenti nella recinzione, aggredivano e mordevano un passante, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di 7 giorni. Alcun dubbio sussiste in merito alla responsabilità del prevenuto per i danni subiti dalla vittima, laddove risulti accertato che lo stesso ...

AVVOCATI: quale il dies ad quem per la reiscrizione all'albo?

Ex Parte Creditoris - Ven, 30/05/2014 - 10:37
In presenza di una domanda di re iscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via di interpretazione analogica, l'art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 - secondo cui l'avvocato radiato non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione - in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 10921 del 19 maggio 2014, con cui le sezioni unite sono state chiamate a decidere sul ricorso presentato da un professionista - dichiarato colpevole dei reati di peculato e falso ideologico - avverso la pronuncia del CNF di diniego della richiesta di re iscrizione all'Albo dopo la cancellazione. I Giudici di legittimità hanno voluto sostenere, ancora una volta, il principio distintivo tra le sanzioni disciplinari della cancellazione e della radiazione, seguendo il solco tracciato dalle precedenti pronunce n. 11653/2008 e n. 22785/2012. Già nella richiamata sentenza n. 11653 del 12 maggio 2008, la Corte ha fatto notare, infatti,  come nel quadro normativo di riferimento non sia contemplato un termine minimo dopo il quale è possibile richiedere la re iscrizione, potendosi fondare, quest'ultima, unicamente sul riacquistato possesso del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" di cui all'art. 17, n. 3, del regio decreto 1578. Vero è che l'attualità di tale requisito è accertata e valutata autonomamente dal Consiglio dell'Ordine di riferimento, secondo il procedimento previsto dall'art. 31 del Codice Deontologico per la prima iscrizione. Se, infatti, l'esclusione dell'applicazione del termine previsto per la radiazione consente al professionista di chiedere la nuova iscrizione prima dei cinque anni dalla sanzione disciplinare, resta comunque ad insindacabile giudizio dell'Ordine - e del CNF in seconda istanza - la valutazione sull'attuale sussistenza dei requisiti di onorabilità. L'elencazione contenuta nell'articolo 40 chiarisce comunque l'intenzione del legislatore di voler prevedere una graduazione delle sanzioni disciplinari, dalla meno alla più grave; la non espressa previsione di un termine per la riabilitazione professionale dopo la cancellazione esclude la possibilità di un'applicazione analogica dell'art. 47 (nel quale peraltro, senza possibilità di confusione tra i due istituti, si parla solo di radiazione e non di cancellazione). Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata....

In Serbia la peggior catastrofe degli ultimi 120 anni

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Ven, 30/05/2014 - 07:12
Le pioggie che hanno provocato pesanti alluvioni stanno flagellando la Serbia da diversi giorni, con il massimo stato di emergenza per le inondazioni, il cui bilancio ad oggi è di 17 morti e di diverse decine di migliaia di sfollati, ma il numero definitivo delle vittime si potrà sapere solamente quando le alluvioni finiranno. Nella storia della serbia non sono state registrate alluvioni così pericolose, si tratta della peggior catastrofe degli ultimi 120 anni. Riportiamo di seguito il comunicato ...

Annullabile la compravendita del padre in pregiudizio del figlio minore

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 18:54
Va annullato il contratto di compravendita di un fondo stipulato dal padre utilizzando il denaro della figlia, di cui è rappresentante legale, se poi lo intesta a sé stesso anziché alla minore, come disposto dal giudice tutelare, così provocando le azioni pregiudizievoli dei suoi creditori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 12117/2014, accogliendo il ricorso della figlia divenuta maggiorenne

Sì al sequestro preventivo del bene anche se ipotecato

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 18:51
Il creditore ipotecario non ha diritto di chiedere la revoca del sequestro preventivo di un immobile, anche se il proprio titolo è stato trascritto anteriormente. Infatti, il provvedimento cautelare ha finalità diverse e non è impedito dalla esistenza di ipoteche o altre forme di garanzia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 22176/2014, respingendo la richiesta di una banca e chiarendo che in caso di conflitto tra diversi titoli si applicano i principi generali in tema di rapporti ...

Intervento in giudizio, qualità di erede: autocertificazione valida se non contestata

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 16:59
Chi interviene in un giudizio civile già pendente assumendo di essere "erede" di una delle parti, deve fornirne la prova. Nel caso presenti una autodichiarazione, benché essa non possa considerarsi di per sé una «prova», in caso di mancata o anche inadeguata contestazione può essere posta a fondamento della decisione. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 12065/2014

Adesione del difensore allo sciopero di categoria

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 15:42
I numerosi arresti della Corte di Cassazione, sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210795, intervenuta ancor prima della novella n. 479 del 1999, hanno concordemente escluso che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze costituisca legittima ragione di rinvio del processo che si svolga in camera di consiglio essenzialmente sul presupposto che il legittimo impedimento del difensore, tale dovendosi qualificare la adesione alla astensione, ...

