DERIVATI: spetta allinvestitore lonere di provare di non essere un operatore qualificato
In tema di intermediazione finanziaria, linvestitore che contesti la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato avrà lonere di provare, non soltanto linsussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di professionalità in materia di strumenti finanziari, ma anche che di tale circostanza l'intermediario finanziario fosse consapevole. E questo il principio di diritto emerso dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Bologna, in persona della dott.ssa Anna Maria Rossi, con sentenza del 07/04/2014 in materia di strumenti finanziari derivati. Nel caso di specie, la controversia trae origine dallazione intrapresa da una società nei confronti di una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di interest rate swap, con richiesta di annullamento di questultimo, sul presupposto di essersi sentita obbligata a sottoscrivere tale contratto e di aver inconsapevolmente sottoscritto un documento in cui dichiarava di possedere una specifica esperienza e competenza in materia di operazioni in strumenti finanziari. Costituitasi in giudizio, la Banca deduceva linfondatezza delle pretese attrici, evidenziando come la società avesse sottoscritto il contratto normativo disciplinante operazioni future di interest rate swap nonché il singolo contratto di swap descritto nei suoi elementi caratteristici, e che avesse contestato la validità del contratto solo in presenza dei primi addebiti negativi. Ebbene, il Tribunale di Bologna, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha rigettato la domanda avanzata dalla società sul presupposto che la stessa si fosse limitata soltanto a contestare la propria qualifica di operatore qualificato senza provare, in alcun modo, la sussistenza di una situazione discordante, rispetto a quella oggetto di dichiarazione, circa le sue competenze e conoscenze. Ed infatti, il Giudice ha precisato che, per costante giurisprudenza in materia di strumenti finanziari, la presenza della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato costituisce una presunzione semplice, vincibile, in caso di contestazione, dalla prova positiva della insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di professionalità in materia di strumenti finanziari e dalla prova della conoscenza, ovvero, conoscibilità in concreto, da parte dell'intermediario, delle circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l'investitore nel momento in cui abbia reso siffatta dichiarazione. Sul punto, e per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle seguenti pronunce, già oggetto di commento su questa rivista: 1.DERIVATI: LA DICHIARAZIONE DI COMPETENZA ED ESPERIENZA È PROVA UNICA E SUFFICIENTE DELLADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI Sentenza Tribunale di Trieste, dott. Daniele Venier 17-03-2014 n.248 2.DERIVATI: REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO Sentenza Tribunale di Firenze, Pres.dott. Fiorenzo Zazzeri, G.Est. dott. Ludovico Delle Vergini 29-11-2013 n.3842 3.OPERATORE QUALIFICATO: LE CONOSCENZE TECNICHE E LA CAPACITÀ DI VALUTARE I RISCHI SONO LE STESSE DI QUELLE DELLA BANCA Sentenza Tribunale di Sassari, dott. Silvio Lampus 13-05-2013 n.765 4.VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLINTERMEDIARIO FINANZIARIO ONERE DELLA PROVA Sentenza Cassazione civile, sezione prima 19-10-2012 n.18039...
Rinunzia del condomino all'uso del riscaldamento centralizzato
La Corte di Cassazione ha ripetutamente (cfr. Cass. 30.3.2006, n. 7518; 25.3.2004, n. 5974; 2.7.2001, n, 8924) affermato che il condomino, puo' legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unita' immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessita' di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, tuttavia, permane il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, e di quelle di gestione, se e nei ...
Omicidio stradale, Renzi: il reato si farà
Il reato di omicidio stradale si farà. Lo assicura il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un'intervista al 'Centauro', organo dell'Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) che sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista, in uscita a luglio. Il premier, si legge sul sito dell'Asaps, ribadisce la propria intenzione di andare avanti con la legge in virtù di ''un vuoto nel nostro codice che deve essere colmato
Cambio di sesso, matrimonio annullato: caso alla Consulta
Lui diventa una lei, i due coniugi vogliono rimanere una coppia sposata, ma il matrimonio viene automaticamente annullato e si determina una sorta di divorzio imposto ex lege. È questo il caso che approderà domani alla Corte Costituzionale, chiamata a decidere se sia legittima la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevista nel nostro ordinamento, nel caso in cui uno dei due componenti della coppia cambi sesso. Ed è evidente che se la Consulta dovesse, nella sostanza, accogliere le ...
Testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.)
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ex art. 195 c.p.p., comma 4, con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui all'articolo 351 c.p.p., e articolo 357 c.p.p., comma 2, lettera a) e b), gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova e' ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano ...
Droghe leggere: misure cautelari in atto da rivedere
Alla luce della recente sentenza costituzionale n. 32/2014, la quarta Sezione della Cassazione, con la sentenza 15187/2014, ha affermato che la reviviscenza del trattamento sanzionatorio più favorevole per la detenzione illecita delle c.d. droghe leggere impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto. La cornice edittale di riferimento, infatti, incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua applicabilità, stante altresì la necessaria valutazione ...
