PRECETTO IN RINNOVAZIONE: non sono dovute le spese del primo precetto
Nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, lultimo precetto, in sé valido poiché non integrante un frazionamento di un credito unitario ed un abuso del diritto di agire esecutivamente, è però illegittimo per la parte relativa a tali spese. E questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, con ordinanza pronunziata in data 23/05/2014 in materia di esecuzione forzata. Nel caso di specie, una società aveva proposto reclamo avverso la pronunzia con cui il Giudice dellesecuzione aveva sospeso lintegrale efficacia esecutiva di un precetto in rinnovazione dalla stessa notificato sul presupposto che in tale atto fossero state inserite indebitamente anche le spese del primo precetto con cui la società aveva promosso lazione esecutiva. Ebbene, il Tribunale di Reggio Emilia, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente rilevato che il precetto in rinnovazione è un atto che non ha alcuna utilità procedimentale, posto che linizio di una esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito e, nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese dei precedenti precetti, lultimo precetto può considerarsi in sé valido ma è illegittimo per la parte relativa a tali spese. Il Giudice ha quindi precisato che la richiesta delle spese relative ad un precetto precedente rende illegittimo non già lintero precetto in rinnovazione, ma solo la parte di tale precetto relativa a tali spese. Ed infatti, secondo lorientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione del precetto non costituisce affatto, a differenza del frazionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero limporto dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dellesecuzione. Pertanto, la rinnovazione del precetto configura senza dubbio unattività legittima purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il reclamo e sospeso solo parzialmente lefficacia esecutiva del titolo....
La convenzione di arbitrato
La "convenzione di arbitrato" è un'espressione introdotta con la riforma operata dal D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 che ha modificato le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
Varato l'atteso provvedimento del Garante sui Cookies
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 il provvedimento in materia di cookies recante "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" adottato dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il "Garante") a seguito di una consultazione pubblica avviata il 19 dicembre 2012 (di seguito il "Provvedimento").
Scatta l'attenuante per il notaio che riduce le conseguenze dannose
Nel comminare la sanzione disciplinare al notaio che trascrive gli atti con grave ritardo e non versa le imposte di registro va riconosciuta l'attenuante qualora il professionista si sia impegnato a ridurre o eliminare le conseguenze dannose. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 12672/2014, chiarendo che «la doverosità dell'atto ritardato non è ragione per escludere che il successivo compimento di esso, siccome ad ogni modo dovuto, rilevi in funzione attenuante»
Servitù, illegittimo l'accertamento proposto dall'amministratore
Non può essere riconosciuta l'esistenza di una servitù (in questo caso un passo carraio) a favore del condominio se la domanda non è proposta dai singoli proprietari ma dall'amministratore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 12678/2014
Interdizione giudiziale e legale
Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, e specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare ...
«Assoluzione per insufficienza di prove» non impugnabile
L'assoluzione per insufficienza di prove non ammette impugnazione in quanto manca «il requisito dell'interesse» immanente ad ogni gravame e tendente all'eliminazione della lesione di un diritto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23485/2014, respingendo il ricorso di un uomo assolto dal reato di violenza sessuale ex articolo 530 comma 2 del Cpc che chiedeva venisse pronuncia «l'assoluzione con formula piena»
La qualità di erede
La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l'azione ...
USURA BANCARIA: le Istruzioni della Banca dItalia hanno natura di norme tecniche autorizzate
Le Istruzioni della Banca dItalia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dallOrgano di vigilanza, che richiede necessariamente lesercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni. Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti. Lattore che reclami, agendo in ripetizione, la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha lonere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto. Ove non assolva al detto onere probatorio, ex art.2697 cc, alla banca basterà dedurre che il conto corrente sia stato aperto sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000 per dimostrare la legittimità dellanatocismo applicato. Cosi si è pronunziato il Tribunale di Milano, in persona del dott. Antonio S. Stefani, con la sentenza n. 7234/14 del 03.06.2014, resa in una tipica controversia incardinata dal cliente di una banca al fine di ottenere la ripetizione delle somme addebitate in conto corrente, sul presupposto della nullità dei contratti e/o delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, alle valute, allanatocismo ed al tasso debitore ultralegale, asseritamente superiore al tasso soglia ex L.108/1996. Va preliminarmente sottolineato, come peraltro ha messo subito in evidenza il Giudice in parte motiva, che a supporto della domanda parte attrice non ha prodotto i contratti di c/c nei quali sarebbero state comprese le clausole ritenute nulle. Né, al fine di sanare il mancato assolvimento allonere della prova la società ha formulato ordine di esibizione a carico della banca, che sarebbe stato inammissibile, siccome non preceduto dalla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB. Naturalmente ha affermato il Tribunale ai sensi dellart. 