Droghe leggere: spaccio, pene da rideterminare al ribasso

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 15:33
Saranno rideterminate al ribasso le condanne definitive per spaccio di droghe leggere, inflitte nel periodo in cui era in vigore la legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale lo scorso febbraio. È quanto hanno stabilito le sezioni unite penali della Cassazione, informazione provvisoria n. 12/2014, chiarendo così le ricadute della pronuncia della Corte costituzionale, a seguito della quale è tornata in vigore la legge Iervolino-Vassalli.

Reato continuato

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 13:48
In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice. Corte di ...

AVVOCATI: maggiori compensi al legale più abile

Ex Parte Creditoris - Gio, 29/05/2014 - 13:28
Nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza della propria pretesa e l’infondatezza degli assunti di controparte senza dover ricorrere a prove costituende ma solo grazie al proprio apporto argomentativo, il Giudice ha la possibilità di aumentare il compenso ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.M. n.55/2014. E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Verona, in persona del dott. Massimo Vaccari, con sentenza pronunziata in data 23/05/2014 e relativa ai nuovi parametri forensi introdotti dal  d. m.55/2014. Nel caso di specie, i soci collettivisti di una società avevano convenuto in giudizio la banca al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto loro il pagamento di un’ingente somma in virtù di un rapporto di conto corrente intrattenuto con l’istituto di credito convenuto. Ebbene, il Tribunale di Verona, chiamato a pronunziarsi su tale opposizione, ha rigettato la domanda degli attori in quanto palesemente infondata e, nel regolamentare le spese di lite, ha statuito che le stesse dovessero essere poste a carico degli attori, in applicazione del criterio della soccombenza, e che dovessero essere liquidate applicando i nuovi parametri forensi introdotti dal d.m. 55/2014. In particolare, il Giudice ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, fosse possibile applicare l’art. 4, comma 8, del d.m. 55/2014 in considerazione della manifesta fondatezza degli assunti della resistente banca e che pertanto dovesse essere premiata l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, era riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie. Ed infatti, il Tribunale di Verona ha evidenziato come l’art.4 del d.m. 55/2014 avesse sostanzialmente recepito l’orientamento del Consiglio di Stato che aveva chiesto l’introduzione della c.d. “soccombenza qualificata”, ovvero di un significativo aumento del compenso a carico della parte soccombente quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate, e ciò al fine di scoraggiare le liti temerarie e, nello stesso tempo, valorizzare l’abilità tecnica dell’avvocato che, nelle proprie difese, “sia riuscito a dimostrare la fondatezza dei propri assunti grazie al proprio apporto argomentativo. Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Giudice, dando concreta ed innovativa applicazione alla nuova disciplina dettata sui compensi degli avvocati, ha aumentato il compenso spettante al difensore della banca resistente con un incremento sino ad un terzo della parcella che sarebbe stata liquidata normalmente....

FALLIMENTO: il fallito è legittimato proporre istanza di condono fiscale

Ex Parte Creditoris - Gio, 29/05/2014 - 13:17
L’imprenditore fallito, in caso di inerzia del curatore, ha la facoltà di proporre istanza di condono fiscale in quanto, alla luce dell’art.16 Legge 289/2002, conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario ed è esposto alle sanzioni conseguenti alla definitività dell’atto impositivo. La giurisdizione del tribunale fallimentare sull’ammissione dei crediti al passivo non può estendersi su questioni riguardanti il debito tributario perché di competenza esclusiva delle commissioni tributarie.  È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione, con ordinanza n.6248 pubblicata il 18 marzo 2014, che ha respinto il ricorso di una società la quale aveva impugnato la sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto all’amministratore di una società dichiarata fallita il diritto di domandare condono fiscale per tributi dovuti in ragione della precedente attività d’impresa. La Suprema Corte, richiamando la precedente giurisprudenza ed evocando la norma di cui all’art.16, L. 289/2002 in tema di chiusura delle liti fiscali, ha affermato che a seguito della sentenza di fallimento, legittimato a domandare la definizione agevolata con il condono fiscale è anche il contribuente fallito ove il curatore non abbia assunto alcuna iniziativa in tal senso. La dichiarazione di fallimento, infatti, non priva l’imprenditore della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario anche considerato che potranno ancora essere erogati nei suoi confronti provvedimenti sanzionatori che conseguono alla definitività dell'atto impositivo e all’inerzia del curatore, per cui deve essere riconosciuta allo stesso una tutela giurisdizionale. Inoltre la Corte ha precisato che la giurisdizione del Tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) o a tributi in genere, in quanto l'art.12, comma 2, Legge 448/2001 ha attribuito per tale fattispecie una giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio....

Foggia: tutto quello che devi sapere su PCT e notifiche telematiche

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 12:58
Il seminario formativo gratuito è organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Foggia in collaborazione con gli esperti del Gruppo 24 ORE.

Divorzio breve: primo sì dalla Camera, ora tocca al Senato

Diritto 24 Il SOle 24 Ore - Gio, 29/05/2014 - 12:57
Primo via libera della Camera al `divorzio breve`: basteranno dodici mesi di separazione giudiziale o addirittura sei mesi di consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli, per far calare definitivamente il sipario su un matrimonio. L'approvazione di questa riforma importante nel diritto di famiglia è stata salutata da un applauso in diversi settori dell'emiciclo. La riforma passa ora al Senato per l'approvazione defintiva

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