In Gazzetta, il decreto Lavoro sul Fondo di solidarietà residuale
È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 6 giugno 2014 n. 129 il decreto 7 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Fondo di solidarietà residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Consulta, Parlamento vota giovedì due giudici
È convocato per giovedì prossimo alle 12 il Parlamento in seduta comune chiamato ad eleggere due nuovi giudici costituzionali di nomina delle Camere. Il prossimo 28 giugno scade infatti il mandato di Gaetano Silvestri e Luigi Mazzella, rispettivamente presidente e vicepresidente della Consulta ed espressione, quando furono eletti nel 2005, del centrosinistra e del centrodestra. Anche stavolta si cercherà di seguire lo stesso schema, anche se naturalmente il quadro politico e anche gli assetti di ...
Stamina: Perfetti, accuse gratuite, Csm ci tuteli
"Di fronte all'evidente tentativo di condizionare, con accuse tanto gravi quanto gratuite, l'azione del Tribunale, ho già inviato al Csm e al Pg della Cassazione una nota esplicativa della vicenda, sollecitando un pronto intervento a tutela dell'organo giudiziario". Così il presidente del Tribunale di Pesaro Mario Perfetti.
Prescrizioni presuntive applicabili anche nelle scritture contabili
Il regime delle prescrizioni presuntive non si applica ai crediti che trovano la loro origine in un contratto scritto, ma solo ai rapporti che si svolgono senza formalità. Esso opera anche in favore di un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, in quanto la disciplina di queste non interferisce con quella dei requisiti di forma dei contratti. Lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza 9930/2014
In Gazzetta, pubblicata la legge sul servizio scolastico
È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 7 giugno 2014 n. 130 la legge 5 giugno 2014, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico".
Più di 200mila coppie pronte a chiedere il divorzio breve
Oltre 200mila coppie potranno chiedere subito lo scioglimento del matrimonio. È questo il primo impatto del divorzio breve sui coniugi che oggi sono già separati, ma non hanno ancora maturato il periodo minimo di tre anni attualmente richiesto
Paga il chirurgo che non informa il paziente dei rischi dell'intervento estetico
Se dopo l'intervento estetico si sta peggio di prima e il medico non ha informato il paziente di tutti i possibili rischi il chirurgo paga anche se l'intervento è stato eseguito in modo corretto. Lo ha precisato la corte di Cassazione con la sentenza 6 giugno 2014 n. 12830.
Necessaria l'indagine tecnica prima di rogare l'atto di vendita
Il notaio non si può limitare ad accertare e ratificare la volontà delle parti senza effettuare alcuna indagine tecnica. Secondo la Cassazione (sentenza n. 12797/14)
Via libera del Consiglio Ue alle norme sull'insolvenza
Il Consiglio Ue di giustizia ha dato il suo appoggio alla proposta della Commissione modificata per modernizzare le regole per fronteggiare l'insolvenza nei casi transfrontalieri allo scopo di aiutare le imprese in difficoltà finanziarie
Attività parlamentare: scioglimento del matrimonio
Nella seduta del 29 maggio 2014, la Camera dei deputati ha approvato un testo unificato inerente la sostanziale modifica dei presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Orlando: Cantone sarà nella pienezza dei poteri al più presto
L'allargamento dei poteri del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone "è un passaggio imminente"
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (art. 283 cpc)
In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 giugno 2013, n. 14048
Della modificazione della competenza per ragione di connessione
In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così ...