2697 cc, è onere dellattore in ripetizione provare la natura indebita delle somme reclamate, di modo che quando viene eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali è indispensabile produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, in modo da poterne esaminare testo e contesto. Ove tale onere non sia assolto, non si può dichiarare la nullità di clausole non conosciute. In particolare, poi, quanto al dedotto anatocismo, a fronte della deduzione della Banca che i conti correnti erano stati aperti dopo il 22.04.2000 e, dunque, sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000, non vi è stata contestazione di parte attrice (né avrebbe potuto esservi, in difetto di una precisa produzione documentale contraria), con la conseguenza che lanatocismo applicato è stato ritenuto del tutto legittimo (sulla legittimità dellanatocismo in base alla delibera CICR del 9.2.2000 si veda Cass. Civ., sezione prima, sent.22.05.2014, n.11400). Il capo più interessante della pronuncia in esame è, però senza dubbio quello relativo allesame della domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi, siccome usurari. A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica basata sullapplicazione di una formula di calcolo del TEG diversa rispetto a quella contenuta nelle Istruzioni della Banca dItalia. Su questa rivista, più volte si è affrontato il tema del valore delle dette Istruzioni, evidenziando il paradosso di quella giurisprudenza che perviene allapplicazione di criteri di calcolo diversi, ricomprendendo nel Tasso effettivo applicato ad un rapporto di finanziamento voci escluse dalla rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio. Tale tesi, che in sostanza giunge a ritenere illegittime e/o comunque non vincolanti le tecniche di rilevazione e di formazione del TEGM rispetto alla normativa primaria (L.108/1996), pone gli istituti di credito di fronte ad una condizione obiettivamente inesigibile, costretti dapprima a disattendere quanto stabilito dallorgano di vigilanza (in modo forse discutibile, ma non manifestamente illegittimo) per non dover successivamente rispondere dellapplicazione di tassi in misura usuraria, per effetto di un mutato orientamento giurisprudenziale (così si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Torino, in persona della dott.ssa Maurizia Giusta, con sentenza del 17.02.2014 n.1244). Il Giudice milanese, nella sentenza qui in commento, per risolvere la questione è partito dallanalisi della formula matematica per la misurazione del TEG, fornita dalla Banca dItalia e così composta: (interessi x 36500/numeri debitori) + (oneri su base annua x 100/accordato) Tale criterio di calcolo, analizzato anche nel dettaglio dei singoli fattori, è apparso di per sé congruo e ragionevole, nellambito rammenta il Tribunale dellesercizio di quella discrezionalità tecnica, rispetto alla quale lAutorità Giudiziaria deve prendere atto dei limiti del proprio sindacato. Al di là dellesame nel merito della formula applicata, tuttavia, la motivazione fondamentale, che ha portato al rigetto in blocco delle pretese attoree, è tutta in punto di diritto. Le Istruzioni della Banca dItalia, oltre a rispondere allelementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Il contesto normativo, inoltre, è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 che ha modificato sia lart.644 cp che lart.1815 cc) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali, a loro volta, hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca dItalia. Inoltre, il d.m. 1.7.2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n.2/2009, ha espressamente previsto la revisione delle Istruzioni in parola per tener conto delle modifiche normative in materia di commissione di massimo scoperto. È il legislatore secondario, dunque, ad aver indicato allorgano tecnico le modalità con le quali assicurare la conformità a legge delle Istruzioni in parola, senza in alcun modo menzionare la formula già adottata dalla Banca dItalia per il calcolo del TEG. Tutto si tiene: la piramide normativa (norma primaria/norma secondaria/norma tecnica ulteriormente subordinata ed autorizzata) resta in piedi formalmente ed è congrua/ragionevole sostanzialmente, ragione per la quale il Tribunale è pervenuto allaffermazione che, non ravvisandosi gli estremi per disattendere o disapplicare le Istruzioni, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti. Così, ogni doglianza anche risarcitoria di parte attrice è stata respinta, con laggravio della condanna alle spese in favore della banca....
Cgue, ne bis in idem anche per il "non luogo a procedere"
Il principio del ne bis in idem - per cui un cittadino comunitario non può essere giudicato due volte in due diversi paesi Ue per lo stesso fatto - si applica anche ad una sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove, se definitiva. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 5 giugno 2014, causa C-398/12
Carceri, Consiglio d'Europa: Italia promossa con riserva
Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (che non ha nulla a che vedere con l'Ue) ha emesso una nota, oggi a Strasburgo, in cui si rallegra delle misure prese recentemente dal governo italiano per risolvere l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri e delle cattive condizioni in cui vivono i detenuti in Italia. Un progresso importante dopo che la Corte europea dei Diritti umani (che fa parte anch'essa del quadro istituzionale del Consiglio d'Europa, e non dell'Ue) ha ripetutamente ...
Cgue, Italia non ha recuperato aiuti illegittimi a Eurallumina
L'Italia non ha proceduto a recuperare gli aiuti di Stato, giudicati illegittimi e incompatibili con il mercato comune, concessi per la produzione di allumina alla società sarda Eurallumina ed è ''venuta meno ai suoi obblighi''. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza C-547/11.
Vietti, legge Severino lacunosa sulle sanzioni
«Ritengo che il completamento della normativa anticorruzione sia opportuno e mi auguro che si faccia al più presto». Così il vicepresidente del Csm, Michele Vietti, incontrando i giornalisti presso la Corte di Cassazione a margine dell'incontro dei procuratori generali delle Corti d'appello. «La legge Severino - ha spiegato Vietti - è buona dal punto di vista della prevenzione ma ha qualche lacuna sulle sanzioni»
Carceri, Consiglio d'Europa: Italia promossa con riserva
Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (che non ha nulla a che vedere con l'Ue) ha emesso una nota, oggi a Strasburgo, in cui si rallegra delle misure prese recentemente dal governo italiano per risolvere l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri e delle cattive condizioni in cui vivono i detenuti in Italia. Un progresso importante dopo che la Corte europea dei Diritti umani (che fa parte anch'essa del quadro istituzionale del Consiglio d'Europa, e non dell'Ue) ha ripetutamente ...
Cgue: proroga del «trattenimento», controllo giurisdizionale pieno
Più tutele per gli immigrati irregolari «trattenuti» proroga dopo proroga nei centri di accoglienza. In simili casi infatti la procedura di conferma del provvedimento deve consentire all'autorità giudiziaria un vero e proprio nuovo giudizio, in fatto e in diritto, da rendere con atto scritto motivato, soggetto a controllo di legittimità. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza C-146/14 affrontando il caso di un cittadino sudanese arrestato in Bulgaria perché privo di documenti d'identità
Intese anticoncorrenziali, risarcimento ampio per il maggior prezzo
L'intesa restrittiva della concorrenza può costar cara alle imprese aderenti. Infatti, se l'effetto dell'accordo collusivo è quello di produrre un generalizzato aumento dei prezzi, i partecipanti possono essere chiamati a risarcire anche i terzi che hanno acquistato da imprese concorrenti per la maggior somma pagata. Non è dunque necessario che vi sia alcun rapporto contrattuale tra il venditore ed i membri dell'intesa essendo sufficiente l'effetto distorsivo in quel determinato ambito del mercato. ...
La privacy e lo studio legale: parla l'esperto
Ho sempre nutrito una passione particolare per le tecnologie sin da bambino; mi affascina molto il concetto della innovazione che apporta miglioramenti sia in ambito lavorativo sia sociale. Sono stato tra quelli che hanno visto nascere Internet e che hanno iniziato ad utilizzare la posta elettronica da subito. Riguardo alla privacy ho seguito le diverse evoluzioni normative per occuparmi del tema via via nel tempo in maniera approfondita.
Licenziamento di socio di cooperativa e rito Fornero
Il già dibattuto tema della disciplina del licenziamento di lavoratori soci di cooperative, oggeto di molteplici interventi giurisprudenziali, anche a causa di una legislazione sicuramente contraddittoria ed infelice, si arricchisce di ulteriori aspetti...
Illegittimo il diniego di emersione dal lavoro irregolare se non e' evincibile la reale ragione del rigetto dell'istanza
T.A.R. Lazio- Roma, sez. seconda quater, n. 2775/2014 ESPULSIONE- SEGNALAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN- DINIEGO DI NULLA-OSTA DELLA QUESTURA- DINIEGO DI EMERSIONE DELLA PREFETTURA - ILLEGITTIMITA'.
Sussiste l'obbligo, per la P.A., di esprimere le motivazioni del diniego in modo che risulti comprensibile per il privato destinatario, a pena di censurabilità dell'azione pubblicistica: la motivazione per relationem, posta a fondamento del provvedimento negativo finale, deve, cioè, rispettare ...
Mediazione familiare, terza via verso un sano conflitto
Nei nostri precedenti articoli comparsi su questo sito abbiamo cercato di restituire il senso della mediazione familiare iniziando a sfatare alcuni sui luoghi comuni e rimettendo "l'amore" al centro del suo procedere, non quale melensa proposizione, ma come occasione di riscatto: un "amore diverso" dicevamo, al cui compimento il mediatore deve provare ad accompagnare le parti, sia che decidano di spingere la loro crisi verso la separazione che verso la riparazione, poiché comunque "positivamente ...