USURA BANCARIA: incumulabilità di tasso corrispettivo e tasso di mora, anche nel contratto di leasing
segnalato da Avv. Lorenzo Barbieri In materia di usura bancaria, se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, cc, è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi di difficile verificazione. Si è espresso in questi termini il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, con ordinanza resa all'esito di un procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies, proposto dal cliente di un istituto di credito, avverso lordinanza ex art.700 cpc che aveva disposto limmediato rilascio dellimmobile oggetto del contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti. Tra i motivi principali di reclamo, la doglianza in ordine allasserita applicazione di interessi usurari, dal momento che la soglia di usura sarebbe risultata superata, per effetto del cumulo del tasso corrispettivo e di quello moratorio. La questione dellusurarietà dei tassi di mora e del cumulo di questi ultimi con gli interessi corrispettivi, al fine del raffronto al tasso soglia, è di stringente attualità, soprattutto a seguito della nota sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione, che ha determinato in molti, tra gli operatori del diritto, lerronea convinzione che la Suprema Corte abbia espresso un principio rivoluzionario, secondo il quale gli interessi corrispettivi vadano sempre sommati con quelli moratori al fine di determinare il tasso contrattuale applicato al rapporto. In verità, come evidenziato più volte su questa rivista, in sede di commento delle pronunce di merito successive allultimo arresto della Cassazione (cfr., sul punto, la rassegna IL PUNTO SULLUSURA), gli Ermellini si sono limitati ad affermare che: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori», consolidando un orientamento già espresso in Cass. 22/04/00 n. 5286 e Cass.4/04/03 n.5324. Tale principio, seppur non immune da critiche per una serie di motivi che si trovano ben evidenziati nella recente decisione dellArbitro Bancario Finanziari, Collegio di Coordinamento, decisione n. 1875/2014 non può essere interpretato nel senso che gli interessi di mora (in sé considerati) vadano sempre e comunque sommati agli interessi corrispettivi, al fine della verifica del superamento della soglia. Perciò, la giurisprudenza di merito ha elaborato un orientamento, che può dirsi in via di consolidamento, secondo il quale i due tassi, diversi per natura e funzione, nonché mai applicati cumulativamente e contestualmente alle obbligazioni pro rata del mutuatario (a meno di illegittime capitalizzazioni e/o differenti pattuizioni contrattuali), vanno confrontati autonomamente al tasso soglia, con la conseguenza che la sanzione punitiva di cui allart.1815, comma 2 cc (nullità della clausola determinativa degli interessi) non potrà mai travolgere gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, qualora gli interessi moratori (in sé considerati) risultassero usurari (cfr., ex multis, Tribunale di Trani, dott.ssa Francesca Pastore, ordinanza del 10.03.2014). In tale contesto normativo-giurisprudenziale, la pronuncia del Tribunale di Treviso, qui in commento, sinserisce a pieno titolo tra le decisioni che contribuiscono a delineare i confini del dictum della Suprema Corte. Infatti, analizzata la doglianza della reclamante, limitatasi a dedurre la necessità di cumulare i valori del tasso corrispettivo e di quello moratorio, il Giudice ha nettamente rigettato una tale prospettazione, evidenziando (in tal senso perfettamente in sintonia con la citata pronuncia n.350/2013) che, se la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del tasso di mora (si noti: e solo del tasso di mora!, ndr) sarebbe nulla ex art.1815, comma secondo, cc, non può affermarsi la necessità di sommare i due indici e di raffrontare alla soglia il tasso percentuale risultante. Il Tribunale fornisce, sul punto, un ulteriore approfondimento: lunica ipotesi di cumulo possibile sarebbe quella in cui, in caso di ritardato pagamento, il conteggio dellinteresse di mora sullintera rata, comprensiva di interessi, sommato allinteresse corrispettivo, determinasse un valore complessivo dinteressi che, rapportato alla quota capitale (e questo pare laspetto determinante, ndr) si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia. Tale ipotesi chiarisce il Giudice non solo è di difficile verificazione, ma oltretutto non è stata nemmeno dedotta dalla reclamante e, vieppiù, nel corso del rapporto gli interessi di mora non sono stati mai conteggiati nel credito lamentato nei confronti della conduttrice. Per tale motivo, il Tribunale è pervenuto al rigetto dellargomentazione di parte reclamante. Esulano da questa analisi gli ulteriori profili per i quali si è addivenuti al rigetto totale del reclamo, con adesione alle tesi prospettate dallistituto di credito, per lapprofondimento dei quali si rinvia alla lettura integrale della pronuncia. Possono, tuttavia, essere estrapolati due interessanti principi: 1. Il mutuo con piano di ammortamento alla francese non determina, di per sé, lapplicazione di interessi anatocistici, ma leventuale maggior ammontare degli interessi da versarsi, rispetto ai piani di ammortamento costruiti allitaliana, dipende non dallapplicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione delle rate (sul punto si veda Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri, ordinanza del 10.04.2014) 2. In un contratto di leasing, è lecita la clausola risolutiva espressa che esclude il diritto in capo allutilizzatore alla restituzione dei canoni corrisposti. Infatti, la disciplina pattizia prevale sulla norma codicistica di cui allart.1526 cc, dettata in materia di vendita con riserva di proprietà, in quanto la locazione finanziaria costituisce una distinta tipologia contrattuale, caratterizzata dalla causa di finanziamento. Orbene, la disapplicazione di una clausola di un contratto atipico presupporrebbe la necessità di operare un giudizio negativo di meritevolezza dellinteresse perseguito, che non è dato rinvenire nella pattuizione di specie, da ritenersi conforme alla ratio dellart.1526 cc, in quanto la società, in caso di risoluzione, applica un sistema di calcolo che, nel prevedere lobbligo di accreditare al contraente inadempiente il ricavato della riallocazione del bene sul mercato, le permette di realizzare un profitto sostanzialmente non maggiore di quello che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto....